Cassazione Penale, Sentenza n. 38224/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) censura dell'erronea declaratoria di inammissibilità della parte della domanda di riconoscimento della continuazione relativa a sentenze della Corte d'Appello di Milano e di Firenze, per cui si sosteneva che il Tribunale di Frosinone avrebbe potuto pronunciarsi e non vi sarebbe stata causa di inammissibilità; (2) censura del diniego dell'intervento del giudice dell'esecuzione sul provvedimento di cumulo; (3) censura della determinazione della pena, con presunto contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione all'aumento per continuazione riguardante la sentenza del Tribunale di Velletri del 2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi e accolto il terzo in parte. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: le decisioni della Corte d'Appello di Firenze e di Milano erano oggetto di procedimento esecutivo ancora pendente (e anzi la Cassazione stessa aveva annullato con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Firenze), per cui il Tribunale di Frosinone non aveva giurisdizione esecutiva su quei fatti; non potevano essere allegati nuovi elementi in attesa della decisione del giudice del rinvio. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'organo competente per l'emissione di un nuovo provvedimento di cumulo è il Pubblico Ministero e non il giudice dell'esecuzione, dunque il diniego era corretto. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato un errore nella determinazione complessiva della pena: il giudice della esecuzione non ha applicato correttamente il criterio secondo cui il computo deve partire dalla individuazione del reato più grave tra quelli posti in continuazione e poi calcolare l'aumento per continuazione; per ciò ha annullato limitatamente alla determinazione della pena complessiva e ha disposto il rinvio al Tribunale di Frosinone per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è stato dunque rigettato nel resto.
Norme richiamate
art. 187 disposizioni attuative c.p.p.
La pena complessiva in caso di continuazione deve essere calcolata individuando il reato più grave (quello con la pena più alta) come pena-base e applicando successivamente gli aumenti per continuazione per ciascun altro reato facente parte del medesimo disegno criminoso.
Sez. U. 2024 Giampà (giurisprudenza)
Riafferma il criterio di calcolo della pena in presenza di continuazione: partire dal reato più grave e poi applicare l'aumento per continuazione; serve corretto ricalcolo quando il giudice non segue tali criteri.
Sez. U. 2021 Pizzone (giurisprudenza)
Conferma principi sulle modalità di determinazione della pena complessiva e sull'applicazione dell'aumento per continuazione tra più sentenze.
Sentenza Cassazione 28/11/2023 (depositata 05/04/2024) - riferimento
Decisione che ha annullato con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello di Firenze (14/09/2021) su questioni connesse, incidendo sulla possibilità di giurisdizione del Tribunale di Frosinone sui medesimi fatti mentre permane un procedimento esecutivo non concluso.
Massime di principio
- Se su alcune sentenze è pendente un precedente procedimento esecutivo o vi è stato un annullamento con rinvio dalla Cassazione, il giudice dell'esecuzione non può pronunciarsi sul riconoscimento della continuazione su quei fatti: va attesa la definizione del procedimento pendente.
- Il giudice dell'esecuzione non è l'organo competente per modificare il provvedimento di cumulo: l'emissione di un nuovo provvedimento di cumulo compete al Pubblico Ministero.
- Per il calcolo della pena in caso di continuazione si deve prima individuare il reato che comporta la pena più grave (pena-base) e poi applicare gli aumenti per continuazione per gli altri reati connessi; il mancato rispetto di questo criterio determina l'annullamento con rinvio della determinazione della pena.
- Se vi è contrasto tra motivazione e dispositivo circa l'entità dell'aumento per continuazione, la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a quella parte e rinviare per un nuovo calcolo conforme ai criteri consolidati.
- Consultare la giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Giampà, Pizzone) per i criteri applicativi dettagliati nella determinazione della pena in presenza di continuazione.
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