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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17928/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte di appello che ha confermato la misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale per cinque anni) nei confronti di Cacciola e la confisca di vari beni ritenuti fittiziamente intestati a Masso e a Petullà. Contestano l'affermazione della pericolosità sociale, ritenuta basata su elementi equivoci e non idonei a provare l'appartenenza all'associazione mafiosa; contestano la fittizietà della titolarità dei beni (sostenendo la capienza reddituale di Masso e l'effettiva fonte di acquisto come una vincita al lotto di Cacciola) e la titolarità effettiva del bar intestato a Petullà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. È stata confermata la motivazione della Corte di appello sulla pericolosità sociale di Cacciola (anche alla luce delle condanne penali richiamate) e la legittimità delle confische patrimoniali operate sui beni ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati di Masso e del nucleo familiare. Il ricorso introduce un motivo nuovo relativo a una successiva assoluzione in appello sulla fittizia intestazione del bar: la Corte ha ritenuto irricevibile il motivo nuovo in Cassazione (vincolo di connessione e divieto di surrettizio allungamento dei termini di impugnazione), pur precisando che l'assoluzione potrà essere eventualmente fatta valere in sede di istanza di revocazione della confisca. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356

    art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356

    Richiamata per il principio che la mera produzione di attestati di riscossione di somme vinte a giochi a pronostico non prova inequivocabilmente che il ricorrente sia l'effettivo vincitore; tali documenti certificano solo la percezione della somma, non l'identità del giocatore, che potrebbe aver ceduto la vincita.

  • Artt. 73 e 74 T.U. stupefacenti

    I delitti contestati nel procedimento "Scacco Matto" (tra cui gli artt. 73 e 74 del T.U. stupefacenti) sono stati richiamati per sostenere la pericolosità sociale del proposto; condanne per gravi reati contribuiscono a fondare la misura di prevenzione personale.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018 (Salanitro)

    Sez. 6, n. 21347 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388

    Giurisprudenza utilizzata per affermare che l'onere difensivo di provare la legittima provenienza dei beni non si esaurisce con una mera indicazione di una provvista sufficiente; è necessario fornire elementi fattuali concreti dai quali il giudice possa desumere la liceità dell'origine delle risorse.

  • Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018 (Lo Russo)

    Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018, Lo Russo, Rv. 273467

    Precedente che sostiene l'inidoneità degli attestati di riscossione delle vincite a prova della titolarità della vincita: i documenti non escludono che la vincita sia stata ceduta a terzi per far apparire lecita una provvista.

  • Sez. 5, n. 33038 dell'08/06/2017 (Valle)

    Sez. 5, n. 33038 dell' 08/06/2017, terzi interessati in proc. Valle, Rv. 271217

    Principio secondo cui la presunzione di illecita accumulazione fondata sulla sproporzione tra redditi e beni opera anche quando l'acquisto è avvenuto mediante ricorso al credito: il rimborso e il costo del finanziamento debbono essere valutati nel quadro della capacità economica del nucleo familiare.

  • Sez. V, n. 48044 del 02/07/2019 (Di Giacinto)

    Sez. V, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850

    Giurisprudenza che limita l'ammissibilità di motivi nuovi in Cassazione: motivi nuovi non sanano vizi originari e non possono trasformare la Cassazione in sede per introdurre tardivamente nuove questioni.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Riferimento utilizzato per escludere che venga riconosciuta l'assenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d'inammissibilità ai fini dell'esenzione dall'ammenda.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'onere probatorio spetta in primo luogo alla difesa che deve fornire elementi fattuali concreti e specifici idonei a dimostrare la lecita provenienza dei beni: mere enunciazioni o documenti generici non sono sufficienti.
  • La produzione di ricevute o attestati di riscossione di vincite a giochi a pronostico non prova automaticamente che il ricorrente sia l'effettivo vincitore: tali documenti possono essere ceduti e pertanto non sono prova idonea, salvo elementi probatori aggiuntivi che le colleghino al singolo soggetto.
  • La sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni costituisce presunzione relativa di illecita accumulazione; questa presunzione può essere superata solo con prove specifiche e documentali che giustifichino la provenienza lecita delle risorse.
  • L'utilizzo di credito (mutui, finanziamenti) per l'acquisto di beni non esclude automaticamente la presunzione di illecita provenienza: il rimborso e il costo del finanziamento devono essere valutati rispetto alla capacità reddituale del nucleo familiare.
  • In Cassazione non sono ammissibili motivi nuovi che cambino la sostanza dell'impugnazione originaria; eventuali novità processuali sopravvenute (es. assoluzioni) possono essere, ove ricorrano i presupposti, esperite attraverso l'azione di revocazione o altri rimedi specifici e non mediante introduzione tardiva in Cassazione.
  • Le condanne o le sentenze penali (anche di primo grado) e la loro gravità possono costituire base plausibile per la valutazione della pericolosità sociale ai fini delle misure di prevenzione, ma il giudice deve comunque motivare con riferimento agli elementi cronologici e fattuali che collegano i fatti alla situazione di pericolosità attuale.

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