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Sentenza

Sentenza n. 618/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento (previa adozione di idonee misure cautelari) A. della determina n. 2627 del 23 maggio 2025, a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, notificata il 29.05.2025, avente ad oggetto il “Rigetto della domanda di sostegno n. 9425012268 prot. AGEA.ASR.2019.0990534 del 28.06.2019”; B. ove occorra dei seguenti atti, nella parte in cui contribuiscono al rigetto della domanda di sostegno presentata dalla ricorrente: (i) nota Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direttore del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambientale e Infrastrutture, prot. Argea n. 71145 del 02.11.2021; (ii) nota Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR di Argea prot. n. 6624 del 08.02.2022; (iii) nota Direttore del Servizio Territoriale Nuorese prot. n. 10331 del 14.02.2025 (conosciuta soltanto per estremi); (iv) note Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR prot. n. 11862 del 20.02.2025 e prot. n. 12563 del 21.02.2025 (conosciute soltanto per estremi); C. sempre ove occorra, del bando annualità 2019 relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2023 - Misura 8 - SottoMisura 8.3., soltanto nella parte in cui (art. 23 - Disposizioni Finali) prevede che “Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA”; D. degli ulteriori presupposti e/o consequenziali atti e provvedimenti, non conosciuti, tramite i quali l'Agenzia Argea ha deciso di escludere la domanda di sostegno della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di sostegno relativa alla Misura 8, Sottomisura 8.3 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, annualità 2019

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione con cui ARGEA aveva rigettato la domanda di sostegno n. 9425012268, nonché, ove occorrenti, gli atti presupposti e consequenziali e la disposizione del bando che consentiva l’adozione di ulteriori disposizioni attuative mediante atti dell’Assessore, dell’Autorità di gestione, del direttore del servizio competente o dell’organismo pagatore AGEA. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, ARGEA ha adottato la determinazione n. 4330 dell’8 agosto 2025, con cui ha annullato in autotutela il diniego impugnato. Il TAR ha ritenuto tale provvedimento satisfattivo, almeno per l’attuale fase procedimentale, delle ragioni della ricorrente e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando ARGEA al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se assolto. La spontanea rimozione dell’atto ha giustificato una contenuta quantificazione delle spese in ragione del corretto comportamento processuale dell’amministrazione e della serialità dei giudizi, ma non ne ha consentito l’esclusione in assenza di un espresso accordo tra le parti. È stato inoltre ritenuto non decisivo l’argomento secondo cui il risultato sostanziale sarebbe stato raggiunto anche senza ricorso, poiché l’autotutela è intervenuta dopo la notificazione e il deposito dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta adozione di un provvedimento pienamente satisfattivo determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento dell’annullamento in autotutela del diniego impugnato; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi.

  • Reg. UE n. 1305/2013

    Indicato quale fonte del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e della Misura 8, Sottomisura 8.3.

Massime di principio

  • Quando, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato adottando un provvedimento satisfattivo delle pretese dedotte, il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La spontanea rimozione dell’atto impugnato non esclude di per sé la condanna dell’amministrazione alle spese processuali; in mancanza di un espresso accordo tra le parti, le spese possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Il fatto che l’amministrazione abbia agito spontaneamente e abbia tenuto un comportamento processuale corretto può incidere sulla quantificazione delle spese, consentendone una liquidazione contenuta, ma non comporta automaticamente la compensazione o l’esclusione integrale delle spese.
  • Ai fini della regolazione delle spese, è rilevante che l’autotutela sia intervenuta dopo la notificazione e il deposito del ricorso, mentre l’affermazione secondo cui il risultato sarebbe stato comunque raggiunto senza l’impugnazione deve essere supportata da specifici elementi.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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