Sentenza n. 3322/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento - della Deliberazione del Direttore Generale n.534 del 2.7.2025, comunicata in data 3.7.2025, con la quale è stata aggiudicata la “Procedura aperta per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di n. 1 sistema robotico stereotassico comprensivo di interfaccia di connessione per l'esecuzione di termocoagulazione tramite elettrodi di profondità”; - dei verbali della Commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte tecniche, nella parte in cui vengono assegnati i punteggi tecnici e valutata ammissibile l'offerta della società contro interessata - del Disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce i criteri di assegnazione dei punteggi e, in particolare, prevede che verrà assegnato un punto per ogni anno di garanzia aggiuntivo, fino a un massimo di 4 punti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di un sistema robotico stereotassico, verbali di valutazione delle offerte tecniche e clausola del disciplinare relativa al punteggio per gli anni di garanzia aggiuntivi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione alla controinteressata, i verbali di valutazione tecnica e la lex specialis. Con il primo motivo ha sostenuto che l'offerta dell'aggiudicataria fosse condizionata, poiché subordinava la gestione post-garanzia alla stipula di un contratto annuale di manutenzione, a costi da determinare successivamente, prevedendo inoltre l'esonero da responsabilità in caso di mancata stipula. Ha dedotto la violazione dell'art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023, del disciplinare, del divieto di offerte condizionate e dell'art. 3 l. 287/1990, nonché il contrasto con la previsione del capitolato sulla disponibilità decennale dei pezzi di ricambio. Con il secondo motivo ha contestato i punteggi tecnici, lamentando l'illogica e contraddittoria valorizzazione del reggitesta quale miglioria, nonostante la sua precedente esclusione dai requisiti minimi; la maggiore valutazione del piano formativo dell'aggiudicataria; e l'attribuzione del punteggio relativo a maneggevolezza e spostabilità sulla base di caratteristiche che, secondo la ricorrente, non sarebbero state adeguatamente documentate. Ha dedotto eccesso di potere, difetto di istruttoria, travisamento, disparità di trattamento e violazione degli artt. 79 e allegato II A, parte seconda, d.lgs. 36/2023, prospettando anche l'omesso esercizio dei poteri di chiarimento ex art. 101. Con il terzo motivo ha censurato la clausola del disciplinare che attribuiva fino a quattro punti tecnici per gli anni di garanzia aggiuntivi, ritenendola un elemento economico incompatibile con l'art. 108, commi 2 e 4, d.lgs. 36/2023 e con il rapporto qualità-prezzo. Ha inoltre formulato domanda risarcitoria, principalmente in forma specifica e subordinatamente per equivalente.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è infondato: la clausola relativa alla manutenzione successiva alla garanzia non ha reso condizionata l'offerta, perché riguardava una prestazione eventuale e successiva, estranea all'oggetto dell'affidamento. L'aggiudicataria aveva assunto un impegno pienamente vincolante per la fornitura e per la garanzia full risk di 60 mesi, superiore al minimo di 12 mesi. L'indicazione sulla manutenzione post-garanzia è stata qualificata come informativa e come delimitazione della responsabilità successiva alla scadenza della garanzia, non incidente sulle prestazioni oggetto di gara. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 3 l. 287/1990, poiché la disponibilità decennale dei pezzi di ricambio consentiva alla stazione appaltante di affidare la manutenzione anche a soggetti terzi, favorendo la concorrenza nel mercato aftermarket. Il secondo motivo è stato respinto. Le valutazioni della commissione sulle offerte e l'attribuzione dei punteggi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento. La ricorrente non ha fornito una prova idonea di tali vizi. Non è contraddittorio escludere un elemento dai requisiti minimi per ampliare la partecipazione e valorizzarlo successivamente come miglioria nell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il reggitesta è stato ritenuto componente integrata del sistema, idonea ad abilitare funzionalità operative avanzate, e la sua valorizzazione non è risultata manifestamente illogica. Anche la preferenza accordata al piano formativo dell'aggiudicataria è rientrata nella discrezionalità tecnica della commissione. Quanto alla maneggevolezza, le caratteristiche dichiarate risultavano dalla documentazione tecnica, sicché non sussisteva l'obbligo di richiedere chiarimenti ex art. 101 d.lgs. 36/2023, trattandosi di facoltà discrezionale e non di obbligo, in assenza di elementi concreti di falsità o incompletezza. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile per carenza di interesse e difetto di prova di resistenza: l'eliminazione del criterio avrebbe comportato un recupero netto di soli tre punti per la ricorrente, insufficiente a colmare il divario tecnico superiore a nove punti. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto infondato: la durata della garanzia full risk può essere valorizzata come elemento qualitativo e indice di affidabilità e durabilità del bene, senza trasformarsi in un criterio economico. Il punteggio massimo di quattro punti su settanta è stato considerato marginale e non sproporzionato. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori in favore della stazione appaltante e in euro 2.000 oltre accessori in favore dell'aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il divieto di offerte condizionate opera quando l'offerente subordina l'efficacia o l'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara a eventi futuri e incerti o modifica unilateralmente le condizioni della gara; non ricorre quando la clausola riguarda una prestazione eventuale, successiva ed estranea all'oggetto dell'affidamento.
art. 21 del disciplinare di gara
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari
La clausola escludente sulle offerte condizionate non si applica a una mera informazione relativa a prestazioni post-garanzia non comprese nell'oggetto dell'appalto.
art. 3 l. 287/1990
Non è configurabile un abuso di posizione dominante quando la lex specialis garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno dieci anni, consentendo l'affidamento della manutenzione post-garanzia anche a soggetti terzi.
art. 7 del Capitolato Tecnico
Dovrà essere garantita la disponibilità di tutte le parti di ricambio [...] per un periodo di almeno 10 anni, calcolato a decorrere dalla data dell'offerta
La disponibilità decennale dei ricambi tutela la possibilità di concorrenza nel mercato della manutenzione successiva alla garanzia.
art. 79 e allegato II A, parte seconda, d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla valutazione delle offerte tecniche, ma il giudice ha escluso la sussistenza di vizi manifesti nell'operato della commissione.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il potere di chiedere chiarimenti è facoltativo e non obbligatorio quando la documentazione di gara è sufficientemente chiara ed esaustiva e non emergono concreti indizi di falsità.
art. 108, commi 2 e 4, d.lgs. 36/2023
valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta e individuare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici
La durata della garanzia full risk può costituire un elemento qualitativo dell'offerta, poiché è indice di affidabilità e durabilità del bene; la sua valorizzazione non è illegittima se il peso attribuito è marginale e non altera l'equilibrio tra qualità e prezzo.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è stato richiamato dalla ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato violazioni nell'operato della stazione appaltante.
art. 73 c.p.a.
Disciplina lo scambio delle memorie e repliche in vista dell'udienza di trattazione.
art. 120 c.p.a.
È stato richiamato quale disciplina processuale del rito applicabile alle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Un'offerta è condizionata, e quindi inammissibile, quando l'operatore economico subordina l'efficacia o l'esecuzione delle obbligazioni oggetto della gara a un evento futuro e incerto, oppure introduce condizioni o riserve che modificano unilateralmente la lex specialis e rendono l'offerta non immediatamente vincolante o non comparabile; non integra invece un'offerta condizionata una clausola meramente informativa riferita a prestazioni eventuali, successive e estranee all'oggetto dell'affidamento.
- La previsione di una prestazione come requisito minimo di partecipazione e la sua successiva valorizzazione come miglioria non sono contraddittorie quando la prima scelta mira ad ampliare la platea dei concorrenti e la seconda a premiare, nell'offerta economicamente più vantaggiosa, la soluzione qualitativamente migliore.
- Le valutazioni della commissione giudicatrice e l'attribuzione dei punteggi tecnici rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione e il ricorrente deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare il vizio manifesto.
- Il potere della stazione appaltante di richiedere chiarimenti sulla documentazione dell'offerta è facoltativo e non si trasforma in obbligo quando gli atti prodotti siano sufficientemente chiari ed esaustivi e non siano stati forniti elementi concreti di falsità o inattendibilità delle dichiarazioni del concorrente.
- La contestazione di un criterio di valutazione è inammissibile per carenza di interesse quando, anche eliminando il criterio e ricalcolando i punteggi, il concorrente non potrebbe conseguire una posizione utile in graduatoria; grava sul ricorrente l'onere di fornire la prova di resistenza.
- La durata della garanzia full risk può essere legittimamente prevista come criterio qualitativo dell'offerta, in quanto indice di affidabilità e durabilità del bene, purché il relativo peso sia ragionevole, trasparente e non alteri in modo sproporzionato l'equilibrio tra componente tecnica ed economica.
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