Sentenza n. 550/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 2825/2024, nel giudizio RG 183/2024, depositata in data 19/06/2024, notificata in data 01/03/2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, che aveva ordinato l'emissione della carta del docente e l'accredito di euro 2.500,00, oltre interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, n. 2825/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere in suo favore la carta del docente e ad accreditarvi euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi legali, nonché a rifondere euro 1.500,00 per spese di lite. L'amministrazione non ha provveduto nonostante la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto anche l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte per un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario dovrà svolgere il munus in modo obbligatorio, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; gli atti dovranno essere depositati esclusivamente tramite PAT secondo la procedura indicata dal giudice. Il TAR ha inoltre applicato, a carico dell'amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento oppure, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo. Ha posto a carico dell'amministrazione le spese del giudizio, liquidate in euro 552,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora prevista dall'articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
inutile decorso del termine
Il decorso del termine dalla notificazione del titolo costituisce, per le condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni, presupposto per procedere all'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente alla stessa amministrazione è stata applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 91 c.p.c., per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna dell'amministrazione soccombente alle spese del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittimano il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico giudiziario obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario dell'amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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