Sentenza n. 1498/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso del 28 aprile 2026 agli originali informatici e alle richieste trasmesse agli intermediari finanziari nell'ambito di indagini finanziarie utilizzate per uno schema di atto integrativo relativo al periodo d’imposta 2020
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
Prevale il privato
La controversia
La società, sottoposta insieme alla propria amministratrice e ai soci a verifica tributaria per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2022, e questi ultimi hanno impugnato il diniego dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza del 31 marzo 2026. Chiedevano: (i) il contenuto informativo originario dei dati bancari trasmessi dagli intermediari tramite SID, distinto dagli elaborati PDF generati dall’applicativo dell’Agenzia; (ii) le richieste telematiche inviate agli istituti di credito, comprensive di destinatari, rapporti e periodi richiesti. Deducevano che tale documentazione era necessaria per verificare integrità, completezza e corrispondenza dei dati impiegati nello schema d’atto integrativo relativo al 2020 e per esercitare un contraddittorio informato ed effettivo; contestavano che la disponibilità dei propri estratti conto o la precedente allegazione di movimenti bancari agli inviti del 2025 equivalesse all’accesso ai dati e alle richieste effettivamente acquisiti e utilizzati dall’Ufficio. L’Agenzia aveva negato l’accesso, sostenendo che i movimenti erano già stati trasmessi e che i tracciati SID erano meri vettori tecnici non detenuti dall’Ufficio, mentre le richieste XML non facevano parte del fascicolo. In giudizio l’Amministrazione ha eccepito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e inammissibilità dell’impugnazione autonoma. Nel corso del processo, il 28 luglio 2026 l’Agenzia ha trasmesso due archivi compressi, ritenuti dai ricorrenti solo parzialmente satisfattivi: la documentazione rappresentava 39 delle 45 relazioni soggetto-operatore indicate e non comprendeva sistematicamente tutti gli XML delle richieste.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: l’accesso previsto dall’art. 6-bis, comma 3, dello Statuto del contribuente è tutelabile autonomamente davanti al giudice amministrativo con il rito dell’art. 116 c.p.a.; l’art. 7-bis dello Statuto riguarda invece i vizi del provvedimento tributario finale e non esclude la tutela autonoma dell’accesso. Ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità, perché il diniego totale o parziale è autonomamente contestabile. Nel merito, ha ritenuto che gli «atti del fascicolo» comprendano i documenti informatici pertinenti al procedimento tributario, incluse le richieste e le risposte XML scambiate tramite PEC o SID tra Agenzia e intermediari finanziari. La documentazione ha utilità strumentale per il contraddittorio e la difesa dei contribuenti. Quanto alla parziale ostensione sopravvenuta, la relazione tecnica prodotta dai ricorrenti segnalava che il materiale rappresentava 39 relazioni su 45 e che non erano disponibili sistematicamente tutti gli XML outbound; l’Agenzia non ha contestato tali conclusioni e il Collegio non ha ravvisato elementi per confutarle. Non essendo possibile accertare l’inesistenza dei documenti mancanti, il ricorso è stato accolto in parte: entro 30 giorni dalla pubblicazione, l’Amministrazione deve verificare se la documentazione residua esista e, se sì, ostenderla; se non esiste, deve adottare un provvedimento espresso che ne dia conto e indichi, ove note, le ragioni dell’assenza. È stata dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per la documentazione già trasmessa. Spese integralmente compensate per la particolarità dell’oggetto e la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 24, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241, l’accesso agli atti è escluso, tra l’altro, «nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano».
L’esclusione dell’accesso prevista per i procedimenti tributari va coordinata con la disciplina sopravvenuta dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, che riconosce l’accesso agli atti del fascicolo durante il contraddittorio.
art. 6-bis, commi 1 e 3, l. 212/2000
Richiamando le argomentazioni, svolte nei paragrafi precedenti, in ordine alla necessità di interpretazione sistematica della disciplina generale degli artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990 e dell’art. 6bis, comma 3, l. n. 212 del 2000, deve ritenersi che il concetto di “atti del fascicolo”, ricomprenda tutti i documenti – alla stregua della definizione di cui alla lett. d), comma 1, art. 22, l. n. 241 del 1990 – inerenti quello specifico procedimento che interessa il contribuente.
