Sentenza del 31/03/2016 n. 1893 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Notificazione diretta da parte dell'Ufficio finanziario a mezzo del servizio postale - Relata di notifica - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'irregolarità o l'inesistenza della notificazione perché l'atto era stato inviato direttamente dall'Ufficio finanziario mediante raccomandata, senza relata di notifica e senza un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento relativa alla persona che aveva ricevuto il plico. La questione riguardava quindi se, in caso di notificazione diretta da parte dell'Amministrazione finanziaria, fossero applicabili le formalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per le notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. In caso di notificazione diretta dell'atto impositivo da parte dell'Ufficio finanziario tramite servizio postale, si applicano le regole sulla consegna dei plichi raccomandati e non le formalità della legge n. 890 del 1982, che riguardano la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c. Non sono pertanto necessarie né la relata di notifica né una specifica indicazione, sull'avviso di ricevimento, della persona cui il plico è stato consegnato. L'atto recapitato all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto da quest'ultimo, salvo che egli dimostri di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890
Le disposizioni concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.
Le formalità previste dalla legge n. 890 del 1982 non si applicano alla notificazione diretta effettuata dall'Ufficio finanziario mediante servizio postale.
Art. 149 c.p.c.
La norma disciplina la notificazione a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario; non regola invece la spedizione diretta dell'atto da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 1335 c.c.
L'atto recettizio si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La ricezione dell'atto all'indirizzo del destinatario determina una presunzione di conoscenza, superabile soltanto mediante la prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria notifica direttamente un atto tramite raccomandata, la validità della notificazione non dipende dalla redazione di una relata di notifica.
- Non è necessario che l'avviso di ricevimento indichi dettagliatamente la persona che ha ricevuto il plico, purché risulti la consegna all'indirizzo del destinatario secondo le regole del servizio postale.
- La disciplina della legge n. 890 del 1982 va distinta dalla semplice spedizione postale diretta dell'atto: la prima riguarda, in particolare, le notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario.
- Il destinatario che intenda contestare la conoscenza dell'atto deve fornire una prova concreta di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione; la mera assenza di una relata non è sufficiente.
- La consegna all'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c., con conseguente decorrenza degli effetti della notificazione salvo prova contraria.
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