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Sentenza

Sentenza n. 1090/2026 - Lecce, Sezione 1

per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione del modello Unilav modulo telematico obbligatorio utilizzato dal datore di lavoro per comunicare il rapporto il rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e la ditta “Il Piacere” di Piccione Antimo per il periodo dal 31.01.2025 al 30.09.2025 al fine di conoscere i periodi denunciati dal datore di lavoro e le relative retribuzioni in quanto l'istante ha svolto attività lavorativa presso la ditta sopra indicata per un periodo diverso rispetto a quello che risulta accreditato nonché per la condanna di INPS all'esibizione del modello Unilav modulo telematico obbligatorio utilizzato dal datore di lavoro per comunicare il rapporto il rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e la ditta “Il Piacere” di Piccione Antimo per il periodo dal 31.01.2025 al 30.09.2025.

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato dall’INPS sull’istanza di accesso al modello Unilav relativo al rapporto di lavoro intercorso con un’impresa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’INPS sull’istanza di accesso presentata il 12 novembre 2025 e la condanna dell’Istituto all’esibizione del modello Unilav, necessario a verificare i periodi di lavoro denunciati dal datore e le relative retribuzioni, lamentando una difformità tra l’attività lavorativa effettivamente svolta e il periodo accreditato. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, sostenendo di non detenere direttamente i documenti, riconducibili ai servizi competenti del Ministero del Lavoro e ai Centri per l’Impiego o sistemi informativi del lavoro. Nondimeno, l’Istituto ha depositato in giudizio gli atti oggetto dell’istanza, come risultanti dal Portale Consultazione Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente era stata soddisfatta mediante il deposito in giudizio della documentazione richiesta. Non è stata quindi esaminata nel merito né l’eccezione relativa alla disponibilità dei documenti da parte di altra amministrazione né la fondatezza dell’azione avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione di giustificate ragioni, tra cui la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio in relazione alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avente a oggetto il silenzio dell’amministrazione su un’istanza di accesso, l’amministrazione depositi la documentazione richiesta, determinando la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale del richiedente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere per soddisfazione della pretesa di accesso non richiede l’esame nel merito delle eccezioni relative all’individuazione dell’amministrazione effettivamente detentrice dei documenti o alla fondatezza dell’azione contro il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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