Corte di giustizia, Sentenza C-256/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2024. — Agenzia europea per le sostanze chimiche contro Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H. e B. GmbH. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg e dall'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 299 TFUE – Regolamento (CE) n. 1907/2006 – Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – Articolo 94, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 340/2008 – Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, e articolo 13, paragrafo 4, terzo comma – Tariffe e oneri dovuti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza – Riduzione concessa alle piccole e medie imprese (PMI) – Verifica da parte dell’ECHA della dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa – Omessa comunicazione di determinate informazioni entro il termine stabilito – Decisione dell’ECHA che reclama il pagamento integrale della tariffa di cui trattasi e impone un onere amministrativo – Esecuzione forzata – Possibilità per l’ECHA di proporre un ricorso dinanzi a un giudice nazionale al fine di ottenere il pagamento di tale onere amministrativo. — Cause riunite C-256/23 e C-290/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l'ECHA non può rivolgersi al giudice dell'Unione per ottenere l'esecuzione forzata di una propria decisione di pagamento nei confronti di un privato. Ha inoltre escluso che l'articolo 299 TFUE si applichi alle decisioni dell'agenzia, poiché la norma riguarda solo un elenco tassativo di atti di alcune istituzioni dell'Unione. Resta però possibile, in linea di principio, un'azione dinanzi ai giudici nazionali per il recupero dell'onere amministrativo, se il diritto interno la consente e in conformità ai principi di equivalenza ed effettività.
Competenza giurisdizionale per il recupero degli oneri amministrativi ECHA e inapplicabilità dell'articolo 299 TFUE alle decisioni dell'agenzia.
La questione giuridica
Se l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento REACH consenta all'ECHA di adire il Tribunale per ottenere l'esecuzione di un obbligo pecuniario imposto con propria decisione; se l'articolo 299, primo comma, TFUE si applichi anche alle decisioni dell'ECHA che impongono il pagamento di un onere amministrativo; e, in caso negativo, se il regolamento n. 340/2008 escluda un'azione esecutiva dinanzi ai giudici nazionali per il recupero di tale onere.
Principio di diritto
Le decisioni dell'ECHA che impongono a privati il pagamento di tariffe o oneri amministrativi non possono essere fatte eseguire davanti al Tribunale mediante un ricorso dell'agenzia, perché l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento REACH rinvia solo ai ricorsi di annullamento ex articolo 263 TFUE e non crea un nuovo rimedio. Inoltre, l'articolo 299, primo comma, TFUE ha carattere tassativo e si riferisce solo agli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE, sicché le decisioni dell'ECHA non costituiscono titolo esecutivo ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, il regolamento n. 340/2008 non esclude che l'ECHA agisca dinanzi ai giudici nazionali per ottenere il pagamento dell'onere amministrativo dovuto, spettando agli Stati membri predisporre i rimedi necessari nel rispetto di effettività ed equivalenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 274 TFUE
- Articolo 299 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, TUE
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 74 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (CE) n. 340/2008
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 340/2008
- Articolo 11 del regolamento (CE) n. 340/2008
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 340/2008
- Regolamento (UE) 2018/1046
Competenza per il recupero degli oneri amministrativi ECHA
La pronuncia, resa nelle cause riunite C-256/23 e C-290/23 su rinvio pregiudiziale di due giudici amministrativi tedeschi, riguarda la riscossione da parte dell'ECHA di oneri amministrativi dovuti da imprese che avevano invocato indebitamente la qualifica di PMI ai fini della tariffa di registrazione REACH. La Corte affronta il rapporto tra il sistema di rimedi del regolamento REACH, l'articolo 299 TFUE e la possibilità per l'agenzia di agire davanti ai giudici nazionali.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C-256/23, Hallertauer aveva presentato una domanda di registrazione di sostanza chimica dichiarandosi microimpresa per ottenere la tariffa ridotta. L'ECHA, dopo aver chiesto e non aver ricevuto prove sufficienti sulla dimensione dell'impresa, ha adottato una decisione che negava la riduzione e imponeva un onere amministrativo di EUR 9 950; la società non ha impugnato la decisione davanti al Tribunale né ha pagato l'importo. L'ECHA ha quindi adito il giudice amministrativo tedesco per ottenere il pagamento.
Nella causa C-290/23, B. GmbH aveva dichiarato di essere media impresa; anche in questo caso l'ECHA ha accertato la mancanza di prove e ha richiesto un onere amministrativo di EUR 17 437. Dopo il mancato pagamento, l'ECHA ha proposto azione davanti al giudice amministrativo di Halle, respinta in primo grado per irricevibilità; in appello è stato proposto rinvio pregiudiziale.
