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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28130/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché sorretto da doglianze generiche e prive degli elementi necessari a consentire il controllo di legittimità, richiamando il difetto dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto della Corte di appello che aveva confermato, in sede di prevenzione, la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza applicata dal Tribunale. L'unico motivo di ricorso, per come riportato, è stato ritenuto dalla Corte di cassazione del tutto generico e assertivo: non avrebbe individuato gli specifici elementi posti a base della censura né consentito al giudice di legittimità di comprendere quali rilievi fossero mossi avverso la motivazione del provvedimento impugnato, considerata logicamente corretta. La censura è stata quindi ritenuta non consentita in sede di legittimità per difetto dei requisiti dell'atto di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale degli elementi a sostegno della censura; doglianze generiche e assertive non consentono il controllo di legittimità e determinano l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 615 c.p.p.

    La decisione è resa in sede di ricorso per cassazione, ma il testo non richiama espressamente ulteriori disposizioni processuali oltre all'art. 581 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e riferiti puntualmente alla motivazione del provvedimento impugnato; una critica meramente assertiva è inammissibile.
  • Quando la motivazione del provvedimento impugnato è logicamente compiuta, il ricorrente deve indicare in modo chiaro gli errori denunciati e gli elementi fattuali o giuridici posti a fondamento della censura, altrimenti il giudice di legittimità non può esercitare il proprio sindacato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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