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Sentenza

Sentenza n. 239/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1078/2024 pubblicata il 28.08.2024 del Tribunale Ordinario di Bologna.

Giustizia amministrativa202501598

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1078/2024 del Tribunale ordinario di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 1078/2024 del Tribunale ordinario di Bologna. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 novembre 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore ipotesi di inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega, incaricato di provvedere in sostituzione del Ministero entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e, decorso il termine dilatorio per l'esecuzione, permane l'inadempimento dell'amministrazione obbligata, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese di causa e alla restituzione del contributo unificato, con possibile distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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