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direttiva

Direttiva 2011/36

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI

Normativa europea32011L0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2011/36/UE stabilisce norme minime comuni per prevenire e reprimere la tratta di esseri umani e per proteggere le vittime. Rafforza la definizione del reato rispetto alla precedente disciplina, introduce livelli minimi di pena, responsabilità delle persone giuridiche, misure di sequestro e confisca, regole su indagini e giurisdizione, nonché un ampio sistema di assistenza, sostegno e protezione, con particolare attenzione ai minori. Gli Stati membri devono recepirla entro il 6 aprile 2013.

Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime, con armonizzazione minima delle fattispecie penali e delle sanzioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e impone loro di adottare misure minime in materia di definizione dei reati, sanzioni, giurisdizione, indagini, assistenza, protezione e prevenzione della tratta di esseri umani. Copre tutte le forme di sfruttamento indicate dall’articolo 2, comprese sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, schiavitù o pratiche analoghe, servitù, accattonaggio forzato, sfruttamento di attività illecite e prelievo di organi. Prevede una tutela rafforzata per i minori e per i minori non accompagnati; non disciplina invece le condizioni di soggiorno delle vittime, che restano regolate da altri atti dell’Unione, né incide sul principio di non respingimento.

Direttiva 2011/36/UE sulla tratta di esseri umani

La direttiva costituisce il quadro minimo armonizzato dell’Unione per prevenire e reprimere la tratta di esseri umani e per rafforzare la protezione delle vittime. Il testo si fonda su un approccio globale, integrato e centrato sui diritti umani, con attenzione alla dimensione di genere e alla particolare vulnerabilità dei minori, e sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI per gli Stati membri partecipanti.

Obiettivi e impostazione generale

La direttiva mira a rafforzare la prevenzione, la repressione e la protezione delle vittime, facendo leva su norme minime comuni in materia penale e su misure di assistenza e sostegno. I considerando sottolineano che la tratta è un reato grave, spesso collegato alla criminalità organizzata, e una seria violazione dei diritti fondamentali; evidenziano inoltre la necessità di coordinamento con strumenti internazionali e con altri atti UE, senza pregiudicare il principio di non respingimento.

Ambito di applicazione e nozioni chiave

La disciplina si applica alla definizione dei reati di tratta, alle sanzioni, alla responsabilità delle persone giuridiche, alla confisca dei proventi, alla giurisdizione, alle indagini e all’assistenza alle vittime. L’articolo 2 definisce in modo ampio la tratta: conta il compimento di atti di reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggio o accoglienza, anche mediante coercizione, inganno, abuso di potere o sfruttamento di una posizione di vulnerabilità, per finalità di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende almeno sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, accattonaggio, schiavitù, servitù, sfruttamento di attività illecite e prelievo di organi. Per i minori il consenso è irrilevante e la punibilità opera anche senza i mezzi previsti per gli adulti.

Reati, partecipazione e sanzioni

Gli Stati membri devono punire anche istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo. La pena massima deve essere almeno di 5 anni, e almeno di 10 anni se ricorrono circostanze aggravanti: vittima particolarmente vulnerabile, appartenenza a un’organizzazione criminale, pericolo per la vita della vittima, uso di violenze gravi o pregiudizio particolarmente grave. La commissione del reato da parte di pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni costituisce aggravante.

Responsabilità delle persone giuridiche e confisca

La direttiva richiede che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando il reato è commesso a loro vantaggio da soggetti apicali o quando l’omessa vigilanza ne consente la commissione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono comprendere ammende, esclusione da benefici pubblici, interdizione dall’attività, sorveglianza giudiziaria, scioglimento e chiusura degli stabilimenti. È inoltre obbligatorio prevedere il sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di tratta e favoreggiamento.

Azione penale, indagini e giurisdizione

L’azione penale non può essere subordinata alla querela o alla denuncia della vittima, e il procedimento può proseguire anche in caso di ritrattazione. Se richiesto dalla natura del fatto, il reato può essere perseguito per un congruo periodo dopo la maggiore età della vittima. Gli investigatori e i pubblici ministeri devono ricevere formazione adeguata e disporre di strumenti investigativi efficaci analoghi a quelli utilizzati contro la criminalità organizzata. Quanto alla giurisdizione, gli Stati membri devono coprire almeno i fatti commessi nel proprio territorio, anche parzialmente, e quelli commessi da propri cittadini; possono estendere la giurisdizione ad altri casi extraterritoriali e devono informarne la Commissione.

