Sentenza n. 31/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento della nota di AGER Puglia, avente data 18 aprile 2023 e ricevuta dal Comune di Cerignola in data 19 aprile 2023, con la quale è stato comunicato il diniego alla revisione infra periodo del piano economico finanziario ex art. 8, V comma, della delibera ARERA - Autorità di regolazione per l'Energia Reti Ambiente --OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello sopra indicato, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della revisione infra periodo del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il biennio 2022-2023
Esito
Favorevole al resistente (agenzia territoriale)
La controversia
Il Comune ha impugnato il diniego di AGER alla richiesta di revisione infra periodo del PEF 2022-2023. La richiesta era stata motivata dal significativo scostamento tra i ricavi COREPLA stimati nel PEF, pari a 438.939 euro, e quelli effettivamente conseguiti nel 2022, pari a 897.000 euro, con previsione di ulteriore incremento nel 2023. Secondo il Comune, tale scostamento avrebbe alterato l'equilibrio economico-finanziario del PEF e determinato un'eccessiva copertura tariffaria a carico degli utenti, in contrasto con il principio di corrispondenza tra tariffa e costi del servizio. Sono stati dedotti la riconducibilità della fattispecie alle circostanze straordinarie previste dalla disciplina ARERA, anche quale intensa variazione dei livelli di qualità, il difetto di motivazione del diniego, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto e la violazione del quadro normativo di riferimento, incluso l'art. 222 d.lgs. 152/2006. AGER ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e, nel merito, l'infondatezza delle censure, sostenendo che l'incremento dei ricavi COREPLA costituisse una sopravvenienza patrimoniale positiva, non idonea a integrare uno squilibrio negativo e da assorbire nell'aggiornamento biennale ordinario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché AGER, con la determinazione del 18 giugno 2024, aveva validato l'aggiornamento biennale del PEF 2024-2025 recependo i proventi dei sistemi collettivi di compliance, inclusi i ricavi COREPLA, quantificati in 805.832 euro per il 2024 e 771.131 euro per il 2025. L'aggiornamento successivo aveva quindi incorporato i maggiori ricavi e realizzato l'obiettivo sostanziale perseguito dal Comune, eliminando l'utilità concreta e attuale di una pronuncia sul diniego del 2023. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo le censure infondate. La revisione infra periodo è uno strumento eccezionale, utilizzabile in presenza di eventi imprevedibili e gravi capaci di compromettere la sostenibilità economico-finanziaria della gestione o il raggiungimento degli obiettivi del PEF. Il maggiore gettito COREPLA, derivante dalla migliore raccolta differenziata e dai corrispettivi dei consorzi di filiera, costituisce una sopravvenienza patrimoniale attiva e non uno squilibrio negativo pregiudizievole per la continuità o l'efficienza del servizio; esso deve essere assorbito negli aggiornamenti periodici successivi. Il Comune non ha dimostrato che lo scostamento avesse prodotto uno squilibrio gestionale rilevante. È stata inoltre ritenuta adeguata, sebbene concisa, la motivazione del diniego, fondata sull'assenza dei presupposti normativi per la revisione. La censura relativa all'omesso preavviso di rigetto è stata respinta, non essendo stata dimostrata l'incidenza dell'omissione sulla legittimità sostanziale dell'atto, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il dispositivo respinge il ricorso e compensa integralmente le spese, in considerazione della natura pubblica di entrambe le parti e della complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 8, comma 5, delibera ARERA richiamata nel provvedimento
Disciplina la revisione infra periodo del PEF, qualificata dal giudice come strumento eccezionale per circostanze straordinarie, imprevedibili e gravi idonee a compromettere la sostenibilità economico-finanziaria della gestione o gli obiettivi del PEF.
art. 4 MTR-2
Individua tassativamente le ipotesi riconducibili a uno squilibrio rilevante; secondo il giudice, tali ipotesi non comprendono il maggiore gettito COREPLA derivante da migliori performance di raccolta.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'illegittimità dell'atto quando non sia dimostrata la sua incidenza sostanziale e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 222 d.lgs. 152/2006
È richiamato dal Comune quale parametro normativo asseritamente violato, ma il giudice non ravvisa una violazione rilevante ai fini dell'annullamento.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base dell'istanza cautelare collegiale proposta dal Comune, successivamente abbandonata.
art. 56 c.p.a.
Richiamato quale base dell'istanza cautelare monocratica, respinta per difetto dei presupposti di estrema gravità e urgenza.
Massime di principio
- La revisione infra periodo del piano economico-finanziario del servizio rifiuti ha natura eccezionale e può essere attivata soltanto in presenza di eventi imprevedibili e gravi che determinino uno squilibrio rilevante, compromettano la sostenibilità economico-finanziaria della gestione o mettano a rischio il raggiungimento degli obiettivi del piano.
- L'incremento dei ricavi derivanti da una migliore raccolta differenziata e dai corrispettivi dei consorzi di filiera costituisce una sopravvenienza patrimoniale positiva e, in assenza di prova di un pregiudizio alla continuità o all'equilibrio gestionale, non giustifica la revisione straordinaria infra periodo; tali ricavi devono essere recepiti negli ordinari aggiornamenti tariffari successivi.
- Quando l'aggiornamento periodico successivo del PEF recepisce e contabilizza i ricavi la cui mancata imputazione aveva originato l'impugnazione, viene meno l'utilità concreta e attuale di una pronuncia sul precedente diniego e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Una motivazione concisa è sufficiente quando individua chiaramente l'assenza dei presupposti normativi per l'attivazione della revisione e consente di comprendere le ragioni del diniego, anche nell'ambito di valutazioni tecniche e discrezionali dell'autorità competente.
- La violazione dell'obbligo di preavviso di rigetto non determina l'annullamento del provvedimento se il ricorrente non dimostra l'incidenza concreta dell'omissione sulla decisione e risulta che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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