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Sentenza

Sentenza n. 1038/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.04.2025.

Giustizia amministrativa202503664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, notificata il 9 aprile 2025 e divenuta definitiva, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2022/2023, per l'importo di 500 euro, ed era stata condannata l'amministrazione a metterla a disposizione, o a fornire altro strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. Nonostante la notifica della sentenza, il titolo era rimasto ineseguito. Il ricorrente ha quindi chiesto di ordinare al Ministero l'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, di nominare un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento; ha depositato un decreto di pagamento delle spese di lite, ma non ha dimostrato l'adempimento relativo alla carta docente. Il ricorrente ha inoltre rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato perché la pretesa risultava documentata e il Ministero non aveva contestato né provato l'adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, provvedendo a mettere a disposizione la carta docente o l'equivalente riconosciuto dal titolo entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche mediante il coordinamento con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente documenta l'esistenza di un giudicato e il mancato adempimento dell'obbligo in esso imposto, mentre l'amministrazione non contesta specificamente né dimostra l'esecuzione, il ricorso deve essere accolto e deve essere ordinata l'integrale esecuzione del titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, entro un termine successivo, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • La nomina a commissario ad acta di un dirigente o funzionario pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica può avvenire senza liquidazione di compenso, quando ciò sia previsto nella sentenza in ragione delle funzioni istituzionali svolte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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