Sentenza del 05/01/2021 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici-Imu - Riduzione dell'Imu del 50% - Fatiscenza dell'immobile - Prolungato abbandono e cattiva conservazione - Insufficienza - Accertata inutilizzabilità determinata dalla necessità di interventi di recupero edilizio strutturale - Condizione per l'agevolazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU 2011 per maggior imposta (e sanzioni) in relazione a immobili dichiarati inagibili/inabitabili dal contribuente, che chiedeva la riduzione del 50% dell'IMU per stato di fatiscenza, supportando la domanda con una perizia giurata.
La decisione
Appello del contribuente respinto. La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la richiesta di agevolazione: la perizia di parte ha infatti mostrato che gli immobili non erano in fatiscenza strutturale irreversibile ma in cattivo stato dovuto a prolungato abbandono e richiedevano soltanto interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, non opere di risanamento/restauro/ristrutturazione che giustificherebbero la riduzione. Inoltre è rilevato l'elemento probatorio circa una possibile locazione a terzi, incompatibile con la dichiarata inagibilità. Spese compensate; annullamento delle sanzioni confermato.
Norme richiamate
DPR 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, lett. a) e b)
Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria (lett. a e b) utilizzata per escludere che gli interventi necessari fossero assimilabili a risanamento/restauro/ristrutturazione; la riduzione IMU richiede degrado non risolvibile con mere manutenzioni.
d.l. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con legge 26 aprile 2012 n. 44
Richiamato come riferimento normativo collegato alla disciplina IMU/ICI per il periodo oggetto di accertamento; conferma il quadro normativo applicabile alle agevolazioni.
art. 112 c.p.c.
Riferimento procedurale: la censura di carenza di motivazione è stata respinta richiamando la giurisprudenza sul fatto che non è necessario che il giudice risponda espressamente a ogni singola doglianza quando esse sono implicitamente disattese dalle statuizioni poste a fondamento della decisione.
Cass. n. 18453/2016
Giurisprudenza richiamata quale riferimento sulla materia IMU/agevolazioni per inagibilità, a supporto del principio che la riduzione spetta solo in presenza di degrado strutturale non risolvibile con manutenzioni.
Cass. sentenza n. 5345/14
Richiamata in relazione al principio sulla motivazione: conferma che il giudice non deve necessariamente riportare la valutazione puntuale di ogni argomentazione se le conclusioni della sentenza implicano la decisione sulle doglianze.
Massime di principio
- La riduzione del 50% dell'IMU per inagibilità/inabitabilità è un'agevolazione eccezionale che va interpretata restrittivamente: spetta solo se l'immobile è inutilizzabile per degrado strutturale o obsolescenza funzionale/tecnologica non superabile con interventi di manutenzione.
- La semplice cattiva conservazione dovuta ad abbandono o incuria del proprietario, risolvibile con manutenzione ordinaria o straordinaria, non legittima l'agevolazione.
- La perizia tecnica deve documentare chiaramente la natura e l'entità degli interventi necessari, dimostrando la necessità di opere di risanamento/restauro/ristrutturazione (interventi strutturali) e non solo di manutenzione.
- La presenza di elementi di fatto contrari (es. utilizzo o locazione a terzi nonostante lo stato di abbandono) indebolisce la qualificazione di inagibilità e la relativa richiesta di riduzione fiscale.
- Poiché le agevolazioni fiscali sono deroghe al sistema impositivo, l'onere probatorio in favore del richiedente è stringente: documentazione tecnica, eventuali autorizzazioni/permessi o certificazioni che attestino l'impossibilità di utilizzo per cause strutturali sono determinanti.
- In sede contenziosa, contestazioni procedurali (es. carenza di motivazione) possono essere rigettate se la decisione contiene comunque gli elementi logici e giuridici da cui risulta il rigetto delle doglianze.
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