Cassazione Penale, Ordinanza n. 31595/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, del medesimo decreto nella sua massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata e che, in sostanza, si limitasse a riproporre le stesse censure già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata specifica rispetto alla decisione di secondo grado.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo introdotto in sede di legittimità non era deducibile perché non si misurava con la congrua e logica motivazione della Corte territoriale sul punto dell'attenuante ex art. 73, comma 7, D.P.R. n. 309/1990, ma reiterava le medesime doglianze già svolte in appello. Conseguentemente, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto di condanna e di rideterminazione della pena in appello
art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
attenuante speciale invocata dal ricorrente; la Corte rileva che la sentenza di appello ne aveva già riconosciuto la sussistenza ma non nella massima estensione
art. 581 c.p.p.
richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta
art. 591 c.p.p.
richiamato quale base normativa dell'inammissibilità dell'impugnazione priva di motivi specifici e di reale confronto con la decisione impugnata
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, con puntuale confronto con le ragioni poste a base della decisione di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limita a riprodurre le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado e senza indicare specifiche ragioni di diritto o di fatto.
- La mera deduzione di una presunta carenza o illogicità motivazionale non basta a superare il vaglio di ammissibilità quando il ricorso non contesta realmente gli argomenti adottati dal giudice di merito.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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