Direttiva 2011/35
Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , relativa alle fusioni delle società per azioni (codificazione) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/35/UE codifica la disciplina già contenuta nella direttiva 78/855/CEE sulle fusioni delle società per azioni. Essa stabilisce un quadro armonizzato per la fusione mediante incorporazione, la fusione mediante costituzione di una nuova società e alcune operazioni analoghe, imponendo obblighi di trasparenza, informazione, approvazione assembleare e tutela di soci, creditori, obbligazionisti e titolari di titoli con diritti speciali. La direttiva lascia agli Stati membri margini di adattamento su taluni aspetti procedurali, sulle maggioranze assembleari, sulle esenzioni documentali e sulle modalità di controllo preventivo e di pubblicità. È una direttiva di codificazione: abroga la direttiva 78/855/CEE e ne conserva il contenuto sostanziale, con entrata in vigore il 1° luglio 2011.
Codificazione della disciplina UE sulle fusioni delle società per azioni, con armonizzazione delle regole procedurali, informative e di tutela di soci, creditori, obbligazionisti e lavoratori.
Ambito di applicazione
Si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle società per azioni elencate all’articolo 1, paragrafo 1, con riferimento alle fusioni mediante incorporazione e mediante costituzione di una nuova società, nonché ad alcune operazioni assimilate. Gli Stati membri possono escludere le società cooperative costituite in uno dei tipi societari indicati e possono altresì non applicare la direttiva quando una o più società siano soggette a procedure di fallimento, scioglimento di società insolventi, concordato giudiziale, concordato preventivo o procedure affini.
Direttiva 2011/35/UE sulle fusioni delle società per azioni
La direttiva costituisce una codificazione della disciplina europea sulle fusioni delle società per azioni già contenuta nella direttiva 78/855/CEE. L’obiettivo è coordinare le normative nazionali per garantire tutela di soci, creditori, obbligazionisti, titolari di titoli speciali e lavoratori, assicurando al contempo certezza del diritto e pubblicità delle operazioni.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle società per azioni elencate all’articolo 1, paragrafo 1, tra cui, per l’Italia, la società per azioni. Gli Stati membri possono non applicarla alle società cooperative costituite in tali forme e possono altresì escluderla se una o più società coinvolte sono sottoposte a procedure concorsuali o assimilate, come fallimento, scioglimento di società insolventi, concordato giudiziale o preventivo.
Tipologie di operazioni disciplinate
La direttiva disciplina la fusione mediante incorporazione e la fusione mediante costituzione di una nuova società. In entrambi i casi l’operazione avviene senza liquidazione, con trasferimento dell’intero patrimonio attivo e passivo e attribuzione ai soci della società risultante di azioni della società incorporante o nuova, potendo essere previsto un conguaglio in denaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza, della loro parità contabile.
Gli Stati membri possono ammettere tali operazioni anche quando una o più società siano in liquidazione, ma solo se non è ancora iniziata la distribuzione degli attivi ai soci.
Progetto di fusione e pubblicità
Gli organi di amministrazione o di direzione devono redigere per iscritto il progetto di fusione. Esso deve contenere almeno:
- tipo, denominazione e sede di ciascuna società coinvolta;
- rapporto di cambio e eventuale conguaglio;
- modalità di assegnazione delle azioni;
- data di decorrenza dei diritti al dividendo;
- data di imputazione contabile delle operazioni della società incorporata;
- diritti attribuiti ai titolari di azioni speciali e di titoli diversi dalle azioni;
- eventuali vantaggi particolari per esperti e amministratori.
Il progetto deve essere reso pubblico almeno un mese prima dell’assemblea generale chiamata a deliberare. La pubblicazione avviene secondo le regole nazionali conformi alla direttiva 2009/101/CE, con possibilità di esenzione se il progetto è pubblicato sul sito web della società per un periodo continuativo che inizi non oltre un mese prima dell’assemblea e termini non prima della conclusione della stessa. Gli Stati membri possono imporre l’uso della piattaforma elettronica centrale o di un altro sito designato, purché la pubblicazione sia gratuita per il pubblico e senza costi specifici per le società.