La facoltà di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo tributario comprende tutti i documenti inerenti al procedimento, inclusi quelli informatici, ed è strumentale al contraddittorio informato ed effettivo.
art. 116 c.p.a.
Quanto sopra detto con riguardo alla sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo vale anche a motivare il rigetto dell’eccezione in esame, dovendosi ritenere ammissibile l’azione ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’ostensione degli atti contenuti nel fascicolo tributario nei casi in cui essa è ammessa ai sensi dell’art. 6-bis l. n. 212 del 2000.
Il rito speciale di accesso è esperibile davanti al giudice amministrativo anche contro il diniego di accesso endoprocedimentale tributario riconosciuto dall’art. 6-bis.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 6), c.p.a.
La soluzione che precede risulta confermata anche da Tar Lazio, sez. II quater, 7 luglio 2026, n. 12390, secondo cui: «ragioni sia di ordine testuale che di carattere logico-sistematico inducono a ritenere che il contribuente che si veda pregiudicato nell’esercizio del proprio diritto ad “accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo” tributario – come riconosciuto dal prefato art. 6-bis - possa avvalersi della tutela approntata dall’art. 116 cod. proc. amm. dinanzi al giudice amministrativo.
La controversia relativa al diritto di accesso agli atti del fascicolo tributario appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
Richiamando le argomentazioni, svolte nei paragrafi precedenti, in ordine alla necessità di interpretazione sistematica della disciplina generale degli artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990 e dell’art. 6bis, comma 3, l. n. 212 del 2000, deve ritenersi che il concetto di “atti del fascicolo”, ricomprenda tutti i documenti – alla stregua della definizione di cui alla lett. d), comma 1, art. 22, l. n. 241 del 1990 – inerenti quello specifico procedimento che interessa il contribuente.
La nozione di atti del fascicolo va ricostruita alla luce della definizione generale di documento amministrativo e comprende le rappresentazioni informatiche pertinenti al procedimento.
art. 1, lett. p), d.lgs. 82/2005
Rientrano in tale concetto di documento anche i c.d. documenti informatici, ovvero i documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, lett. p, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82).
I flussi informatici che rappresentano dati giuridicamente rilevanti possono costituire documenti informatici accessibili se inerenti al procedimento e detenuti dall’amministrazione.
art. 7-bis, comma 1, l. 212/2000
Quanto sopra detto con riguardo alla sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo vale anche a motivare il rigetto dell’eccezione in esame, dovendosi ritenere ammissibile l’azione ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’ostensione degli atti contenuti nel fascicolo tributario nei casi in cui essa è ammessa ai sensi dell’art. 6-bis l. n. 212 del 2000.
La disposizione, che consente di dedurre davanti al giudice tributario i vizi del provvedimento finale derivanti dalla violazione delle norme sulla partecipazione, non attrae alla giurisdizione tributaria la tutela autonoma del diritto di accesso.
Massime di principio
- Il diritto del contribuente di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo riconosciuto dall’art. 6-bis, comma 3, dello Statuto del contribuente è autonomamente tutelabile davanti al giudice amministrativo con il rito di cui all’art. 116 c.p.a.; la previsione che consente di far valere davanti al giudice tributario i vizi dell’atto impositivo finale non esclude tale tutela autonoma.
- Nel contesto dell’accesso endoprocedimentale tributario, gli «atti del fascicolo» comprendono i documenti amministrativi e informatici inerenti allo specifico procedimento, incluse le richieste e le risposte telematiche scambiate tra l’amministrazione finanziaria e gli intermediari, se detenute dall’amministrazione.
- L’accesso ai dati e ai documenti istruttori utilizzati nella verifica tributaria può essere strumentale all’esercizio effettivo del contraddittorio e del diritto di difesa; la disponibilità di informazioni bancarie proprie o di elaborati riepilogativi non esclude di per sé l’interesse a conoscere i documenti originari pertinenti al procedimento.
- Quando la documentazione è stata ostesa solo in parte e dagli elementi tecnici acquisiti non è possibile accertare l’inesistenza dei documenti residui, il giudice può ordinare all’amministrazione di verificarne l’esistenza e, in caso positivo, ostenderli; se l’esito è negativo, l’amministrazione deve darne conto con un provvedimento espresso, indicando, ove note, le ragioni della mancanza.
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