Direttiva 2011/37
Direttiva 2011/37/UE della Commissione, del 30 marzo 2011 , recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’allegato II della direttiva 2000/53/CE per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico, prorogando, modificando o introducendo esenzioni al divieto di usare piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei veicoli fuori uso. L’intervento mira a consentire la riparazione e la continuità industriale nei casi in cui la sostituzione con alternative prive di tali sostanze sia ancora tecnicamente o scientificamente non praticabile. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2011.
Modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, aggiornando ed estendendo le esenzioni dal divieto di impiego di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e componenti dei veicoli.
Ambito di applicazione
Si applica ai materiali e componenti dei veicoli disciplinati dalla direttiva 2000/53/CE relativi ai veicoli fuori uso, con particolare riguardo alle sostanze pericolose vietate dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e alle esenzioni elencate nell’allegato II. Incide sui veicoli immessi sul mercato o omologati in specifiche date, nonché sui pezzi di ricambio destinati a tali veicoli. Rileva per produttori, fornitori di componenti, operatori del settore automotive e Stati membri chiamati a recepire le modifiche. Restano ferme le esclusioni e i limiti espressamente previsti nell’allegato, incluse le condizioni di scadenza, riesame e i casi in cui il riutilizzo di parti già sul mercato non è soggetto al divieto.
Direttiva 2011/37/UE della Commissione: modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso
La direttiva interviene sulla disciplina delle sostanze pericolose nei veicoli fuori uso, aggiornando l’elenco delle esenzioni dal divieto di impiego di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente. Il provvedimento si fonda sull’esigenza, richiamata nei considerando, di adeguare periodicamente l’allegato II al progresso tecnico e scientifico e di garantire, nei casi necessari, la riparabilità dei veicoli senza compromettere requisiti tecnici e di sicurezza.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2000/53/CE vieta, in linea generale, l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003, salvo le esenzioni previste dall’allegato II. La Commissione, in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), deve adeguare tale allegato al progresso tecnico e scientifico; la presente direttiva realizza proprio tale aggiornamento.
Ambito oggettivo e soggettivo
L’intervento riguarda i materiali e i componenti dei veicoli disciplinati dalla direttiva 2000/53/CE, con particolare attenzione ai componenti contenenti sostanze pericolose e ai pezzi di ricambio. Le esenzioni si applicano, a seconda dei casi, ai veicoli immessi sul mercato o omologati prima di determinate date e ai pezzi di ricambio destinati a tali veicoli. Ne risultano coinvolti soprattutto costruttori, fornitori di componentistica, operatori del mercato dei ricambi e, sul piano dell’attuazione, gli Stati membri.
Modifica dell’allegato II e contenuto delle esenzioni
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II della direttiva 2000/53/CE. L’allegato rinnovato elenca i materiali e componenti cui non si applica il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), distinguendo tra esenzioni con scadenza temporale, esenzioni permanenti e casi soggetti a riesame.
Tra le principali categorie figurano:
- piombo come elemento di lega in acciai, alluminio e leghe di rame, con soglie percentuali specifiche;
- piombo in cuscinetti, pistoni, batterie, masse smorzanti, agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri, saldature, sedi di valvole, componenti ceramici, inneschi pirotecnici e materiali termoelettrici;
- cromo esavalente in rivestimenti anticorrosione e in altri impieghi specifici;
- mercurio in lampade e tubi fluorescenti;
- cadmio in accumulatori per veicoli elettrici.
La direttiva conferma inoltre che alcune esenzioni sono limitate a veicoli omologati o immessi sul mercato prima di specifiche date, mentre altre non hanno data di scadenza perché l’uso della sostanza è ancora considerato tecnicamente o scientificamente inevitabile.
Pezzi di ricambio e riparazione dei veicoli
Uno snodo centrale della direttiva è la disciplina dei pezzi di ricambio. I considerando chiariscono che l’esenzione per i ricambi consente la riparazione dei veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2003, mediante componenti che soddisfano le medesime prescrizioni di qualità e sicurezza dei pezzi originari.