Non punibilità delle vittime e misure di protezione

La direttiva impone di evitare che le vittime siano perseguite o sanzionate per reati commessi come conseguenza diretta della tratta, nei limiti consentiti dai principi fondamentali nazionali. Nelle indagini e nei procedimenti penali le vittime devono avere accesso rapido alla consulenza legale e, secondo il ruolo riconosciuto nel sistema nazionale, all’assistenza legale, gratuite se prive di mezzi sufficienti. Devono inoltre essere adottate misure contro la ritorsione, l’intimidazione e la vittimizzazione secondaria, limitando per quanto possibile audizioni ripetute, contatti visivi con l’imputato, udienze pubbliche e domande invasive sulla vita privata.

Assistenza e sostegno alle vittime

L’assistenza e il sostegno devono essere garantiti prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale, senza essere subordinati alla collaborazione processuale della vittima. Le misure minime comprendono standard di vita idonei alla sussistenza, alloggio sicuro e adeguato, assistenza materiale, cure mediche, assistenza psicologica, consulenza, informazioni, traduzione e interpretariato se necessari. Il sostegno deve essere fondato su consenso informato e su una valutazione individuale delle esigenze, tenendo conto di gravidanza, salute, disabilità e violenze subite.

Tutela rafforzata dei minori

I minori vittime devono ricevere assistenza, sostegno e protezione nel loro interesse superiore. Se l’età è incerta e vi sono motivi per ritenere che la persona sia minorenne, essa va trattata come minore fino a prova contraria ai fini dell’accesso immediato alle misure protettive. Gli Stati membri devono assicurare accesso all’istruzione entro un termine ragionevole, nominare un tutore o rappresentante quando vi sia conflitto di interessi con i titolari della responsabilità genitoriale e prevedere misure speciali per i minori non accompagnati, incluse soluzioni durevoli da individuare caso per caso.

Prevenzione e lotta alla domanda

La prevenzione deve includere misure volte a scoraggiare e ridurre la domanda che alimenta lo sfruttamento, campagne di informazione e sensibilizzazione, ricerca, istruzione e formazione regolare dei funzionari che possono incontrare vittime effettive o potenziali. La direttiva invita inoltre gli Stati membri a valutare l’introduzione di un reato per chi utilizza consapevolmente servizi prestati da una vittima di tratta, come strumento di contrasto alla domanda.

Monitoraggio, coordinamento e relazioni

Gli Stati membri devono istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti per monitorare le tendenze della tratta, raccogliere statistiche, misurare i risultati e riferire sui progressi, in cooperazione con la società civile. Devono altresì facilitare i compiti del coordinatore anti-tratta dell’Unione, trasmettendogli le informazioni necessarie per la relazione biennale della Commissione sui progressi compiuti.

Recepimento e scadenze

Il termine di recepimento è fissato al 6 aprile 2013. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione e indicare, al momento della pubblicazione ufficiale, il riferimento alla direttiva. La Commissione deve presentare una relazione sul livello di attuazione entro il 6 aprile 2015 e una seconda relazione, sull’impatto delle eventuali norme nazionali che puniscono l’utilizzo consapevole di servizi provenienti dallo sfruttamento, entro il 6 aprile 2016.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 definisce la direttiva come atto che stabilisce norme minime sulla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, introducendo anche disposizioni comuni, con prospettiva di genere, per rafforzare prevenzione e protezione delle vittime.

Definizione del reato di tratta

L’articolo 2 punisce reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone, anche mediante passaggio di autorità, quando compiuti con mezzi quali forza, coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di vulnerabilità, o pagamenti/benefici per ottenere il consenso di chi ha autorità sulla vittima, allo scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento include almeno sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, accattonaggio, schiavitù o pratiche analoghe, servitù, sfruttamento di attività illecite e prelievo di organi. Il consenso della vittima è irrilevante se ricorrono i mezzi indicati; per i minori la punibilità sussiste anche senza tali mezzi.

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

L’articolo 3 impone di punire anche istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo nella commissione dei reati di tratta.

Pene minime e aggravanti

L’articolo 4 richiede che il reato base sia punito con reclusione massima di almeno 5 anni, elevata ad almeno 10 anni in caso di vittima particolarmente vulnerabile, organizzazione criminale, pericolo per la vita della vittima, uso di violenze gravi o grave pregiudizio. La commissione da parte di pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni è circostanza aggravante. Per i reati di cui all’articolo 3 sono richieste pene effettive, proporzionate e dissuasive, idonee a dare luogo a consegna.

Responsabilità e sanzioni delle persone giuridiche

Gli articoli 5 e 6 prevedono la responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi a loro vantaggio da soggetti apicali o per omessa vigilanza/controllo, senza escludere la responsabilità delle persone fisiche. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere ammende penali o non penali, esclusione da benefici pubblici, interdizione dall’attività, sorveglianza giudiziaria, scioglimento e chiusura di stabilimenti.

