Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25743/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro coperto da polizza assicurativa stipulata in favore di una danneggiata, dal quale derivava un credito indennitario. Il titolare di una carrozzeria, quale cessionario di quel credito, agiva per ottenere il pagamento del residuo di Euro 500 rispetto alla somma già liquidata e decurtata della franchigia, chiedendo in via principale la declaratoria di inefficacia della clausola di scoperto "10% con minimo Euro 500", ritenuta vessatoria. In appello il Tribunale aveva negato la vessatorietà, qualificando la clausola come limite di rischio e non come limitazione di responsabilità. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 1341 c.c. e degli artt. 33-36 cod. cons., sostenendo che lo scoperto del 10% minimo 500 Euro inciderebbe solo sull'entità dell'indennizzo e integrerebbe una limitazione della responsabilità dell'assicuratore soggetta a specifica approvazione scritta; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di applicazione della franchigia/scoperto più favorevole prevista dall'art. 4.17 delle condizioni di polizza; 3) ulteriore violazione dell'art. 1341 c.c. e degli artt. 33-36 cod. cons., assumendo vessatoria anche la clausola che prevedeva la riduzione del 50% della franchigia per chi si rivolgesse a una carrozzeria convenzionata, perché avrebbe compresso la libertà contrattuale dell'assicurato e alterato l'equilibrio contrattuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, affermando che le clausole che prevedono uno scoperto percentuale o la riparazione in forma specifica presso carrozzeria convenzionata non sono clausole limitative della responsabilità dell'assicuratore, ma clausole che specificano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e dunque l'oggetto del contratto; perciò non richiedono specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura di omessa pronuncia non era autosufficiente: il ricorrente non aveva riportato nei suoi esatti termini la domanda asseritamente omessa né indicato con precisione gli atti e i passaggi processuali in cui era stata formulata e riproposta, impedendo alla Corte la verifica della ritualità e tempestività della questione. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa della società intimata; è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1341 c.c.

    specifica approvazione per iscritto

    Le clausole assicurative che definiscono il rischio garantito, lo scoperto percentuale o la forma del ristoro non sono considerate limitative della responsabilità dell'assicuratore e non richiedono specifica approvazione scritta; lo richiedono solo le clausole che circoscrivono le conseguenze della colpa o escludono il rischio garantito.

  • artt. 33-36 d.lgs. n. 206 del 2005

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la vessatorietà delle clausole, ma la Corte non ne ravvisa l'applicabilità decisiva nel caso concreto in ragione della qualificazione della clausola come specificazione dell'oggetto del contratto.

  • art. 1229 c.c.

    Evocato dal ricorrente per sostenere la nullità della clausola di limitazione della responsabilità, ma la Corte esclude che la clausola sullo scoperto integri una limitazione di responsabilità in senso proprio.

  • art. 2058 c.c.

    La scelta tra risarcimento per equivalente e in forma specifica spetta al creditore; tuttavia un accordo preventivo che preveda la forma specifica è ammissibile se realizza un interesse meritevole di tutela.

  • art. 2058 c.c.

    La prestazione in forma specifica incontra un limite nell'eccessiva onerosità per il debitore, che può liberarsi offrendo il risarcimento per equivalente.

  • art. 1174 c.c.

    Il risarcimento in forma specifica è considerato normalmente più adeguato al soddisfacimento dell'interesse creditorio, senza imporre un apprezzabile sacrificio al creditore.

  • art. 1322, secondo comma, c.c.

    L'accordo preventivo sul risarcimento in forma specifica è qualificato come contratto innominato con causa risarcitoria, diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione asseritamente non esaminata sia stata ritualmente proposta e che sia specificamente riportata nel ricorso per cassazione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La deduzione di nullità della sentenza per omessa pronuncia è scrutinabile solo se il ricorso è autosufficiente rispetto al fatto processuale dedotto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione, le clausole che determinano lo scoperto, la franchigia o la modalità di liquidazione del danno, quando servono a specificare il rischio garantito e le modalità del ristoro, attengono all'oggetto del contratto e non sono clausole limitative della responsabilità soggette a specifica approvazione ex art. 1341 c.c.
  • Non è vessatoria, di per sé, la clausola che preveda il risarcimento o indennizzo in forma specifica, anche mediante riparazione presso soggetto convenzionato, perché essa mira alla reintegrazione del bene danneggiato e non sottrae l'assicuratore all'obbligazione garantita.
  • L'accordo preventivo sul risarcimento in forma specifica è ammissibile ove realizzi un interesse meritevole di tutela e non comporti per il creditore un apprezzabile sacrificio; il limite rilevante è semmai l'eccessiva onerosità per il debitore.
  • La denuncia di omessa pronuncia in cassazione è inammissibile se il ricorrente non riproduce puntualmente la domanda o eccezione asseritamente omessa e non indica gli atti processuali nei quali essa è stata tempestivamente proposta e riproposta, perché la Corte non può supplire con ricerche autonome nel fascicolo.
  • Per distinguere tra clausole limitative della responsabilità e clausole che delimitano l'oggetto dell'assicurazione, occorre verificare se la pattuizione escluda o restringa la responsabilità per inadempimento oppure se si limiti a definire il contenuto e i confini della garanzia assicurativa.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniProveImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.