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Sentenza

Sentenza n. 6964/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202503660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento della formazione conseguita in Romania ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nelle classi A018 e A019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’amministrazione aveva negato il riconoscimento della formazione conseguita in Romania, rilevando che l’interessata aveva prodotto soltanto certificati relativi al Nivel I e Nivel II, riferiti alla formazione psicopedagogica e alla didattica della specializzazione in Scienze dell’Educazione, senza l’attestazione del competente Ministero rumeno indicante la disciplina insegnabile e la fascia d’età degli alunni. Dopo una richiesta documentale del 15 gennaio 2024 e il preavviso di rigetto del 16 febbraio 2024, il diniego era stato adottato il 15 marzo 2024. Il TAR aveva ritenuto che il Nivel potesse costituire un titolo di formazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE e che non fosse dimostrata l’indispensabilità dell’attestazione ministeriale, ordinando all’amministrazione di rideterminarsi. Il Ministero ha appellato sostenendo che, secondo la normativa rumena, il Nivel I e II non conferiscono da soli l’abilitazione all’insegnamento, mancando il tirocinio pratico e l’esame nazionale; che anche nell’ordinamento italiano la laurea e la sola formazione psicopedagogica non hanno valore abilitante; che l’attestazione dell’autorità rumena è necessaria per dimostrare il possesso di una qualifica professionale effettivamente spendibile nello Stato d’origine e per consentire il confronto tra le competenze; e che, in presenza di differenze sostanziali tra i percorsi formativi, non era possibile predisporre misure compensative.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto legittimo il diniego perché la documentazione prodotta non costituiva un attestato di competenza o un titolo di formazione conforme alla direttiva 2005/36/CE, idoneo a dimostrare il conseguimento in Romania dell’abilitazione all’insegnamento nella disciplina e nella fascia d’età richieste, ma attestava soltanto una formazione professionale psicopedagogica nella specializzazione in Scienze dell’Educazione. Il solo conseguimento del Nivel I e II non può produrre in Italia un effetto abilitante, quando non lo produce neppure nello Stato d’origine e quando mancano il tirocinio e l’esame nazionale richiesti dalla normativa rumena. Il principio di libera circolazione non impone allo Stato ospitante di attribuire al titolo estero un valore superiore a quello riconosciuto nello Stato di origine. Accertata in concreto la non riconoscibilità della documentazione, correttamente l’amministrazione non ha predisposto misure compensative. Poiché l’interessata aveva avuto un congruo termine per produrre la documentazione richiesta senza farlo, il diniego è stato qualificato come atto dovuto e vincolato. Il Collegio ha precisato che l’interessata potrà avviare un nuovo procedimento per il riconoscimento dell’abilitazione nell’area di Scienze dell’Educazione sulla base dell’attestato rumeno prodotto successivamente al diniego. Le spese del primo grado sono state compensate; nulla è stato disposto per le spese d’appello, non essendo l’appellata costituita.

Norme richiamate

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    La domanda di riconoscimento deve essere sorretta da un attestato di competenza o da un titolo di formazione rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine, idoneo a dimostrare una qualifica professionale effettivamente riconosciuta e spendibile in quello Stato.

  • direttiva 2013/55/UE

    È richiamata quale direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • d.lgs. 206/2007

    Recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva 2005/36/CE e disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altri Stati membri.

  • art. 13, comma 5, d.m. n. 249/2010

    Esclude che un effetto abilitante possa derivare in Italia dalla sola frequentazione del corso di specializzazione in Scienze dell’Educazione.

  • artt. 236 e 241 legge rumena n. 1/2011

    Prevedono, secondo quanto ricostruito in sentenza, un percorso articolato comprendente formazione psicopedagogica, tirocinio pratico ed esame nazionale ai fini dell’abilitazione all’insegnamento.

  • d.m. n. 259/2017, Tabella A

    Qualifica la laurea come titolo di accesso alle classi di concorso, non come titolo abilitante in sé.

  • art. 4, comma 6-bis, d.l. n. 126/2019, convertito in l. n. 159/2019

    È richiamato per la possibilità di accesso alle graduatorie provinciali per le supplenze da parte dei soggetti privi di abilitazione.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, la documentazione deve attestare non soltanto la frequenza o il completamento di segmenti formativi, ma il conseguimento di una qualifica professionale effettivamente riconosciuta e utilizzabile nello Stato d’origine, con l’indicazione dell’ambito concreto di esercizio della professione.
  • Lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire a un titolo di formazione estero un valore abilitante o professionale superiore a quello che il medesimo titolo possiede nello Stato membro d’origine.
  • Quando la documentazione prodotta non dimostra il conseguimento nello Stato d’origine della qualifica professionale richiesta e sussistono differenze sostanziali non colmabili tra i percorsi formativi, l’amministrazione può negare il riconoscimento senza predisporre misure compensative.
  • La sola formazione psicopedagogica o il solo conseguimento di titoli formativi parziali non attribuiscono automaticamente in Italia l’abilitazione all’insegnamento, se l’ordinamento interno richiede anche ulteriori requisiti formativi, tirocinio e verifica finale.
  • Il diniego di riconoscimento è legittimo e vincolato quando l’amministrazione abbia richiesto la documentazione essenziale, abbia assegnato all’interessato un congruo termine anche mediante preavviso di rigetto e la documentazione non sia stata prodotta entro la conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioReclutamento e abilitazione universitariaAppello
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentalePrimato del diritto UE e disapplicazione

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