Sentenza n. 8874/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per l'assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso l'11 settembre 2025 dalla Commissione Attitudinale presso il Servizio di Psicologia della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in applicazione dell'art. 24 del d.m. 9 settembre 2022, n. 168, nonché gli atti e i verbali posti a fondamento della valutazione, in particolare il verbale della medesima data. Ha inoltre contestato, ove occorrente, l'art. 15, comma 4, del bando e le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali e relativi allegati, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorrente, con nota depositata nel marzo 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della controversia. Il giudice ha ritenuto che la parte disponga dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e possa dichiarare di avere perduto l'interesse alla prosecuzione; il giudice non può sostituirsi d'ufficio alla valutazione dell'interesse ad agire compiuta dalla parte. È stato quindi preso atto del venir meno dell'interesse ex art. 100 c.p.c. e applicato l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della materia controversa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dalla sentenza nel quadro processuale della definizione del giudizio; il testo non esplicita una specifica interpretazione.
art. 100 c.p.c.
Il venir meno dell'interesse ad agire dichiarato dalla parte comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 24 d.m. 9 settembre 2022, n. 168
Indicato quale base normativa del giudizio di non idoneità attitudinale e dell'esclusione dal concorso.
Massime di principio
- La parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione della controversia.
- Quando la parte dichiara il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire.
Come è indicizzato
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