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Sentenza

Sentenza del 22/06/2021 n. 5219 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 73/2021 ACCERTAMENTO - imposte redditi - Società di capitali - Ristretta base azionaria - Presunzione distribuzione utili ai soci.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2013 per imputazione di un reddito di capitale di €110.134,00 al socio, derivante da presunta distribuzione di utili extracontabili da parte della società a causa della sua ristretta base sociale. La società era stata accertata per maggiori ricavi (e con omissioni contabili) e il socio contestava la nullità dell'accertamento per errata individuazione della compagine sociale, difetto di motivazione (assenza di accertamento sull'effettiva percezione di utili da parte del socio) e mancata notifica del processo verbale di constatazione (PVC).

La decisione

Appello del socio rigettato. La Commissione ha confermato che, in presenza di società a ristretta base azionaria, è legittimo accertare in capo ai soci, mediante presunzione semplice, la distribuzione di utili extracontabili già accertati a carico della società, posto che la ristretta compagine sociale legittima la presunzione che i soci siano edotti della gestione e della esistenza di utili. Sono state ritenute sussistenti le condizioni: accertamento probatorio della ristretta base sociale e valido accertamento dei ricavi non contabilizzati a carico della società (dati anche dal 'spesometro' ex art.21 D.L.78/2010). Il socio non ha fornito prove idonee a dimostrare diversa destinazione degli utili (accantonamento o reinvestimento) né la propria estraneità alla gestione; inoltre l'avviso societario era divenuto definitivo e richiamato nell'atto. Il Collegio ha disposto l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, sentenze rilevanti

    Cass. n.19680/2012; Cass. Sez. 6 - Ordinanza n.24572/2014

    La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità della presunzione semplice di distribuzione di utili ai soci nelle società a ristretta base azionaria/familiare; la presunzione è fondata sul dato oggettivo della compagine ristretta e sul vincolo di controllo e partecipazione alla gestione e non viola il divieto di presunzione di secondo grado.

  • D.L. 78/2010, art. 21 (convertito dalla L.122/2010) - spesometro

    I dati comunicati tramite l'applicativo 'spesometro' (comunicazioni fatture emesse e ricevute) possono essere utilizzati dall'Amministrazione per rideterminare i ricavi e l'IVA ai fini dell'accertamento.

  • D.Lgs. 546/1992

    art. 15, comma 1; art. 37, comma 2

    Riferimenti procedurali: compensazione delle spese di giudizio e modalità di comunicazione del dispositivo della sentenza.

  • Codice civile

    Obblighi informativi e risultanze di stato patrimoniale e bilancio d'esercizio che il socio avrebbe potuto richiedere per dimostrare accantonamenti o reinvestimenti degli utili.

  • Codice di procedura civile

    Norma citata in relazione alla compensazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • In presenza di una società a ristretta base azionaria o familiare l'Amministrazione può legittimamente presumerne la distribuzione di utili extracontabili ai soci: la presunzione è semplice e fondata sulla compagine sociale, non su un'ulteriore presunzione di secondo grado.
  • Per rendere operativa la presunzione sono necessarie due condizioni: (1) specifico accertamento probatorio della ristretta base sociale; (2) valido accertamento dei ricavi non contabilizzati a carico della società. Se sussistono, l'onere probatorio si inverte e grava sui soci.
  • Il socio deve fornire prove documentali della diversa destinazione degli utili (es. verbali assembleari, bilanci che evidenzino accantonamenti, movimenti bancari che dimostrino reinvestimenti, evidenza di riserve legali/statutarie) o della sua concreta estraneità alla gestione societaria; mere perizie generiche non sono generalmente idonee.
  • Se l'accertamento a carico della società è divenuto definitivo per mancata impugnazione, l'Ufficio può richiamarlo nell'atto emesso contro i soci e il socio non può eccepire la mancata conoscenza del PVC se l'atto societario è stato reso definitivo e richiamato.
  • In presenza di più soci l'imputazione fiscale deve rispettare la quota di partecipazione effettiva: l'Amministrazione può rideterminare la percentuale di partecipazione se emerge la presenza di altri soci e i giudici rideterminano la quota proporzionalmente.

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