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Ordinanza

Ordinanza n. 166/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento del Comune di -OMISSIS-n. -OMISSIS- di revoca degli effetti della SCIA presentata dalla ricorrente l’-OMISSIS-, avente ad oggetto “Comunicazione per trasferimento di proprietà impianto di -OMISSIS- sito in -OMISSIS-(LT) in -OMISSIS-+-OMISSIS-”; - del provvedimento del Comune di -OMISSIS-n. -OMISSIS- di conclusione del procedimento di revoca dell’autorizzazione per il -OMISSIS- di -OMISSIS- sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-+-OMISSIS- rilasciata in favore della -OMISSIS-; - di ogni altro atto ad essi connesso, preordinato, e conseguente.

Giustizia amministrativa202600404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca degli effetti della SCIA relativa al trasferimento di proprietà di un impianto di -OMISSIS- e revoca dell’autorizzazione intestata alla cedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento comunale che ha revocato gli effetti della SCIA presentata per il trasferimento di proprietà dell’impianto e del provvedimento con cui il Comune ha concluso il procedimento di revoca dell’autorizzazione rilasciata alla cedente. Il Comune ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente rispetto all’impugnazione della revoca dell’autorizzazione intestata alla cedente. Quanto alla SCIA, la controversia riguarda la cessione dell’impianto intervenuta quando era valida ed efficace un’interdittiva antimafia adottata nei confronti della cedente. La ricorrente ha contestato l’esercizio comunale dell’autotutela e ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza dei presupposti dell’art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto plausibile la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente a impugnare la revoca dell’autorizzazione intestata alla cedente. Con riferimento al provvedimento incidente sulla SCIA, il Collegio ha rilevato che la cessione notarile era stata stipulata mentre l’interdittiva antimafia della cedente era valida ed efficace; ai sensi dell’art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011, l’interdittiva comportava la decadenza di diritto della cedente dalle autorizzazioni e dagli altri titoli già posseduti. Pertanto, la cedente non poteva trasferire alla cessionaria i titoli autorizzatori necessari alla gestione dell’impianto. Pur non impedendo di per sé la stipula del negozio di cessione, l’interdittiva rendeva inidonea la trasmissione dei titoli abilitativi e impediva l’esercizio dell’attività da parte della cessionaria. Il provvedimento di autotutela è stato ritenuto congruamente motivato e qualificabile, per contenuto e portata, come legittima dichiarazione di inefficacia della SCIA, radicalmente inidonea ab initio a produrre effetti abilitanti; tale potere è stato ritenuto esercitabile senza termini decadenziali. Quanto al periculum in mora, il TAR ha attribuito prevalenza alle esigenze pubbliche connesse alla conservazione degli effetti degli atti impugnati, in ragione dei presupposti e delle finalità antimafia sottesi. La società ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    “sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato”

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, verificati mediante sommaria valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011

    “l’applicazione dell’interdittiva determina la decadenza di diritto dell’impresa che ne è destinataria dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni e abilitazioni già possedute”

    L’interdittiva antimafia determina la decadenza di diritto dai titoli già posseduti dall’impresa destinataria, impedendo che tali titoli siano validamente trasmessi al cessionario per l’esercizio dell’attività.

Massime di principio

  • Quando un’impresa cedente è colpita da un’interdittiva antimafia valida ed efficace al momento della cessione, l’art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011 determina la decadenza di diritto dai titoli autorizzatori già posseduti; la cedente non può quindi trasferire al cessionario i titoli necessari per l’esercizio dell’attività, anche se l’interdittiva non impedisce, di per sé, la stipula del negozio di cessione.
  • La dichiarazione comunale di inefficacia di una SCIA può essere esercitata senza termini decadenziali quando la segnalazione sia radicalmente inidonea ab initio a produrre effetti abilitanti per mancanza del presupposto giuridico costituito dalla disponibilità dei titoli autorizzatori necessari.
  • Nella fase cautelare, la legittimazione a impugnare la revoca di un’autorizzazione intestata a un soggetto diverso dal ricorrente deve essere valutata in relazione alla titolarità di una posizione giuridica differenziata e direttamente incisa dal provvedimento; in difetto, è configurabile la carenza di legittimazione attiva.
  • Nel bilanciamento cautelare, le esigenze pubbliche connesse alla prevenzione antimafia possono prevalere sull’interesse privato alla sospensione degli atti che conservano gli effetti della revoca o della dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicità

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