Sequestro e confisca

L’articolo 7 obbliga gli Stati membri ad assicurare il potere di sequestrare e confiscare strumenti e proventi dei reati di tratta e favoreggiamento.

Non punibilità delle vittime per fatti costretti

L’articolo 8 impone di prevedere, nel rispetto dei principi fondamentali nazionali, il potere di non perseguire né sanzionare penalmente le vittime costrette a commettere attività criminali come conseguenza diretta della tratta.

Indagini, perseguibilità e strumenti investigativi

L’articolo 9 stabilisce che indagini e azione penale non possono essere subordinate alla querela, denuncia o accusa della vittima e possono proseguire anche se la vittima ritratta la dichiarazione. Se richiesto dalla natura dell’atto, il reato può essere perseguito per un congruo periodo dopo il raggiungimento della maggiore età della vittima. Gli addetti a indagini e azione penale devono ricevere formazione adeguata e disporre di strumenti investigativi efficaci simili a quelli usati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi.

Giurisdizione

L’articolo 10 impone la giurisdizione almeno quando il reato è commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro o quando l’autore è cittadino di quello Stato. È prevista la possibilità di estendere la giurisdizione a fatti commessi all’estero, ad esempio contro cittadini/residenti, a vantaggio di persone giuridiche stabilite nello Stato o quando l’autore vi risiede abitualmente, con informazione alla Commissione.

Assistenza e sostegno alle vittime

L’articolo 11 garantisce assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale, non subordinati alla collaborazione con le autorità. Le misure devono essere disponibili appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che una persona sia vittima e includere almeno alloggio adeguato e sicuro, assistenza materiale, cure mediche, assistenza psicologica, consulenza, informazioni e, se necessario, traduzione e interpretariato. Sono richieste valutazione individuale e attenzione a gravidanza, salute, disabilità e violenze subite.

Tutela nelle indagini e nei procedimenti penali

L’articolo 12 riconosce accesso immediato alla consulenza legale e, secondo il ruolo della vittima nel sistema nazionale, all’assistenza legale, gratuite se la vittima non ha risorse sufficienti. È richiesta protezione sulla base di una valutazione individuale del rischio e misure contro la vittimizzazione secondaria, inclusa la limitazione delle audizioni ripetute, del contatto visivo con l’imputato, delle deposizioni in udienze pubbliche e delle domande non necessarie sulla vita privata.

Protezione dei minori

Gli articoli 13, 14, 15 e 16 impongono misure specifiche per i minori vittime e i minori non accompagnati. Se l’età è incerta e vi sono motivi per ritenere la persona minorenne, deve essere trattata come minore e ricevere immediatamente assistenza e protezione. Sono previste nomina di tutore o rappresentante, accesso all’istruzione entro un termine ragionevole, valutazione individuale, riduzione delle audizioni, videoregistrazione delle audizioni quando possibile, udienze a porte chiuse o con presenza tramite tecnologie di comunicazione, nonché ricerca di una soluzione duratura per i minori non accompagnati.

Risarcimento e prevenzione

L’articolo 17 assicura l’accesso ai sistemi vigenti di risarcimento per le vittime di reati dolosi violenti. L’articolo 18 impone misure di prevenzione, incluse azioni contro la domanda, campagne di informazione e sensibilizzazione, ricerca e istruzione, formazione regolare dei funzionari e valutazione della possibilità di criminalizzare chi utilizza consapevolmente servizi prestati da una vittima di tratta.

Monitoraggio e coordinamento UE

L’articolo 19 richiede relatori nazionali o meccanismi equivalenti per valutare tendenze, misurare risultati e raccogliere statistiche in cooperazione con la società civile. L’articolo 20 prevede la cooperazione con il coordinatore anti-tratta, cui gli Stati membri trasmettono le informazioni utili alla relazione biennale della Commissione sui progressi nella lotta alla tratta.

Sostituzione della decisione quadro 2002/629/GAI

L’articolo 21 sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI per gli Stati membri partecipanti, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento di tale decisione; i riferimenti alla decisione quadro si intendono fatti alla presente direttiva.

Recepimento, relazione e entrata in vigore

L’articolo 22 impone il recepimento entro il 6 aprile 2013 e la comunicazione alla Commissione del testo delle misure nazionali; le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. L’articolo 23 prevede una relazione della Commissione entro il 6 aprile 2015 sul recepimento e, entro il 6 aprile 2016, una relazione sull’impatto delle eventuali norme nazionali che incriminano l’utilizzo consapevole di servizi forniti da vittime di sfruttamento. L’articolo 24 dispone l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella GUUE.

Come è indicizzato

Materiediritto penalediritti delle vittimeimmigrazionetutela dei minoricooperazione giudiziaria

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