Sentenza n. 6144/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, pubblicata nell’area riservata del portale del CINECA il 10.09.2024, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa ai corsi di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria e delle conseguenti ammissioni, pubblicati sul medesimo portale; - dei verbali con cui sono state approvate le graduatorie; - del verbale della commissione d’aula della prova selettiva svoltasi il 30 luglio 2024 a Latina, Corso della Repubblica 79, presso la Facoltà di Farmacia e Medicina, aula 8; - dei i verbali di tutte le altre commissioni d’aula delle prove selettive del 28 maggio e del 30 luglio 2024; - del comportamento dell’Amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standard di sicurezza e vigilanza; - di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal Ministro dell’Università e della Ricerca, da CINECA e da tutte le Commissioni incaricate della gestione delle prove nelle sedi locali; - del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 756 del 24 maggio 2024, recante: «Posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero, a. a. 2024/2025 (lingua italiana e lingua inglese)»; - del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 757 del 24 maggio 2024, recante: «Posti disponibili provvisori per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero, a. a. 2024/2025 (lingua italiana e lingua inglese)»; - del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 760 del 27 maggio 2024, recante: «Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana»; - del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 984 dell’8 luglio 2024, recante: «Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024»; - del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 1098 del 25 luglio 2024 recante: «Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024»; - dell’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ha rilevato il fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l’anno accademico 2024/2025»; - delle risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell’Università e della Ricerca il 16 luglio 2024, relativo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie (triennali e magistrali) per l’anno accademico 2024/2025; - del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 1101 del 29 luglio 2024 recante: «Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese»; - del bando adottato con Decreto Rettorale n. 767 del 2024 della Sapienza Università di Roma e di tutti bandi adottati dagli Atenei indicati in epigrafe per i quali Viola Talano ha concorso; - di tutte le istanze di inserimento nella graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, presentate dai destinatari della previsione di cui all’art. 18, comma 3-bis del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, introdotto dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024; - del comportamento dell’Amministrazione consistente nell’aver inserito in graduatoria gli instanti di cui all’art. 18, comma 3-bis del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 in posizioni diverse da quelle che sarebbero spettate a norma del decreto del Ministro dell’università e della ricerca prot. n. 472 del 23 febbraio 2024, recante «Modalità e i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana per l’a.a. 2024/2025»; - di tutti i provvedimenti non conosciuti che hanno attuato l’inserimento in graduatoria degli istanti di cui all’art. 18, comma 3-bis del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024; - di ogni altro atto presupposto e conseguente rispetto a quelli impugnati; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso le sedi indicate nella domanda di inserimento in graduatoria in ordine decrescente di preferenza e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione (anche con riserva e sovrannumero) e, in via subordinata, per equivalente monetario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria nazionale e atti della procedura concorsuale per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la graduatoria nazionale, i successivi scorrimenti e le ammissioni, i verbali delle prove selettive e delle commissioni, il comportamento dell'Amministrazione relativo agli standard di sicurezza e vigilanza, i decreti ministeriali concernenti i posti disponibili e l'attuazione della disciplina relativa ai candidati che avevano sostenuto il TOLC, nonché i bandi universitari e gli atti di inserimento in graduatoria di altri candidati. Aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ammissione ai corsi presso le sedi indicate e la condanna delle amministrazioni alla reintegrazione in forma specifica, anche mediante ammissione con riserva o in sovrannumero, ovvero al risarcimento per equivalente. Prima della decisione, la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso; le parti resistenti non si sono opposte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a. Ha ritenuto rispettate le formalità previste dall'art. 84 c.p.a., poiché la rinuncia proveniva dalla parte, era stata notificata alla controparte ed era mancata una rituale opposizione alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha precisato che la rinuncia è rimessa a chi agisce e richiede la provenienza dalla parte o da un procuratore espressamente autorizzato, nonché la conoscenza formale o equipollente delle controparti e l'assenza di opposizione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso, subordinandola alla provenienza dalla parte o da un procuratore espressamente autorizzato, alla conoscenza della controparte e all'assenza di opposizione alla prosecuzione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Rileva ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo determina l'estinzione del giudizio quando proviene dalla parte o da un procuratore espressamente autorizzato, è portata formalmente a conoscenza delle controparti e non interviene una loro rituale opposizione alla prosecuzione del processo.
- La conoscenza della rinuncia può risultare, oltre che dalla notificazione dell'atto alle controparti, anche da modalità equipollenti idonee a dimostrare la conoscenza formale dell'atto.
- In presenza di una rinuncia validamente formulata e non opposta, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare nel merito le censure proposte contro gli atti amministrativi impugnati.
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