Sentenza n. 5398/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dalla procedura concorsuale indetta con D.D.G. n. 85/2018 e aveva negato la sopravvenuta carenza d’interesse
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la loro esclusione dal concorso riservato ai soggetti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento. Essi erano stati ammessi con riserva in sede cautelare, avevano superato le prove, erano stati inseriti in posizione utile nelle graduatorie, immessi in ruolo, avevano superato l’anno di prova e ottenuto la stabilizzazione definitiva. L’appello riproponeva i motivi di merito già dedotti in primo grado e censurava specificamente il rigetto della domanda di dichiarazione della sopravvenuta carenza d’interesse. Gli appellanti sostenevano che la successiva attività dell’amministrazione, protrattasi fino alla stabilizzazione, avesse determinato un consolidamento della loro posizione, tanto più considerando l’esaurimento delle graduatorie e l’assenza di candidati utilmente collocabili, sicché una pronuncia di merito non avrebbe prodotto alcun effetto ripristinatorio concreto. In via subordinata avevano chiesto il rinvio dell’udienza per proporre motivi aggiunti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d’appello e ha riformato la sentenza del TAR, dichiarando la sopravvenuta improcedibilità per difetto d’interesse del ricorso di primo grado. Il Collegio ha ritenuto ormai non controvertibile, sulla base della precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 5562/2022, che l’abilitazione all’insegnamento fosse requisito indefettibile e che il diploma ISEF non fosse abilitante; tuttavia, la questione decisiva non era più la legittimità dell’originaria esclusione, bensì la persistenza dell’interesse alla decisione dopo l’ammissione cautelare, il superamento del concorso, l’immissione in ruolo, il superamento dell’anno di prova e la stabilizzazione. Tali successive vicende amministrative avevano ampliato la situazione rispetto all’originaria procedura concorsuale e determinato una cesura causale rispetto ad essa. In assenza di una base giuridica concretamente attivabile per vanificare la posizione lavorativa ormai stabilizzata, considerato anche l’esaurimento della graduatoria e l’assenza di controinteressati utilmente collocabili, una decisione di merito avrebbe avuto carattere meramente demolitorio e non avrebbe prodotto un vantaggio pubblico o un effetto ripristinatorio apprezzabile. La dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse, rimessa alla parte secondo il principio dispositivo, doveva pertanto essere accolta. La questione subordinata del rinvio per motivi aggiunti è stata respinta e le ulteriori censure non sono state esaminate perché assorbite. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Massime di principio
- Quando, dopo l’ammissione cautelare a una procedura concorsuale, il candidato supera le prove, viene immesso in ruolo, supera l’anno di prova e consegue la stabilizzazione definitiva, tali successive vicende possono determinare una sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione sul ricorso originariamente proposto contro l’esclusione.
- La sopravvenuta stabilizzazione della posizione lavorativa può rendere improcedibile il ricorso sull’esclusione concorsuale quando la graduatoria sia esaurita, non vi siano aspiranti utilmente collocabili o controinteressati e una decisione di merito non sia idonea a produrre un effetto ripristinatorio concretamente apprezzabile.
- La valutazione della persistenza dell’interesse a ricorrere deve considerare l’intera sequenza dell’azione amministrativa successiva all’atto originariamente impugnato, quando essa abbia inciso autonomamente e in modo ulteriore sulla posizione giuridica del ricorrente.
- Il giudice amministrativo può dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse quando l’eventuale pronuncia di merito avrebbe un contenuto meramente demolitorio, privo di vantaggi concreti per il ricorrente e di un attuale effetto ripristinatorio sulla procedura.
- La dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse rientra nella disponibilità della parte secondo il principio dispositivo, salvo che dal giudizio emerga comunque un’utilità concreta e attuale derivante dalla decisione di merito.
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