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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05858/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una fornitura di tessuto non tessuto (TNT) effettuata da una società produttrice/fattrice a favore di una società che produce e commercializza etichette. La compratrice ha dedotto che il materiale fornito, utilizzato per realizzare etichette destinate a un cliente finale, presentava un vizio occulto perché conteneva un quantitativo di NPEO superiore al limite consentito dalla normativa comunitaria REACH. Dopo la contestazione del cliente finale e l’esecuzione di analisi di laboratorio, la compratrice ha denunciato il vizio alla fornitrice e ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti. In primo grado la domanda è stata accolta, con liquidazione equitativa del danno; la corte d’appello ha confermato. La fornitrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 1495 c.c., sostenendo che la denuncia dei vizi fosse tardiva perché il termine di otto giorni doveva decorrere dalla consegna e perché l’acquirente avrebbe dovuto effettuare controlli immediati sul materiale; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., contestando che fosse stata provata per presunzioni la coincidenza tra il TNT fornito e quello effettivamente impiegato per le etichette difettose; 3) violazione dell’art. 1226 c.c., censurando la liquidazione equitativa del danno e affermando che mancasse prova sia dell’an sia del quantum del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la corte territoriale aveva accertato in fatto che il vizio era occulto e non immediatamente riconoscibile, sicché la denuncia decorreva dalla scoperta effettiva del difetto e non dalla consegna; ha inoltre escluso che l’acquirente avesse un onere di effettuare esami chimici specialistici sul materiale acquistato. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha anche richiamato il principio per cui la liquidazione equitativa del danno è consentita quando risulti accertata la sussistenza del pregiudizio, anche se non sia possibile provarne con precisione l’ammontare. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1495 c.c.

    Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi decorre dalla scoperta del vizio occulto, cioè dal momento in cui il compratore ne acquisisce certezza obiettiva e completa; non dalla consegna quando il difetto non sia immediatamente riconoscibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove, riservata al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo che contesta la prova del fatto non può trasformarsi in una diversa ricostruzione del compendio istruttorio in cassazione.

  • art. 2729 c.c.

    La censura sulla prova presuntiva è ammissibile solo se si contesta l’uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non se si propone una differente lettura dei fatti.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è legittima quando il danno sia certo nell’an ma difficile da provare nel quantum; non può supplire alla mancanza di prova dell’esistenza del danno.

  • artt. 1226 e 2056 c.c.

    Il potere di liquidare equitativamente il danno appartiene al giudice di merito come equità giudiziale correttiva o integrativa, entro il limite della previa accertata esistenza del danno.

  • art. 115 c.p.c.

    La liquidazione equitativa è espressione del potere valutativo del giudice sui fatti provati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio con procedimento accelerato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione anticipata ha comportato l’applicazione delle sanzioni previste per il ricorso respinto in conformità alla proposta.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    È stata disposta una condanna ulteriore per responsabilità aggravata, sia a favore della controparte sia in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato posto a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il termine per la denuncia decorre dal momento in cui il compratore acquisisce una conoscenza certa e completa del vizio; se il difetto è occulto o emerge progressivamente, non è corretto far decorrere il termine dalla sola consegna.
  • Il compratore non è tenuto, salvo specifiche circostanze, a svolgere controlli tecnici specialistici o analisi di laboratorio sul bene ricevuto per evitare la decadenza dalla garanzia.
  • In cassazione, la censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della attendibilità degli elementi istruttori.
  • La violazione dell’art. 2729 c.c. è deducibile solo se il giudice di merito abbia fondato la presunzione su fatti non idonei a soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito contrapporre una diversa inferenza probabilistica.
  • La liquidazione equitativa del danno è consentita quando il pregiudizio sia provato nell’an ma il suo esatto ammontare sia difficilmente determinabile; non può essere utilizzata per colmare la totale mancanza di prova del danno.
  • Il giudice di merito può valorizzare presunzioni e documenti per accertare la coincidenza tra bene fornito e bene effettivamente utilizzato, purché il ragionamento sia sorretto da indizi convergenti e non da una mera astrazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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