Approvazione assembleare e maggioranze
La fusione deve essere approvata dall’assemblea generale di ciascuna società partecipante. La regola minima è una maggioranza di due terzi dei voti rappresentati o del capitale sottoscritto rappresentato; gli Stati membri possono prevedere la maggioranza semplice se è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto. Se vi sono diverse categorie di azioni, occorre una votazione separata per ciascuna categoria i cui diritti siano pregiudicati.
La direttiva consente, in determinate condizioni, di non richiedere la deliberazione dell’assemblea della società incorporante, soprattutto quando vi sia adeguata pubblicità, accesso preventivo ai documenti e un diritto di minoranza a richiedere la convocazione dell’assemblea, con soglia massima del 5 % del capitale sottoscritto.
Informazione dei soci e relazione degli esperti
Gli amministratori o direttori devono predisporre una relazione che illustri e giustifichi il progetto di fusione sotto il profilo giuridico ed economico, con particolare riguardo al rapporto di cambio. Devono inoltre informare le assemblee di eventuali modifiche rilevanti al patrimonio intervenute tra la redazione del progetto e le assemblee chiamate a deliberare.
Per ciascuna società, uno o più esperti indipendenti devono esaminare il progetto e redigere una relazione destinata agli azionisti. La relazione deve esprimere un giudizio sulla congruità del rapporto di cambio e indicare i metodi di valutazione utilizzati, la loro adeguatezza, i valori risultanti e l’importanza attribuita a ciascun metodo. Gli esperti hanno diritto a ottenere tutte le informazioni e i documenti necessari.
Sia la relazione degli amministratori sia la relazione degli esperti possono essere omesse se tutti gli azionisti e i titolari di altri titoli con diritto di voto delle società coinvolte vi consentono.
Diritto di consultazione dei documenti
Almeno un mese prima dell’assemblea, ogni azionista può consultare presso la sede sociale il progetto di fusione, i conti annuali e le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi, l’eventuale situazione contabile, le relazioni degli amministratori e la relazione degli esperti. La situazione contabile non è necessaria se è disponibile una relazione finanziaria semestrale ai sensi della direttiva 2004/109/CE o se tutti gli azionisti e gli altri titolari di diritti di voto vi rinunciano.
L’azionista ha diritto a ottenere gratuitamente copia, totale o parziale, dei documenti. Se ha accettato l’uso di mezzi elettronici, le copie possono essere trasmesse via e-mail. Inoltre, la società può essere esentata dal mettere i documenti a disposizione in sede se li pubblica sul proprio sito web per il periodo previsto, con condizioni di sicurezza e autenticità; in tale caso gli Stati membri possono disciplinare la conservazione delle informazioni e le conseguenze di eventuali interruzioni tecniche.
Tutela dei lavoratori
La direttiva rinvia alla direttiva 2001/23/CE per la protezione dei diritti dei lavoratori in caso di fusione, confermando che la materia è governata dal regime speciale sui trasferimenti d’impresa.
Tutela dei creditori, degli obbligazionisti e dei titolari di titoli speciali
Gli Stati membri devono prevedere un sistema adeguato di protezione per i creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto e non ancora scaduti. Deve essere assicurata almeno la possibilità di ottenere garanzie adeguate quando la situazione finanziaria delle società lo richieda e il credito rischi di essere compromesso.
Gli obbligazionisti beneficiano della stessa tutela, salvo approvazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti, se prevista, o dei singoli obbligazionisti. I portatori di titoli diversi dalle azioni, ma con diritti speciali, devono ricevere nella società incorporante diritti almeno equivalenti a quelli originari, salvo approvazione della modifica o diritto di riscatto.
Controllo di legittimità, efficacia e pubblicità finale
Se il diritto nazionale non prevede un controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo su tutti gli atti della fusione, gli atti assembleari e, se necessario, il progetto devono essere ricevuti per atto pubblico. Il notaio o l’autorità competente deve verificare e certificare la regolarità degli atti e delle formalità della società di propria competenza.