Questioni sottoposte alla Corte
I giudici del rinvio chiedevano, in sostanza:
- se l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento REACH consentisse un ricorso dell'ECHA davanti al Tribunale per l'esecuzione di un obbligo pecuniario;
- se l'articolo 299, primo comma, TFUE rendesse esecutive anche le decisioni dell'ECHA che impongono un onere amministrativo;
- in subordine, se il regolamento n. 340/2008 escludesse un'azione esecutiva dinanzi ai giudici nazionali per il recupero dell'onere.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l'articolo 6, paragrafi 1 e 4, del regolamento REACH, sulla registrazione e sul pagamento della tariffa al deposito;
- l'articolo 20 del regolamento REACH, sul controllo di completezza, il rifiuto della registrazione e il ricorso avverso tali decisioni;
- l'articolo 74 del regolamento REACH, sulle tariffe e sulla tariffa ridotta per le PMI;
- gli articoli 3, 11 e 13 del regolamento n. 340/2008, che disciplinano tariffe, oneri amministrativi, termini di pagamento, conseguenze del mancato pagamento e oneri amministrativi aggiuntivi in caso di indebita richiesta di riduzione;
- gli articoli 263, 274 e 299 TFUE, nonché gli articoli 19, paragrafo 1, TUE e 4, paragrafo 3, TUE.
Ragionamento della Corte sulla prima questione (articolo 94 REACH)
La Corte osserva che l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento REACH rinvia espressamente ai ricorsi ai sensi dell'articolo 263 TFUE, ma tale rinvio ha natura dichiarativa e non può ampliare la competenza del giudice dell'Unione. Un'azione proposta dall'ECHA per ottenere il pagamento di un obbligo pecuniario non è un ricorso di annullamento contro la legittimità della decisione, bensì un'azione di esecuzione, e il Trattato FUE non attribuisce al Tribunale una competenza generale su tali controversie. La Corte richiama il principio dell'articolo 274 TFUE, secondo cui le controversie nelle quali l'Unione è parte rientrano, come regola, nella competenza dei giudici nazionali.
Ne deriva che l'ECHA non può adire il Tribunale per ottenere l'esecuzione forzata di una decisione propria che imponga un pagamento a un privato.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione (articolo 299 TFUE)
La Corte afferma che l'articolo 299, primo comma, TFUE contiene un elenco tassativo: solo gli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che comportano un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo. La disposizione non si presta a interpretazione estensiva e non include gli atti di organi o organismi dell'Unione come l'ECHA.
La Corte valorizza anche il contesto sistematico: in altri regolamenti il legislatore ha previsto espressamente l'esecutività delle decisioni di alcuni organismi o agenzie, mentre nel regolamento REACH non ha fatto altrettanto. Da ciò deduce che il legislatore non ha voluto attribuire alle decisioni dell'ECHA la qualità di titolo esecutivo ex articolo 299 TFUE.
Azione dinanzi ai giudici nazionali per il recupero dell'onere
Pur escludendo l'articolo 299 TFUE, la Corte precisa che il combinato disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, dell'articolo 274 TFUE e del principio di leale cooperazione impone agli Stati membri di prevedere rimedi giurisdizionali e regole procedurali idonei a consentire all'ECHA di recuperare le somme dovute, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Quindi la mancanza di un titolo esecutivo europeo non impedisce, di per sé, un'azione nazionale di riscossione.
Ragionamento sulla terza questione nella causa C-290/23
La Corte interpreta gli articoli 11 e 13 del regolamento n. 340/2008 nel senso che il meccanismo del mancato pagamento e del secondo termine non esclude l'azione esecutiva nazionale per il recupero dell'onere amministrativo. La disposizione dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, che prevede il rigetto della domanda, si riferisce alla richiesta di servizi amministrativi di cui al medesimo articolo 11, non alla domanda di registrazione REACH. Inoltre, l'onere amministrativo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, non fa parte della procedura di controllo di completezza di cui all'articolo 20 REACH, sicché la sua mancata corresponsione non impedisce la registrazione in quanto tale.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- l'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento REACH non consente all'ECHA di rivolgersi al Tribunale per l'esecuzione di un obbligo pecuniario imposto con propria decisione;
- l'articolo 299, primo comma, TFUE non si applica alle decisioni dell'ECHA che impongono un obbligo pecuniario connesso a una registrazione REACH;
- il regolamento n. 340/2008 non esclude un'azione esecutiva dell'ECHA dinanzi ai giudici nazionali per il recupero dell'onere amministrativo dovuto.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori economici, la sentenza conferma che le decisioni ECHA in materia di PMI e oneri amministrativi sono impugnabili come atti dell'agenzia davanti al giudice dell'Unione nei termini ordinari, ma, una volta divenute definitive, il recupero delle somme segue il canale nazionale. Per gli Stati membri, permane l'obbligo di predisporre strumenti processuali effettivi che consentano all'agenzia di ottenere il pagamento delle somme dovute, senza ostacolare l'effettività del diritto UE.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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