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Sentenza

Sentenza n. 10583/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'ottemperanza della sentenza n. 8768/2025 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, depositata in data 11.9.2025, notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione in data 16.9.2025, notificata anche ai fini dell’esecuzione alla parte in data 16.9.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di legge

Giustizia amministrativa202602795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione parziale ed errata del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, relativa al reinserimento nelle GPS, al riconoscimento del titolo di riserva e al risarcimento del danno

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente era stata inserita nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso ADSS con 42 punti e con il titolo di riserva “S”, in forza del quale le era stato conferito un incarico di supplenza. L’amministrazione aveva successivamente ridotto il punteggio a 38 punti, escluso il titolo di riserva e disposto l’annullamento dell’incarico, determinando la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva accertato la validità del titolo di riserva, ordinato il reinserimento della docente nella posizione e con il punteggio spettante senza gli atti illegittimi, disposto la disapplicazione del decreto amministrativo, riconosciuto il diritto al risarcimento delle retribuzioni non percepite e condannato il Ministero alle spese. Il Ministero aveva adottato un decreto di esecuzione, ma la ricorrente ne contestava l’incompletezza e l’erroneità perché: aveva ricalcolato il punteggio partendo dalla base illegittima di 38 punti; aveva omesso di reinserire il titolo di riserva “S”; non aveva corrisposto il risarcimento liquidato dal giudice del lavoro. Dopo formale diffida e messa in mora rimasta senza riscontro, la ricorrente chiedeva l’integrale esecuzione del giudicato, il pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il Ministero aveva dato esecuzione solo parziale, erronea e non conforme al giudicato. In particolare, l’amministrazione aveva utilizzato come base di calcolo il punteggio di 38 punti derivante proprio dagli atti che il giudicato imponeva di disapplicare, aveva omesso il reinserimento del titolo di riserva “S” e non aveva pagato le somme riconosciute a titolo risarcitorio. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il TAR ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta individuato nel Dirigente Generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 180 giorni. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché una forma di esecuzione, sebbene errata e incompleta, era stata comunque posta in essere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base dell’azione di ottemperanza e consente, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e, al comma 4, lett. e), la previsione di una penalità di mora. Nel caso concreto la penalità è stata negata perché l’amministrazione aveva comunque posto in essere una forma, seppur errata e parziale, di esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del giudicato deve essere valutata in concreto e deve conformarsi puntualmente al contenuto dispositivo e motivazionale della pronuncia; un adempimento parziale o fondato su presupposti già caducati dal giudicato non è idoneo a soddisfare l’obbligo conformativo.
  • Quando il giudicato impone il reinserimento di un soggetto in una graduatoria nella posizione spettante senza l’atto illegittimo, l’amministrazione deve ricostruire la posizione giuridica ed economica dell’interessato eliminando integralmente gli effetti dell’atto disapplicato, compresi il punteggio e i titoli erroneamente esclusi.
  • La mancata corresponsione delle somme riconosciute da una sentenza passata in giudicato integra un inadempimento dell’obbligo di esecuzione e può essere fatta valere nel giudizio di ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’insediamento alla persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento di un’esecuzione inesatta: può essere esclusa quando l’amministrazione abbia comunque posto in essere una forma di esecuzione, ancorché parziale o errata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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