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Sentenza

Sentenza n. 500/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza, alla sentenza n. 1845/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 1375/2023, pubblicata in data 20.12.2023;

Giustizia amministrativa202500909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il diritto del docente, assunto a tempo determinato con contratto annuale o equiparato, all’accreditamento delle somme relative alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, ponendo le relative spese a carico del Ministero. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 6 agosto 2024, che era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche e che, nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Ha chiesto l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero non ha fornito la prova dell’avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente per le annualità 2017/18, 2018/19 e 2019/20. Il ricorso è stato pertanto accolto e il Ministero è stato ordinato di assegnare al ricorrente il beneficio per tutte le annualità indicate entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, comprese le operazioni contabili e di pagamento. Il TAR ha precisato che l’esaurimento degli stanziamenti o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione o della concreta attivazione dell’azione esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Carta elettronica del docente

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto al docente in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è stato notificato in forma esecutiva, è passato in giudicato ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, senza che l’amministrazione abbia dimostrato l’avvenuta esecuzione.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dare esatta e completa attuazione alle statuizioni contenute nel dispositivo del giudicato, mediante il compimento di tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al soddisfacimento della pretesa riconosciuta al privato.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione; l’organo incaricato dell’ottemperanza deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’insediamento alla verifica dell’ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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