La direttiva precisa però che tale esenzione non copre, in via generale, i pezzi di ricambio destinati a veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 ma prima della scadenza della relativa esenzione. In alcuni casi la modifica dell’allegato è necessaria per consentire la riparazione di veicoli fabbricati con parti contenenti metalli pesanti, quando l’uso di componenti alternativi renderebbe impossibile l’installazione senza alterazioni dimensionali o funzionali incompatibili.
Limiti quantitativi, note e controlli tecnici
L’allegato contiene una disciplina tecnica dettagliata. In particolare:
- è ammessa una concentrazione massima dello 0,1 % in peso e per materiale omogeneo per piombo, cromo esavalente e mercurio;
- è ammessa una concentrazione massima dello 0,01 % in peso e per materiale omogeneo per il cadmio;
- il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione è ammesso senza limitazioni, poiché il riutilizzo non rientra nel divieto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a);
- i pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati a veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con una clausola speciale che esclude questa regola per masse di equilibratura delle ruote, spazzole di carbone dei motori elettrici e guarnizioni dei freni.
Sono inoltre previste note di riesame per diverse esenzioni, con scadenze indicate nel 2012, 2014 e 2015, nonché un meccanismo di rimozione di alcune esenzioni se, in combinazione con altre voci, viene superata una soglia media di 60 grammi per veicolo.
Termine di recepimento ed efficacia
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base all’articolo 4, i destinatari sono gli Stati membri.
Rilievi operativi per i professionisti
Per gli operatori del settore automotive, la direttiva richiede una verifica puntuale della conformità dei materiali e dei componenti rispetto alle esenzioni aggiornate, alle relative date di scadenza e alle soglie quantitative. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del settore, è rilevante distinguere tra componenti destinati a veicoli omologati o immessi sul mercato in date diverse, tra ricambi nuovi e riutilizzo di parti già sul mercato, e tra esenzioni temporanee e permanenti. Il recepimento nazionale, pur lasciando agli Stati membri la scelta di forma e mezzi, deve assicurare il risultato richiesto dalla direttiva entro il termine stabilito.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II della direttiva 2000/53/CE con il testo contenuto nell’allegato della direttiva 2011/37/UE. L’obiettivo è adeguare periodicamente l’elenco delle esenzioni dal divieto di impiego di sostanze pericolose nei veicoli al progresso tecnico e scientifico, come richiesto dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/CE.
Proroga, ricalibrazione e nuove esenzioni per sostanze pericolose
L’allegato sostitutivo mantiene o modifica numerose esenzioni per piombo, cromo esavalente, mercurio e cadmio in specifici materiali e componenti. Sono previste esenzioni temporanee con date di scadenza per diversi componenti e veicoli omologati prima di determinate date, nonché esenzioni senza data di scadenza per casi in cui l’uso della sostanza sia ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile. Tra le nuove o rilevanti esenzioni figura quella per materiali termoelettrici contenenti piombo impiegati per ridurre le emissioni di CO2 mediante recupero del calore dei gas di scarico, con scadenza al 1o gennaio 2019 per veicoli omologati prima di tale data e per i relativi pezzi di ricambio.
Disciplina dei pezzi di ricambio e della riparazione dei veicoli
La direttiva chiarisce che i pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati a veicoli immessi sul mercato prima di tale data beneficiano dell’esenzione dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE. Viene inoltre precisato che l’esenzione non si estende, in via generale, ai pezzi di ricambio destinati a veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 ma prima della scadenza della relativa esenzione, salvo quanto previsto nell’allegato. La modifica risponde all’esigenza di consentire la riparazione di veicoli la cui compatibilità tecnica richiede ancora parti contenenti metalli pesanti.
Note tecniche, limiti di concentrazione e riesami periodici
L’allegato stabilisce limiti massimi di concentrazione per materiale omogeneo: 0,1 % in peso per piombo, cromo esavalente e mercurio, e 0,01 % in peso per il cadmio. Sono previste note che disciplinano il riutilizzo di parti già sul mercato, l’esclusione dei dispositivi elettronici non installati dal fabbricante in linea di produzione e il riesame di alcune esenzioni nel 2014, 2015 o prima del 1o gennaio 2012, a seconda del caso. Alcune esenzioni sono inoltre collegate a soglie medie di 60 grammi per veicolo.
Recepimento e entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2011. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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