Ordinanza n. 462/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1540 del 2026, resa nel giudizio R.G. n. 775/2026, concernente l’istanza di accesso proposta da Rekeep S.p.A. nell’ambito della controversia relativa al Lotto 1 – “Palermo Uno” della procedura aperta per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva ordinato l’ostensione integrale delle offerte tecniche dei concorrenti nell’ambito della gara per i servizi di pulizia e servizi integrati del Servizio sanitario regionale, Lotto 1 «Palermo Uno»
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione regionale ha appellato l’ordinanza con cui il TAR aveva accolto l’istanza di accesso proposta dall’impresa concorrente ai sensi degli artt. 64 e 116 c.p.a. e disposto l’ostensione integrale delle offerte tecniche. L’Amministrazione ha dedotto che il primo giudice non avrebbe adeguatamente verificato la sussistenza di un interesse difensivo concreto e attuale: l’impresa avrebbe già conseguito ed eseguito, nel precedente assetto della procedura, quattro lotti, saturando il limite massimo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis, sicché l’accesso non sarebbe stato funzionale alla tutela di una posizione giuridica ancora utilmente azionabile, ma avrebbe comportato un’indebita acquisizione di documentazione riservata. L’aggiudicataria nella riedizione procedimentale ha aderito sostanzialmente a tale prospettazione. L’impresa appellata ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’improcedibilità dell’appello, sostenendo che l’Amministrazione aveva già eseguito l’ordine ostensivo, trasmettendo il link per il download della documentazione prima della proposizione dell’appello e senza formulare alcuna riserva di gravame; la documentazione era stata poi scaricata prima della successiva diffida e della misura cautelare monocratica.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l’appello inammissibile, ritenendo fondata l’eccezione dell’impresa appellata. L’Amministrazione, dopo la pubblicazione dell’ordinanza del TAR, aveva trasmesso il link per il download della documentazione dichiarando di agire in ottemperanza all’ordine giudiziale, senza contestuale riserva di proporre gravame o di subordinare l’ostensione all’esito cautelare. La successiva diffida a non scaricare, visionare o conservare gli atti è intervenuta quando l’acquisizione conoscitiva era già avvenuta e non poteva neutralizzare retroattivamente l’effetto dell’ostensione. Secondo il Collegio, nel giudizio sull’accesso il bene controverso coincide con la conoscenza del documento: una volta integralmente eseguito l’ordine, la riforma dell’ordinanza non può restituire la segretezza perduta né produrre un’utilità conformativa concreta. La condotta materiale dell’Amministrazione, eseguita senza riserve prima dell’appello, integra acquiescenza tecnica; in ogni caso, è venuto meno l’interesse concreto e attuale all’impugnazione, ovvero l’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a. Sono rimaste assorbite le questioni sulla spettanza originaria dell’accesso, sulla strumentalità difensiva, sulla posizione dell’impresa nella gara, sul limite massimo dei lotti aggiudicabili e sull’utilità dell’accesso nel giudizio principale. Il Collegio ha precisato che eventuali limiti all’utilizzazione successiva dei documenti e le eventuali responsabilità per impieghi eccedenti appartengono a un piano distinto dall’interesse alla rimozione dell’ordine ostensivo. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
Richiamato quale base processuale dell’istanza di accesso proposta nel giudizio.
art. 116 c.p.a.
Richiamato quale rito per la tutela giudiziale del diritto di accesso.
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
Consente la definizione in rito per difetto di una condizione dell’azione o per improcedibilità dovuta alla sopravvenuta carenza di interesse; il Collegio ha richiamato entrambe le qualificazioni, dichiarando l’appello inammissibile per acquiescenza.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’accesso, il bene oggetto della controversia coincide con la conoscenza del documento; quando l’ostensione sia stata integralmente eseguita, la successiva riforma dell’ordine non può restituire la segretezza perduta né assicurare un’utilità concreta e attuale all’impugnazione.
- L’amministrazione che esegue un ordine ostensivo prima di proporre appello e senza formulare una contestuale espressa riserva di gravame presta acquiescenza tecnica al provvedimento; una riserva successiva non è idonea a neutralizzare il significato della condotta già compiuta.
- Poiché la trasmissione o estrazione dei documenti produce un effetto conoscitivo materialmente irreversibile, l’amministrazione che intenda contestare l’ordine di accesso deve, per evitare l’acquiescenza, formulare almeno una contestuale riserva di impugnazione e, opportunamente, attendere la decisione cautelare prima di eseguire l’ostensione.
- Una volta acquisita la conoscenza dei documenti, l’eventuale disciplina del loro uso successivo, compresi limiti di utilizzazione, divieti o responsabilità, riguarda un piano distinto dall’interesse alla rimozione dell’ordine di accesso e non conserva, di per sé, l’interesse all’impugnazione di tale ordine.
- Nel giudizio di accesso difensivo occorre verificare il collegamento tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che l’istante intende curare o difendere, senza trasformare il giudizio ostensivo in una valutazione anticipata della fondatezza, ammissibilità o decisività delle domande principali, salvo l’ipotesi di evidente e assoluta mancanza di collegamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →