Sentenza n. 1228/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della carta elettronica per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile e regolarmente notificata, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, l’importo complessivo di 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché l’Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese del giudizio.
La decisione
Nel corso del giudizio, prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva accreditato l’importo dovuto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale era stata soddisfatta successivamente alla proposizione del ricorso. Poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali, contributo unificato se dovuto e accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, essendo venuta meno la necessità di ulteriori misure esecutive.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte risulta integralmente soddisfatta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della rifusione delle spese nel giudizio amministrativo, nonché del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini della debenza dell’onere relativo al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa risultante dal giudicato durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessarie misure di esecuzione sostitutiva.
- Quando l’Amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
- La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando, prima della decisione, l’Amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato e sia così venuta meno l’esigenza di ulteriori attività sostitutive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →