Cassazione Penale, Sentenza n. 1808/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di responsabilita per il reato di cui all'art. 497-ter c.p. per aver detenuto a bordo della vettura un lampeggiante azzurro simile a quelli in dotazione alle forze di polizia. Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e insufficiente sussistenza del reato in quanto il lampeggiante sarebbe stato riposto in scatolone, non utilizzato, non piu in uso alle forze di polizia da anni e acquistato su Amazon a scopo ornamentale; 2) errore scriminante per presunto vuoto normativo della fattispecie di art. 497-ter che, a suo dire, non punirebbe la mera commercializzazione e genererebbe incertezza tale da escludere il dolo ai sensi dell'art. 47 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata l'impugnazione: l'art. 497-ter punisce la mera detenzione illecita (reato di pericolo) e sanziona anche gli oggetti che simulano la funzione dei segni distintivi delle forze di polizia; la circostanza che l'oggetto non fosse impiegato al momento, che non fosse piu in uso o che fosse stato acquistato su internet non esclude la rilevanza penale. Sul secondo motivo ha rilevato l'inammissibilita per genericita e l'infondatezza sostanziale: non esiste alcun vuoto o oscurita normativa in art. 497-ter e quindi non puo essere invocato un errore scriminante. Conseguentemente il ricorso e stato respinto, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 497-ter cod. pen.
La norma punisce la detenzione illecita di segni distintivi in uso ai Corpi di polizia o di oggetti che ne simulano la funzione; il primo comma, n.1, puo configurare un reato di pericolo per la mera detenzione, mentre il secondo comma sanziona l'uso illecito
art. 47 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta causa di errore scriminante; la Corte ha escluso la rilevanza poiche la norma penale non e oscura e non sussiste alcun vuoto normativo che giustifichi un errore sul divieto
art. 177 D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)
Norma che disciplina l'abuso di dispositivi nella circolazione stradale; la Corte distingue nettamente la sua sfera rispetto a quella penale dell'art. 497-ter, che punisce la detenzione di segni distintivi o di oggetti che ne simulano la funzione
art. 23, co. 8, d.l. 28/10/2020 n. 137
Norma procedurale citata per le modalita di presentazione delle richieste scritte dalle parti in Cassazione; non incide sulla qualificazione sostanziale del reato
Massime di principio
- La mera detenzione di oggetti idonei a simulare segni distintivi delle forze di polizia e punibile ai sensi dell'art. 497-ter anche se l'oggetto non e stato effettivamente utilizzato
- Non e richiesto che l'oggetto sia attualmente in uso alle forze di polizia: rileva l'idoneita dell'oggetto a simulare la funzione e a trarre in inganno
- L'acquisto legittimo (es. via internet) non legittima la detenzione illecita dell'oggetto e non esclude responsabilita penale successiva
- La norma penale e sufficientemente chiara: l'asserito 'vuoto normativo' non costituisce di per se motivo di esenzione per errore sul divieto quando il testo delimita le condotte punibili
- Occorre distinguere tra la sfera penale della detenzione di segni distintivi o loro simulacri e le sanzioni amministrative o di circolazione previste dal codice della strada per l'uso di dispositivi in viabilita; possono essere quindi fattispecie autonome
- Ai fini dell'art. 497-ter non conta tanto la provenienza dell'oggetto quanto la sua idoneita a recare inganno circa la qualifica o i poteri del detentore
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