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Sentenza

Sentenza n. 1100/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui imponevano alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente, in regime libero professionale, prestazioni sanitarie per il rispetto dei tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, struttura privata accreditata per prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare che prevedevano, qualora non fosse possibile prenotare una prestazione entro i tempi della classe di priorità indicata, l'obbligo per la struttura di erogarla in regime di libera professione, con oneri a proprio carico e a fronte del solo eventuale ticket a carico dell'assistito. Con il primo motivo sono stati dedotti la contraddittorietà, la violazione dei principi di correttezza e buon andamento e l'ingiustizia manifesta, poiché l'obbligo avrebbe impedito la programmazione dell'attività nel rispetto del budget e della continuità del servizio. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della legge regionale n. 33/2009, sostenendo che le strutture private accreditate non sono tenute a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale o comunque imposta in assenza di una base legislativa. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in ragione del carattere sostanzialmente espropriativo dell'imposizione di prestazioni gratuite. Con il quinto motivo è stata contestata la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e l'erroneità dei presupposti, poiché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe previsto un obbligo analogo soltanto per gli erogatori pubblici. Con il sesto motivo sono stati dedotti la carenza di presupposto e lo sviamento, assumendo che il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avesse esaurito i propri effetti. Nel corso del giudizio, anche alla luce della mancata concreta applicazione della previsione nell'esercizio 2024 e della normativa sopravvenuta che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive rese dalle strutture private accreditate, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i sei motivi di impugnazione. La decisione è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., dopo che la ricorrente, informata della fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, ha dichiarato espressamente a verbale di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo: il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e, a fronte della sua espressa rinuncia all'interesse alla decisione, deve dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'andamento del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione Lombardia.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    "ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"

    Consente la definizione in forma semplificata del ricorso quando la trattazione è finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento del limite dei volumi e del tetto di spesa contrattualmente programmati; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 5 legge regionale Lombardia n. 33/2009

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti dell'obbligo di erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private accreditate; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 23 Cost.

    Invocato dalla ricorrente contro l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite; la censura è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Invocato dalla ricorrente per contestare il preteso carattere sostanzialmente espropriativo dell'obbligo di erogazione gratuita; la questione non è stata esaminata.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, decreto-legge n. 73/2024, convertito dalla legge n. 107/2024

    Richiamato nel contesto della sopravvenuta carenza di interesse, in quanto ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire; quando tale interesse viene espressamente escluso dalla parte, non è possibile procedere all'esame dei motivi di merito.
  • La sopravvenuta mancata applicazione dell'atto impugnato e l'eventuale normativa successiva che ne modifichi gli effetti possono determinare il venir meno dell'interesse alla decisione, se la parte ricorrente lo dichiara espressamente nel processo.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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