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Sentenza

Sentenza n. 1228/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202503936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della carta elettronica per complessivi 2.000 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile e regolarmente notificata, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, l’importo complessivo di 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché l’Amministrazione non aveva inizialmente dato esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Nel corso del giudizio, prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva accreditato l’importo dovuto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale era stata soddisfatta successivamente alla proposizione del ricorso. Poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali, contributo unificato se dovuto e accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, essendo venuta meno la necessità di ulteriori misure esecutive.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della rifusione delle spese nel giudizio amministrativo, nonché del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini della debenza dell’onere relativo al contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa risultante dal giudicato durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessarie misure di esecuzione sostitutiva.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
  • La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando, prima della decisione, l’Amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato e sia così venuta meno l’esigenza di ulteriori attività sostitutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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