La data di efficacia della fusione è determinata dal diritto nazionale. Una volta efficace, la fusione produce automaticamente il trasferimento universale del patrimonio della società incorporata, la successione degli azionisti nella società incorporante e l’estinzione della società incorporata. La società incorporante può adempiere anche alle formalità di pubblicità relative alla società incorporata.
Per l’opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obblighi, gli Stati membri possono richiedere formalità particolari; possono inoltre consentire alla società incorporata di provvedervi per un periodo limitato, di regola non superiore a sei mesi dalla data di efficacia.
Responsabilità e nullità della fusione
Gli Stati membri devono disciplinare almeno la responsabilità civile degli amministratori o direttori della società incorporata verso i propri azionisti per irregolarità commesse nella preparazione o realizzazione della fusione, nonché quella degli esperti verso gli azionisti della stessa società.
La nullità è fortemente limitata: deve essere dichiarata con sentenza, può derivare solo da specifiche cause, non può essere fatta valere oltre sei mesi dalla data in cui la fusione diventa opponibile, e quando l’irregolarità è sanabile il giudice deve assegnare un termine per la regolarizzazione. La sentenza di nullità non incide di per sé sulla validità degli obblighi della società incorporante verso i terzi; le società partecipanti rispondono solidalmente di tali obblighi.
Fusione mediante costituzione di una nuova società
Le regole sopra richiamate si applicano, con gli adattamenti necessari, anche alla fusione mediante costituzione di una nuova società. In tale ipotesi il progetto di fusione e, se redatti separatamente, l’atto costitutivo, il progetto di atto costitutivo, lo statuto o il progetto di statuto della nuova società devono essere approvati dall’assemblea generale di ciascuna società che si estingue.
Fusioni infragruppo e squeeze-out-like merger
Per le fusioni in cui la società incorporante possiede tutte le azioni e gli altri titoli di voto delle società incorporate, la direttiva consente significative semplificazioni, eliminando alcuni obblighi informativi e procedurali del capo III. In caso di controllo almeno al 90 % ma non totale, gli Stati membri possono parimenti ridurre gli adempimenti, a condizione di garantire adeguati diritti di informazione e, soprattutto, il diritto degli azionisti di minoranza della società incorporata di farsi acquistare le azioni a un prezzo equo, determinabile da un giudice o da un’autorità amministrativa in caso di disaccordo.
Operazioni assimilate e conclusione della disciplina
La direttiva estende il proprio ambito, in tutto o in parte, ad altre operazioni assimilabili alla fusione, in particolare quando il conguaglio in denaro supera il 10 % o quando l’operazione non comporta l’estinzione di tutte le società trasferenti. In tali casi operano rinvii selettivi ai capi III, IV e V.
Disposizioni finali
La direttiva 78/855/CEE è abrogata, con salvezza degli obblighi di recepimento già vigenti per gli atti indicati nell’allegato I, parte B. La nuova direttiva entra in vigore il 1° luglio 2011 e i destinatari sono gli Stati membri. Per gli operatori italiani, il testo ha natura di direttiva di codificazione e non introduce un sistema completamente nuovo, ma consolida la disciplina delle fusioni delle società per azioni e i principali standard procedurali e di tutela.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e facoltà di esclusione
L’articolo 1 individua le società per azioni cui si applicano le misure di coordinamento nei vari ordinamenti nazionali. Gli Stati membri possono escludere le società cooperative costituite in tali forme societarie, imponendo però che la qualifica di cooperativa compaia su tutti i documenti previsti dalla direttiva 2009/101/CE. Possono inoltre non applicare la direttiva in presenza di procedure concorsuali o affini sulle società interessate.
Tipologie di fusione disciplinate
Gli articoli 2, 3 e 4 definiscono e assoggettano a disciplina armonizzata la fusione mediante incorporazione e la fusione mediante costituzione di una nuova società. In entrambi i casi la fusione comporta scioglimento senza liquidazione e trasferimento dell’intero patrimonio attivo e passivo, con attribuzione agli azionisti di azioni della società risultante e, al più, di un conguaglio in denaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o della loro parità contabile. È consentito, se previsto dal diritto nazionale, che operazioni analoghe coinvolgano società in liquidazione purché non sia iniziata la distribuzione degli attivi.
Progetto di fusione e pubblicità
L’articolo 5 impone la redazione per iscritto del progetto di fusione da parte degli organi di amministrazione o direzione; il progetto deve indicare, tra l’altro, dati identificativi delle società, rapporto di cambio, eventuale conguaglio, assegnazione delle azioni, data di decorrenza dei diritti al dividendo, effetti contabili, diritti dei titolari di azioni speciali o altri titoli e vantaggi particolari. L’articolo 6 richiede la pubblicazione del progetto almeno un mese prima dell’assemblea che delibera la fusione, secondo le modalità nazionali e in conformità alla direttiva 2009/101/CE, prevedendo esenzioni e pubblicazione su sito web o piattaforma elettronica centrale a condizioni di sicurezza, autenticità e gratuità per il pubblico, con possibilità per gli Stati membri di disciplinare durata di conservazione e conseguenze di interruzioni tecniche.
Approvazione assembleare
L’articolo 7 richiede l’approvazione della fusione da parte dell’assemblea generale di ciascuna società partecipante, con maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti rappresentati o del capitale sottoscritto rappresentato; gli Stati membri possono ammettere la maggioranza semplice se è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto. In presenza di più categorie di azioni, è necessaria una votazione separata per le categorie i cui diritti siano pregiudicati. L’articolo 8 consente di esentare la società incorporante dalla propria deliberazione assembleare se ricorrono specifiche condizioni di pubblicità, accesso ai documenti e diritto di minoranza a chiedere la convocazione, con soglia massima del 5 % del capitale sottoscritto.
Relazione degli amministratori e informazione su modifiche patrimoniali
L’articolo 9 impone una relazione scritta degli organi di amministrazione o direzione che giustifichi giuridicamente ed economicamente il progetto di fusione e il rapporto di cambio, descrivendo anche eventuali difficoltà di valutazione. Gli organi devono informare le assemblee sulle modifiche rilevanti del patrimonio attivo e passivo intervenute tra la redazione del progetto e le assemblee. Gli Stati membri possono esentare da tali obblighi se tutti gli azionisti e i titolari di altri titoli con diritto di voto vi consentono.
Relazione degli esperti indipendenti
L’articolo 10 prevede l’esame del progetto da parte di uno o più esperti indipendenti, con relazione scritta per gli azionisti, salvo rinuncia unanime di tutti gli azionisti e dei titolari di altri titoli con diritto di voto. La relazione deve dire se il rapporto di cambio sia congruo e indicare metodi di valutazione, adeguatezza, valori risultanti e importanza attribuita ai metodi; gli esperti hanno diritto a tutte le informazioni e verifiche necessarie.
Diritti di informazione dei soci e documenti disponibili
L’articolo 11 attribuisce a ogni azionista, almeno un mese prima dell’assemblea, il diritto di consultare presso la sede sociale il progetto di fusione, i bilanci e le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi, eventuale situazione contabile, le relazioni ex articolo 9 e la relazione degli esperti. Sono previste esenzioni per la situazione contabile se esiste una relazione finanziaria semestrale ai sensi della direttiva 2004/109/CE o se vi è consenso unanime; è inoltre disciplinata la possibilità di ottenere copie gratuite, anche via posta elettronica, e l’uso di siti web per sostituire la messa a disposizione in sede, nel rispetto di condizioni di sicurezza e autenticità.
Tutela dei lavoratori
L’articolo 12 rinvia alla direttiva 2001/23/CE per la tutela dei diritti dei lavoratori delle società partecipanti alla fusione, confermando che la materia dei trasferimenti d’impresa resta regolata da tale atto.
Tutela dei creditori, obbligazionisti e titolari di titoli speciali
L’articolo 13 impone agli Stati membri di prevedere un sistema adeguato di tutela per i creditori con crediti anteriori alla pubblicazione del progetto e non ancora scaduti, includendo la possibilità di ottenere garanzie adeguate e di rivolgersi all’autorità competente se dimostrano che la fusione compromette i loro crediti. L’articolo 14 estende tale protezione agli obbligazionisti, salvo approvazione dell’assemblea degli obbligazionisti o dei singoli obbligazionisti. L’articolo 15 garantisce ai titolari di titoli diversi dalle azioni e con diritti speciali diritti almeno equivalenti nella società incorporante, salvo approvazione della modifica o diritto di riscatto.
Controllo di legittimità, atto pubblico e data di efficacia
L’articolo 16 richiede, in assenza di un controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo su tutti gli atti, la forma dell’atto pubblico per i verbali assembleari e, se necessario, per il progetto di fusione; il notaio o l’autorità competente deve verificare e certificare esistenza e legittimità degli atti e delle formalità della società di propria competenza. L’articolo 17 demanda alle legislazioni nazionali la determinazione della data di efficacia della fusione.
Pubblicità della fusione ed effetti legali
L’articolo 18 prevede la pubblicazione della fusione per ciascuna società secondo le regole nazionali conformi alla direttiva 2009/101/CE, consentendo alla società incorporante di adempiere le formalità relative alla società o alle società incorporate. L’articolo 19 stabilisce gli effetti automatici della fusione: trasferimento universale del patrimonio attivo e passivo, acquisto della qualità di azionisti della società incorporante da parte degli azionisti della società incorporata e estinzione della società incorporata. Sono previste regole sulle azioni detenute dalla società incorporante o dalla incorporata e sulle formalità per l’opponibilità ai terzi dei trasferimenti di beni, diritti e obblighi, con possibilità di un periodo limitato, di regola non superiore a sei mesi, per il compimento delle formalità da parte della società incorporata.
Responsabilità e nullità
Gli articoli 20 e 21 impongono agli Stati membri di disciplinare almeno la responsabilità civile degli amministratori o direttori della società incorporata verso i suoi azionisti e quella degli esperti verso gli azionisti della società incorporata, per irregolarità commesse nella preparazione o nell’esecuzione della fusione. L’articolo 22 limita fortemente le ipotesi di nullità: la nullità deve essere dichiarata con sentenza, può derivare solo da specifici vizi, è soggetta a termine di sei mesi, deve essere preceduta, quando possibile, da un termine di sanatoria, e la sentenza non pregiudica gli obblighi della società incorporante verso i terzi; le società partecipanti rispondono solidalmente per tali obblighi.
Fusione mediante costituzione di una nuova società
L’articolo 23 estende alla fusione mediante costituzione di una nuova società gli articoli 5, 6, 7 e 9-22, con gli adattamenti terminologici necessari. Il progetto di fusione e, se separati, l’atto costitutivo e lo statuto della nuova società devono essere approvati dall’assemblea generale di ciascuna società che si estingue.
Operazioni con società controllante al 100 % e al 90 %
Gli articoli 24-26 disciplinano le fusioni in cui la società incorporante possiede tutte le azioni e gli altri titoli di voto delle società incorporate, consentendo deroghe a diversi obblighi informativi e procedurali del capo III. Gli articoli 27-29 estendono il regime alle ipotesi di controllo almeno al 90 % ma non totale, prevedendo ulteriori esenzioni se sono assicurati diritti di informazione, convocazione e, soprattutto, il diritto degli azionisti di minoranza della società incorporata di farsi acquistare le azioni a un prezzo equo, determinato in caso di disaccordo da un giudice o da un’autorità amministrativa.
Operazioni assimilate e estinzione non totale
Gli articoli 30 e 31 prevedono l’applicazione, in tutto o in parte, delle regole sulle fusioni anche quando il conguaglio in denaro supera il 10 % oppure quando l’operazione si realizza senza estinzione di tutte le società trasferenti, con rinvii selettivi ai capi III, IV e V a seconda dei casi.
Abrogazione, entrata in vigore e destinatari
L’articolo 32 abroga la direttiva 78/855/CEE, fatti salvi gli obblighi di recepimento già maturati per le direttive elencate nell’allegato I, parte B. L’articolo 33 stabilisce l’entrata in vigore il 1° luglio 2011. L’articolo 34 indica come destinatari gli Stati membri.
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