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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36768/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

Un investitore aveva agito contro la banca lamentando, in relazione a varie operazioni di acquisto di strumenti finanziari eseguite tra il 2000 e il 2002, sia la mancanza di alcuni ordini di investimento sia l'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario. In appello era stata riconosciuta la validità del contratto quadro, dichiarata la risoluzione per grave inadempimento solo per alcuni investimenti ad alto rischio o non adeguati al profilo dell'investitore, con condanna restitutoria della banca; per altre operazioni la domanda era stata rigettata perché ritenute adeguate. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 23, comma 6, TUF e falsa applicazione dell'art. 1399 c.c., sostenendo che la mancanza di ordini non poteva essere superata da una presunta ratifica; (2) violazione degli artt. 23 e 21 TUF e degli artt. 28, comma 2, e 29 reg. Consob n. 11522/1998, deducendo che la banca non avesse provato di aver fornito tutte le informazioni dovute su natura, rischi e implicazioni delle singole operazioni, e che la Corte d'appello avesse erroneamente fatto leva sull'adeguatezza degli investimenti e sulla precedente propensione al rischio del cliente; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'inadempimento agli obblighi informativi specifici. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la ratifica può risultare anche da facta concludentia quando l'atto non richieda la forma scritta ad substantiam, e che il comportamento del cliente che, informato delle operazioni e degli addebiti, non contesti tempestivamente può integrare ratifica. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice d'appello aveva erroneamente subordinato la responsabilità dell'intermediario alla sola inadeguatezza dell'operazione, mentre l'intermediario deve comunque provare di avere correttamente informato il cliente sulla specifica operazione; l'inadempimento informativo può rilevare anche a prescindere da una valutazione di adeguatezza. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58/1998

    pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di avere agito con la specifica diligenza richiesta e di avere correttamente informato il cliente sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione di investimento.

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato come fonte degli obblighi di comportamento dell'intermediario a tutela del risparmio.

  • art. 28, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998

    obbligo di informazione specifica sul cliente e sulle operazioni, la cui violazione non può essere esclusa solo perché l'operazione sia stata ritenuta adeguata.

  • art. 29 reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato insieme all'art. 28 tra le norme che disciplinano gli obblighi informativi dell'intermediario.

  • art. 1399 c.c.

    la ratifica dell'atto compiuto senza potere rappresentativo può desumersi anche da comportamenti concludenti, se l'atto non richiede forma scritta ad substantiam.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

Massime di principio

  • In materia di intermediazione finanziaria, l'intermediario che intenda andare esente da responsabilità deve provare non solo la correttezza formale dell'operazione, ma soprattutto di avere fornito al cliente un'informazione completa, specifica e adeguata sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del singolo investimento.
  • La valutazione di adeguatezza dell'operazione non esaurisce il controllo sull'adempimento degli obblighi informativi: anche un'operazione astrattamente adeguata può essere fonte di responsabilità se l'intermediario non prova di avere assolto i doveri di informazione specifica.
  • L'inosservanza degli obblighi informativi dell'intermediario determina, di regola, una presunzione di nesso causale tra inadempimento e pregiudizio dell'investitore, presunzione superabile con prova contraria dell'intermediario, che non può limitarsi a richiamare una generica propensione al rischio del cliente.
  • La ratifica di un ordine impartito senza potere o privo di valida provenienza può essere desunta anche da comportamenti concludenti del soggetto interessato, quando l'atto non sia soggetto a forma scritta ad substantiam e il destinatario abbia avuto conoscenza dell'operazione senza contestarla tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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