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Sentenza

Sentenza n. 4538/2026 - Napoli, Sezione 1

Quanto al ricorso n. 3417 del 2024: per l'annullamento - della nota SoReSa prot. n. 0007507-2024 del 16.05.2024, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per immunochimica Lotti I2 (CIG 5165338BC0) e I3 (CIG 5165393924) – Determinazione n. 138 del 19/05/2014. Riscontro vostra richiesta di adeguamento prezzi e avvio del procedimento istruttorio di accertamento della misura della revisione dei prezzi delle forniture erogate”, con la quale la richiesta di adeguamento prezzi avanzata dalla Beckman Coulter è stata respinta; - di ogni atto antecedente, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ivi compresi quelli istruttori e procedimentali e quelli ad oggi non conosciuti o notificati alla ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della revisione prezzi ex art. 115 D.Lgs. n. 163/2006, da calcolarsi a far data dal 1°.05.2019 sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall’ISTAT sull’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti, ovvero, in mancanza, utilizzando l'indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) mensilmente pubblicato dal medesimo ISTAT. Quanto al ricorso n. 4746 del 2025: per l’annullamento - della nota SoReSa prot. n. 0012576-2025 del 02.07.2025, comunicata a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Convenzione per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per immunochimica Lotti I2 (CIG 5165338BC0) e I3 (CIG 5165393924) – Determinazione n. 138 del 19/05/2014. Adeguamento prezzi. Richiesta di avvio del procedimento istruttorio di accertamento della misura della revisione dei prezzi delle forniture erogate”, con la quale la richiesta di adeguamento prezzi avanzata dalla Beckman Coulter è stata respinta; - di ogni atto antecedente, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ivi compresi quelli istruttori e procedimentali e quelli ad oggi non conosciuti o notificati alla ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della revisione prezzi ex art. 115 D.Lgs. n. 163/2006, da calcolarsi a far data dal 1°.05.2024 sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall’ISTAT sull’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti, ovvero, in mancanza, utilizzando l'indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) mensilmente pubblicato dal medesimo ISTAT.

Giustizia amministrativa202504746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di revisione dei prezzi relativi a forniture eseguite nell’ambito di convenzioni stipulate nel 2014 e nel 2015

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, aggiudicataria nel 2014 dei lotti I2 e I3 di una procedura indetta da So.Re.Sa. per la fornitura di sistemi diagnostici per immunochimica, ha impugnato due dinieghi, rispettivamente del 16 maggio 2024 e del 2 luglio 2025, con i quali la centrale di committenza aveva respinto le richieste di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. La società ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e, soprattutto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo l’inderogabilità dell’obbligo di inserire nei contratti una clausola di revisione periodica dei prezzi e la conseguente nullità della clausola convenzionale che prevedeva l’invariabilità dei corrispettivi. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto alla revisione, con riferimento sia a rapporti cessati sia a rapporti asseritamente prorogati. So.Re.Sa. ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi per mancata contestazione di una delle autonome ragioni del diniego e, nel merito, ha sostenuto: l’inapplicabilità dell’art. 115 ai servizi ricompresi nell’allegato IIb del d.lgs. n. 163/2006; la validità della clausola di invariabilità dei prezzi; l’incompetenza di So.Re.Sa., in favore degli enti del SSR titolari dei singoli contratti attuativi; la prescrizione o tardività delle richieste e il loro carattere contrario a buona fede. Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente entrambi i ricorsi. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che la censura sull’inderogabilità dell’art. 115 implicasse anche la contestazione della tesi secondo cui la norma sarebbe derogabile per i servizi dell’allegato IIb. Nel merito, ha ritenuto illegittima la motivazione dei dinieghi. La clausola convenzionale di invariabilità dei corrispettivi è nulla perché in contrasto con l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, norma imperativa, ed è sostituita di diritto dalla disciplina legale ai sensi dell’art. 1339 c.c. L’allegato IIb non è applicabile, poiché la commessa riguarda una fornitura di beni e reagenti, eventualmente accompagnata dal noleggio della strumentazione, e non servizi sanitari o sociali di assistenza alla persona. So.Re.Sa. è competente a esaminare l’istanza, avendo indetto la procedura, predisposto e sottoscritto le convenzioni e determinato a monte i corrispettivi; gli enti del SSR hanno svolto un ruolo di mera adesione e ordinazione. La richiesta non è soggetta a una decadenza derivante dalla cessazione del contratto, ma al termine di prescrizione quinquennale applicabile ai singoli ratei o alle relative differenze; pertanto, la tardività non poteva giustificare in astratto il diniego. È stata inoltre esclusa, sulla base degli elementi esaminati, la configurabilità di un abuso del diritto o di una condotta contraria a buona fede per il solo fatto di avere richiesto la revisione dopo la cessazione di alcuni rapporti. Il TAR ha però respinto la domanda di accertamento del diritto alla revisione. Per i rapporti asseritamente prorogati, la ricorrente non ha dimostrato né l’esistenza né la natura giuridica degli atti di prosecuzione, non essendo chiaro se si trattasse di proroga o rinnovo; la revisione opera nella mera proroga, ma non nel rinnovo. Per i rapporti cessati, non sono stati prodotti gli ordinativi di fornitura, necessari a dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni e il periodo cui riferire la pretesa; convenzioni e atti di adesione non erano sufficienti. Il TAR ha quindi annullato i due dinieghi, lasciando all’amministrazione le ulteriori valutazioni nel rispetto dell’effetto conformativo, ma ha respinto la domanda di accertamento del credito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 115 d.lgs. n. 163/2006

    Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo […]

    La disposizione è imperativa e impone l’inserimento della clausola di revisione dei prezzi nei contratti di servizi e forniture; una clausola convenzionale di invariabilità dei corrispettivi è nulla e non può escludere la revisione.

  • art. 20 d.lgs. n. 163/2006

    Il richiamo alla disciplina degli affidamenti relativi ai servizi dell’allegato IIb non esclude l’applicazione dell’art. 115 quando l’oggetto concreto della commessa è una fornitura di beni e reagenti, anche se accompagnata dal noleggio della strumentazione.

  • Allegato IIb d.lgs. n. 163/2006

    Servizi sanitari e sociali

    La categoria riguarda specifiche prestazioni di servizio, tra cui i servizi sanitari e sociali di assistenza alla persona, e non una fornitura di sistemi diagnostici e reagenti.

  • art. 1339 c.c.

    La clausola imperativa sulla revisione dei prezzi si inserisce automaticamente nella convenzione in sostituzione della clausola nulla di invariabilità dei corrispettivi.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La relativa censura è stata assorbita, poiché il TAR ha ritenuto decisiva la fondatezza della violazione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006.

Massime di principio

  • L’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 costituisce norma imperativa: nei contratti a esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, una clausola che stabilisca l’invariabilità dei corrispettivi è nulla ed è sostituita di diritto dalla clausola legale di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 1339 c.c.
  • La disciplina derogatoria riferita ai servizi dell’allegato IIb del d.lgs. n. 163/2006 non si applica a una commessa avente oggetto principale la fornitura di beni o reagenti, anche quando il contratto includa il noleggio della strumentazione necessaria all’utilizzo dei prodotti.
  • Quando una centrale di committenza indice la gara, predispone e sottoscrive la convenzione e determina a monte i corrispettivi applicabili agli enti aderenti, essa è competente a esaminare la richiesta di revisione dei prezzi relativa a tali corrispettivi; la mera adesione e l’emissione degli ordinativi da parte degli enti del servizio sanitario non trasferiscono tale competenza.
  • La domanda di revisione dei prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006 è soggetta alla prescrizione quinquennale riferita ai singoli ratei o alle relative differenze, ma non a una decadenza derivante dalla semplice cessazione del contratto; la richiesta non può quindi essere respinta in astratto per il solo decorso del tempo successivo alla cessazione del rapporto.
  • La clausola di revisione dei prezzi opera in caso di mera proroga del contratto, che mantiene ferma la fonte negoziale originaria, ma non in caso di rinnovo, che comporta una nuova negoziazione; chi chiede la revisione deve allegare e provare il titolo giuridico della prosecuzione del rapporto.
  • Chi chiede la revisione dei prezzi deve provare gli elementi costitutivi della pretesa, inclusa l’effettiva esecuzione delle prestazioni nel periodo rilevante; convenzione quadro e atto di adesione non bastano, essendo necessaria almeno la produzione degli ordinativi di fornitura o di documentazione equivalente.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaInvalidità del provvedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoBuona fede e correttezza della PA

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