Cassazione Penale, Sentenza n. 9637/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava il rifiuto, da parte della Corte d'appello e poi del Tribunale per il riesame, di sostituire la custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari elettronici in altra regione. La difesa ha dedotto che la presunzione di adeguatezza della misura carceraria ex art. 275, comma 3, c.p.p. fosse stata superata da eventi sopravvenuti: annullamento con rinvio della condanna per distinta imputazione associativa mafiosa, percorso rieducativo e formativo durante la detenzione (anche con titoli universitari), e dichiarazioni di un collaboratore (Giuseppe Liuzzo) che escludevano ruolo attuale del ricorrente nella cosca. Inoltre è stato denunciato un vizio processuale: il Tribunale avrebbe valorizzato documenti e dichiarazioni (es. atti relativi al collaboratore Maurizio De Carlo e decreti di prevenzione) non acquisiti nel fascicolo dell'incidente cautelare, senza consentire alle parti il contraddittorio su tali fonti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, ordinando il rinvio al Tribunale per il riesame di Reggio Calabria per un nuovo esame. La Corte ha confermato che, per i reati aggravati da metodo/finalità mafiose, opera la presunzione 'temperata' di adeguatezza della custodia carceraria ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p.; tuttavia ha constatato un vizio processuale decisivo: il Tribunale aveva effettivamente valorizzato elementi informativi la cui traccia non risultava nel fascicolo incidentale, privando le parti della possibilità di conoscerli e di contestarli. Per tale ragione il provvedimento è stato annullato e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la richiesta anche alla luce di eventuali nuovi elementi acquisiti nel pieno contraddittorio.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce una presunzione temperata di adeguatezza della custodia carceraria quando il reato è commesso con metodo o finalità di agevolazione mafiosa; la Corte ricorda che tale presunzione può essere vinta da sopravvenienze ma richiede valutazione motivata.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica la pericolosità sociale quale elemento per le esigenze cautelari; la Corte afferma che va desunta congiuntamente da fatti storicizzati e personalità dell'agente.
art. 310, cod. proc. pen.
Regola l'appello contro le ordinanze cautelari; qui il Tribunale ha agito quale giudice dell'appello cautelare.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norma i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e vizi di motivazione); la Corte ha valorizzato le doglianze processuali e motivazionali della difesa per annullare il provvedimento.
art. 127, cod. proc. pen.
Disciplina le modalità e i limiti dell'appello; richiamata in relazione alla devoluzione e al contraddittorio su 'nova' provati.
art. 299, cod. proc. pen.
Attiene all'acquisizione degli atti e alla formazione del fascicolo per il giudizio cautelare; la sentenza rileva che elementi decisivi devono risultare formalmente nel fascicolo per consentire il contraddittorio.
art. 307, cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione in relazione agli effetti sulla scarcerazione e sulle successive misure non detentive; la Corte osserva che misure successive non provano di per sé l'inesistenza dell'attualità del pericolo.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Indica la competenza per il giudice del riesame cui la causa è rinviata.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Prevede la comunicazione della sentenza al detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario; la Corte la applica per la presente decisione.
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Norma la fattispecie di associazione di tipo mafioso; la presenza di aggravanti di natura mafiosa incide sulla valutazione cautelare (art. 275 c.p.p.).
Cost., art. 27, comma secondo; art. 111
Richiamate in tema di garanzie processuali e proporzionalità della misura; la Corte riconosce la necessità di equilibrio fra esigenze cautelari e diritti costituzionali.
Corte EDU, art. 6
Riferimento ai diritti del giusto processo e del contraddittorio che orientano l'esigenza di plurale conoscenza degli atti decisivi.
Massime di principio
- La presunzione di adeguatezza della custodia carceraria per reati con finalità o metodo mafioso (art. 275, comma 3, c.p.p.) non è assoluta: può essere superata da sopravvenienze concrete e provate che dimostrino l'inaffidabilità dell'assunto, ma la valutazione deve essere accuratamente motivata.
- Elementi 'nuovi' o sopravvenuti utilizzati per valutare l'adeguatezza della misura cautelare devono essere formalmente acquisiti nel fascicolo incidentale e posti a disposizione delle parti, affinché sia garantito il pieno contraddittorio; l'uso di fonti non acquisite costituisce vizio procedurale rilevante e può comportare annullamento e rinvio.
- Il tempo già scontato in custodia cautelare e il percorso formativo/rieducativo del detenuto sono fattori rilevanti nella valutazione della attualità del periculum libertatis, ma non producono automaticamente la sostituzione della misura: devono essere ponderati contro la gravità degli indizi e la natura mafiosa dell'aggressione.
- La decisione cautelare, pur potendo considerare sentenze definitive o misure di prevenzione definitive, non può fondarsi esclusivamente su effetti di altri procedimenti; occorre una valutazione contestuale e motivata della attualità del pericolo.
- Se il giudice utilizza nella decisione informazioni che derivano da altri fascicoli o procedimenti, deve indicarne puntualmente la provenienza e consentire alle parti di esercitare il diritto di replica e di produrre elementi contrari.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe: (a) richiedere che ogni elemento sopravvenuto sia formalmente acquisito al fascicolo incidentale; (b) chiedere l'apertura del contraddittorio specifico su nuove dichiarazioni o provvedimenti; (c) documentare e valorizzare percorsi di rieducazione e il decorso temporale della custodia per argomentare la non attualità del pericolo.
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