Cassazione Civile, Ordinanza n. 25537/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento, da parte di un Comune privo di personale dirigenziale, di una posizione organizzativa apicale nel settore politiche sociali. La lavoratrice inizialmente destinataria dell'incarico contestava la successiva revoca del medesimo e il nuovo conferimento a un altro dipendente, chiedendo: accertamento del proprio diritto al conferimento dell'incarico; declaratoria di nullità del contratto individuale di lavoro stipulato con l'altro dipendente; accertamento dell'illegittimità di alcune determinazioni sindacali; risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Con i motivi di ricorso per cassazione deduceva, in sintesi: 1) che il Comune non avrebbe potuto revocare il suo incarico ma solo motivare meglio la scelta originaria; 2) che non esisteva alcun obbligo di procedure comparative per il conferimento della posizione organizzativa e che la revoca era contraria a correttezza e buona fede; 3) che l'altro dipendente aveva ottenuto illegittimamente il passaggio di categoria in violazione del principio del concorso pubblico, e che il giudice ordinario poteva rilevare la nullità del contratto; 4) che la delibera autorizzativa era nulla per mancata attestazione della copertura finanziaria; 5) che era stato violato il principio di rotazione degli incarichi dirigenziali. La Suprema Corte ha però ritenuto che i primi due motivi fossero solo in parte infondati e in parte inammissibili perché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il testo degli atti regolamentari comunali decisivi, né la sorte dell'ordinanza cautelare presupposta, e perché tendeva a rimettere in discussione l'apprezzamento comparativo riservato al merito. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché l'eventuale caducazione dell'atto non avrebbe comportato automaticamente l'attribuzione dell'incarico alla ricorrente. Il quinto motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile, sia perché non individuava specificamente il capo di sentenza censurato, sia perché invocava norme non pertinenti al conferimento di posizioni organizzative. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto automatico all'incarico e aveva ritenuto legittima la procedura comparativa seguita dall'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito è stata sostanzialmente confermata: il conferimento della posizione organizzativa non era un atto arbitrario e fiduciario, ma doveva avvenire nel rispetto di criteri comparativi e motivati; tuttavia i motivi di ricorso erano inammissibili, in parte per mancata autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., in parte per difetto di interesse e in parte perché miravano a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. In particolare, la Corte ha ribadito che il conferimento delle posizioni organizzative nel pubblico impiego contrattualizzato è un atto negoziale, soggetto ai principi di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento, e che la selezione tra aspiranti richiede una valutazione comparativa non concorsuale; ma ciò non bastava, nel caso concreto, a fondare l'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 109 d.lgs. n. 267/2000
nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni possono essere attribuite dal sindaco con provvedimento motivato; non è un atto arbitrario sottratto a controllo
art. 9 CCNL 31/03/1999 comparto Regioni ed autonomie locali
richiamato quale fonte della disciplina delle posizioni organizzative e dei criteri di conferimento
art. 15 CCNL 22/01/2004 comparto Regioni ed autonomie locali
richiamato dalla ricorrente per negare l'obbligo di procedure comparative
art. 50 comma 10 d.lgs. n. 267/2000
norma invocata in relazione al potere del sindaco di conferire incarichi
art. 107 commi 2 e 3 d.lgs. n. 267/2000
richiamato come base delle funzioni attribuibili nei comuni privi di dirigenti
art. 1175 c.c.
clausola di correttezza applicabile al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato
art. 1375 c.c.
clausola di buona fede nell'esecuzione del rapporto e nell'esercizio dei poteri datoriali
art. 97 Cost.
principio di imparzialità e buon andamento, che impedisce una scelta meramente fiduciaria o arbitraria
art. 40 comma 2 d.lgs. n. 165/2001
rimette alla contrattazione collettiva la disciplina delle posizioni organizzative
art. 5 comma 2 d.lgs. n. 165/2001
l'amministrazione opera con i poteri del datore di lavoro privato nel pubblico impiego contrattualizzato
art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.
richiede l'indicazione specifica e la riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata produzione del regolamento comunale rende il motivo inammissibile
art. 100 c.p.c.
l'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale; manca se l'eventuale accoglimento non produrrebbe una utilità giuridica diretta
art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
il ricorso era formalmente proposto per violazione di legge, ma in parte mirava in realtà a una rivalutazione del merito
art. 700 c.p.c.
ordinanza cautelare richiamata come presupposto logico-giuridico della successiva procedura di conferimento
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1 comma 17 l. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
art. 13 legge regionale 03/12/1991 n. 44
invocato per contestare la copertura finanziaria della deliberazione autorizzativa
art. 3 comma 6 d.P.R. n. 3/1957
richiamato in tema di passaggio di categoria e concorso pubblico
art. 1 comma 4 lett. e) l. n. 190/2012
invocato sul principio di rotazione degli incarichi, ritenuto non pertinente al caso concreto
art. 63 statuto comunale
richiamato dalla ricorrente ma riferito alla rotazione degli incarichi dirigenziali, non alle posizioni organizzative
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento di una posizione organizzativa non è un atto autoritativo discrezionale puro, ma un atto negoziale del datore di lavoro pubblico soggetto ai canoni di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento.
- Anche quando non è prevista una procedura concorsuale in senso tecnico, la scelta del titolare di una posizione organizzativa deve essere preceduta da una valutazione comparativa degli aspiranti e adeguatamente motivata.
- La motivazione del conferimento può essere censurata in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale o per violazione di legge; non è ammesso trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione dei curricula e dei titoli.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare l'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: gli atti e i regolamenti rilevanti per la ratio decidendi devono essere specificamente indicati e, quando necessario, trascritti o riassunti nel ricorso.
- L'interesse all'impugnazione manca quando l'eventuale accoglimento del motivo non produrrebbe direttamente l'utilità richiesta, ma solo un nuovo procedimento comparativo dal cui esito non discenderebbe automaticamente il bene della vita domandato.
- Le norme sulla rotazione degli incarichi dirigenziali non sono automaticamente estensibili alle posizioni organizzative se la fattispecie concreta è diversa e la disciplina applicabile è specifica per queste ultime.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25511/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25517/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25518/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25522/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25523/2024 del 24/09/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 24 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25525/2024 del 24/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →