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Ordinanza

Ordinanza n. 3047/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo alla pratica: P- NA/L/Q/2025/110543, adottato in data 02/02/2026.

Giustizia amministrativa202602258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento adottato il 2 febbraio 2026 con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato relativo alla pratica indicata nell'atto. Nel corso della camera di consiglio il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi per comprendere i fatti di causa, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità dell'integrazione documentale ritenuta insufficiente dall'amministrazione, nonché alla documentazione comprovante la consegna alla datrice di lavoro e al ricorrente dell'avviso di avvio del procedimento di revoca e del successivo provvedimento di revoca, oltre all'integrazione documentale richiamata nell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Dirigente dello Sportello unico per l'immigrazione di depositare entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione sui fatti di causa e la documentazione relativa all'integrazione documentale, alla consegna dell'avviso di avvio del procedimento di revoca e alla notificazione del provvedimento di revoca alla datrice di lavoro e al ricorrente. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per esigenze di tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo

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