Sentenza n. 3220/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario e bifasico finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per studio universitario
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza diretta all’attivazione del procedimento unitario e bifasico per il rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, dopo la preiscrizione e la trasmissione della richiesta tramite il portale Universitaly e la formalizzazione della domanda presso l’Ambasciata. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, sostenendo così la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente intervenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., in presenza di una circostanza riconosciuta da entrambe le parti. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell’Amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell’Amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la conseguente attivazione del procedimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato richiamato dall’Amministrazione a sostegno della richiesta di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ma il Collegio ha definito il giudizio mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e comportare la cessazione della materia del contendere, quando l’attivazione corrisponda a quanto domandato e sia riconosciuta dalle parti.
- La fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica competente, finalizzato alla presentazione della domanda di visto, costituisce attivazione del procedimento di rilascio del visto e può determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso contro l’inerzia amministrativa.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal comportamento operoso dell’Amministrazione, le spese di lite possono essere compensate, ferma restando la possibilità di porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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