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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25537/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento, da parte di un Comune privo di personale dirigenziale, di una posizione organizzativa apicale nel settore politiche sociali. La lavoratrice inizialmente destinataria dell'incarico contestava la successiva revoca del medesimo e il nuovo conferimento a un altro dipendente, chiedendo: accertamento del proprio diritto al conferimento dell'incarico; declaratoria di nullità del contratto individuale di lavoro stipulato con l'altro dipendente; accertamento dell'illegittimità di alcune determinazioni sindacali; risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Con i motivi di ricorso per cassazione deduceva, in sintesi: 1) che il Comune non avrebbe potuto revocare il suo incarico ma solo motivare meglio la scelta originaria; 2) che non esisteva alcun obbligo di procedure comparative per il conferimento della posizione organizzativa e che la revoca era contraria a correttezza e buona fede; 3) che l'altro dipendente aveva ottenuto illegittimamente il passaggio di categoria in violazione del principio del concorso pubblico, e che il giudice ordinario poteva rilevare la nullità del contratto; 4) che la delibera autorizzativa era nulla per mancata attestazione della copertura finanziaria; 5) che era stato violato il principio di rotazione degli incarichi dirigenziali. La Suprema Corte ha però ritenuto che i primi due motivi fossero solo in parte infondati e in parte inammissibili perché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il testo degli atti regolamentari comunali decisivi, né la sorte dell'ordinanza cautelare presupposta, e perché tendeva a rimettere in discussione l'apprezzamento comparativo riservato al merito. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché l'eventuale caducazione dell'atto non avrebbe comportato automaticamente l'attribuzione dell'incarico alla ricorrente. Il quinto motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, sia perché non individuava specificamente il capo di sentenza censurato, sia perché invocava norme non pertinenti al conferimento di posizioni organizzative. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto automatico all'incarico e aveva ritenuto legittima la procedura comparativa seguita dall'ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito è stata sostanzialmente confermata: il conferimento della posizione organizzativa non era un atto arbitrario e fiduciario, ma doveva avvenire nel rispetto di criteri comparativi e motivati; tuttavia i motivi di ricorso erano inammissibili, in parte per mancata autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., in parte per difetto di interesse e in parte perché miravano a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. In particolare, la Corte ha ribadito che il conferimento delle posizioni organizzative nel pubblico impiego contrattualizzato è un atto negoziale, soggetto ai principi di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento, e che la selezione tra aspiranti richiede una valutazione comparativa non concorsuale; ma ciò non bastava, nel caso concreto, a fondare l'accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 109 d.lgs. n. 267/2000

    nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni possono essere attribuite dal sindaco con provvedimento motivato; non è un atto arbitrario sottratto a controllo

  • art. 9 CCNL 31/03/1999 comparto Regioni ed autonomie locali

    richiamato quale fonte della disciplina delle posizioni organizzative e dei criteri di conferimento

  • art. 15 CCNL 22/01/2004 comparto Regioni ed autonomie locali

    richiamato dalla ricorrente per negare l'obbligo di procedure comparative

  • art. 50 comma 10 d.lgs. n. 267/2000

    norma invocata in relazione al potere del sindaco di conferire incarichi

  • art. 107 commi 2 e 3 d.lgs. n. 267/2000

    richiamato come base delle funzioni attribuibili nei comuni privi di dirigenti

  • art. 1175 c.c.

    clausola di correttezza applicabile al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato

  • art. 1375 c.c.

    clausola di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nell'esercizio dei poteri datoriali

  • art. 97 Cost.

    principio di imparzialità e buon andamento, che impedisce una scelta meramente fiduciaria o arbitraria

  • art. 40 comma 2 d.lgs. n. 165/2001

    rimette alla contrattazione collettiva la disciplina delle posizioni organizzative

  • art. 5 comma 2 d.lgs. n. 165/2001

    l'amministrazione opera con i poteri del datore di lavoro privato nel pubblico impiego contrattualizzato

  • art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.

    richiede l'indicazione specifica e la riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata produzione del regolamento comunale rende il motivo inammissibile

  • art. 100 c.p.c.

    l'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale; manca se l'eventuale accoglimento non produrrebbe una utilità giuridica diretta

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    il ricorso era formalmente proposto per violazione di legge, ma in parte mirava in realtà a una rivalutazione del merito

  • art. 700 c.p.c.

    ordinanza cautelare richiamata come presupposto logico-giuridico della successiva procedura di conferimento

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1 comma 17 l. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • art. 13 legge regionale 03/12/1991 n. 44

    invocato per contestare la copertura finanziaria della deliberazione autorizzativa

  • art. 3 comma 6 d.P.R. n. 3/1957

    richiamato in tema di passaggio di categoria e concorso pubblico

  • art. 1 comma 4 lett. e) l. n. 190/2012

    invocato sul principio di rotazione degli incarichi, ritenuto non pertinente al caso concreto

  • art. 63 statuto comunale

    richiamato dalla ricorrente ma riferito alla rotazione degli incarichi dirigenziali, non alle posizioni organizzative

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento di una posizione organizzativa non è un atto autoritativo discrezionale puro, ma un atto negoziale del datore di lavoro pubblico soggetto ai canoni di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento.
  • Anche quando non è prevista una procedura concorsuale in senso tecnico, la scelta del titolare di una posizione organizzativa deve essere preceduta da una valutazione comparativa degli aspiranti e adeguatamente motivata.
  • La motivazione del conferimento può essere censurata in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale o per violazione di legge; non è ammesso trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione dei curricula e dei titoli.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: gli atti e i regolamenti rilevanti per la ratio decidendi devono essere specificamente indicati e, quando necessario, trascritti o riassunti nel ricorso.
  • L'interesse all'impugnazione manca quando l'eventuale accoglimento del motivo non produrrebbe direttamente l'utilità richiesta, ma solo un nuovo procedimento comparativo dal cui esito non discenderebbe automaticamente il bene della vita domandato.
  • Le norme sulla rotazione degli incarichi dirigenziali non sono automaticamente estensibili alle posizioni organizzative se la fattispecie concreta è diversa e la disciplina applicabile è specifica per queste ultime.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRCompetenza
RamiLavoroProcesso civileContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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