Sentenza n. 295/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1571/2023 del 30 novembre 2023, r.g. 2511/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 7 marzo 2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1571/2023, limitatamente al pagamento del capitale riconosciuto per la Carta elettronica docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1571/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza civile aveva riconosciuto alla docente il diritto al contributo della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha liquidato le spese legali, dando parziale esecuzione al giudicato, ma non ha corrisposto il capitale dovuto. La difesa ministeriale ha dichiarato di avere sollecitato l’Amministrazione all’integrale pagamento, senza fornire indicazioni utili per una tempestiva definizione della controversia. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il Ministero aveva eseguito soltanto la parte relativa alla liquidazione delle spese legali, mentre il giudicato era rimasto ineseguito quanto al riconoscimento e al pagamento del capitale dovuto, oltre agli accessori previsti dalla sentenza. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per eseguire la parte non adempiuta del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
È richiamato dalla sentenza posta in esecuzione quale fondamento della corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato quale disposizione che estende il criterio della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Prevede il riferimento normativo per le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione solo parziale del giudicato non impedisce l’accertamento dell’inadempimento per la parte residua e consente al giudice di adottare misure esecutive limitatamente agli obblighi ancora ineseguiti.
- Quando l’amministrazione debitrice non adempie tempestivamente all’obbligo pecuniario risultante da un giudicato, la mera dichiarazione di avere sollecitato gli uffici non esclude l’inottemperanza né rende superflua la nomina di un commissario ad acta.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio, assegnandogli un termine per l’esecuzione sostitutiva.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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