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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33968/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la parziale riforma della sentenza di primo grado operata dalla Corte d'Appello di Bari: il VAIRO deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica (configurabilità del reato associativo) e al mancato riconoscimento integrale delle attenuanti generiche; il DICO censura la mancata applicazione della derubricazione prevista (invocando l'agevolazione di cui alla normativa sugli stupefacenti per fatti di lieve entità, con riferimento a comma richiamato nel ricorso); il BERGANTINO deduce la mancata applicazione dell'ipotesi lieve (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990), sostenendo di non essere inserito nel sodalizio e che il quantitativo/valore (circa Euro 2.000) rientrerebbe nella fattispecie lieve; il DI SALVO contesta l'attribuzione della qualifica apicale nel sodalizio, lamenta l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni (nonché la mancata considerazione che molte condotte si sarebbero svolte durante la sua detenzione e sarebbero riferibili alla moglie), e produce motivi nuovi relativi a sopravvenute pronunce assolutive di terzi.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: per VAIRO molte censure sono precluse per rinuncia in appello; la valutazione limitata delle attenuanti generiche è giustificata dal ruolo operativo «consistente» svolto dal VAIRO nel sodalizio (anche all'estero) e dalle risultanze del primo grado. Per DICO la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di derubricazione in 'fatto di lieve entità', avendo il giudice territoriale valorizzato la modalità organizzativa, l'intensa attività di spaccio (oltre duecento cessioni) e la costante disponibilità di cocaina, elementi incompatibili con la fattispecie agevolata. Per BERGANTINO è stata ritenuta corretta l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità alla luce dell'organizzazione del trasporto, del coinvolgimento di più veicoli e del prezzo pattuito (circa Euro 2.000). Per DI SALVO la qualifica apicale è stata ritenuta confermata dalla convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e dalle intercettazioni che documentano attività di coordinamento; le censure sulle intercettazioni e sulle assoluzioni di terzi non hanno dimostrato travisamento o valenza demolitoria tale da infrangere la doppia conforme. Sono state inoltre respinte le questioni nuove perché improprie in Cassazione. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Riferito alla nozione di "fatto di lieve entità" in materia di stupefacenti: la valutazione non si limita alla singola quantità ceduta ma riguarda l'insieme delle condotte, la reiterazione, le modalità organizzative e la capacità di rifornire il mercato; pertanto ripetute e intense cessioni ostano al riconoscimento dell'ipotesi lieve.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6

    La fattispecie associativa può beneficiare della previsione del comma 6 solo se il sodalizio è strutturato esclusivamente per la commissione di fatti di lieve entità e le condotte concrete si siano manifestate tutte nell'ambito delle ipotesi previste dall'art. 73, comma 5; se emergono modalità operative incompatibili o attività di maggiore gravità, la derubricazione non è praticabile.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa a specifici motivi in appello preclude la loro riproposizione in Cassazione: chiomessa rinuncia comporta inammissibilità delle doglianze abbandonate.
  • La 'doppia conforme' (concordanza tra primo e secondo grado) rende particolarmente difficile la riforma in Cassazione: valutazioni di fatto e di apprezzamento probatorio sono sindacabili solo in presenza di travisamento o vizi sostanziali.
  • Per l'esclusione della fattispecie lieve in materia di stupefacenti non è decisiva la singola quantità ceduta: vanno considerate la reiterazione, l'intensità dell'attività, l'organizzazione, la disponibilità di rifornimenti e la capacità di rifornire un mercato più ampio.
  • Le posizioni apicali in un sodalizio vengono legittimamente desunte da convergenti dichiarazioni di collaboratori e da intercettazioni che documentino coordinamento e direzione; il semplice fatto di assoluzioni di terzi non cancella automaticamente tali valutazioni probatorie.
  • Le intercettazioni possono essere contestate in Cassazione solo se si dimostra un travisamento decisivo del loro contenuto; altrimenti il loro apprezzamento resta prerogativa dei giudici di merito.
  • Documenti o sentenze prodotti per la prima volta in Cassazione sono ammessi con grande cautela: possono essere valutati solo se non erano disponibili nei gradi precedenti e non costituiscono 'prova nuova' che richieda nuova attività valutativa da parte della Suprema Corte.

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