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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34975/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione di sale and lease back avente ad oggetto un capannone industriale: una società ha venduto il bene a due società di leasing, le quali lo hanno concesso in locazione finanziaria a un'altra società, poi cancellata dal registro, che a sua volta lo ha rimesso in godimento alla venditrice. A seguito dell'inadempimento nei pagamenti del canone, le concedenti hanno agito per far valere la clausola risolutiva espressa; la venditrice, nel frattempo fallita, ha eccepito la nullità dell'operazione per violazione del divieto di patto commissorio. La Corte d'appello ha accolto tale tesi, ritenendo che vi fosse collegamento negoziale tra vendita e leasing, desumibile dall'unicità sostanziale dei soggetti coinvolti e da indici presuntivi quali esistenza di un debito, sproporzione tra valore del bene e debito e permanenza del godimento in capo al venditore. In cassazione, sia il ricorso principale sia quello incidentale hanno denunciato violazione dell'art. 2744 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando sia l'esistenza del collegamento negoziale sia la correttezza del ragionamento presuntivo seguito dalla corte territoriale, assumendo che venditore e utilizzatore fossero soggetti distinti e che gli indizi del patto commissorio non fossero realmente sussistenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso principale per tardiva iscrizione a ruolo, rilevando che, dopo la notifica e l'invio del ricorso alla cancelleria, nessun ulteriore onere gravava sulla parte ricorrente. Nel merito, ha osservato che la sentenza d'appello era sorretta da una ratio decidendi autonoma e non censurata: anche a voler ritenere distinti venditore e utilizzatore, la vendita con leasing di ritorno può comunque integrare violazione del divieto di patto commissorio anche se il bene è concesso in leasing da un terzo. Quanto alle ulteriori censure, la Corte le ha ritenute dirette a contestare accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, sia sul collegamento negoziale sia sulla sussistenza degli indici presuntivi della simulazione del patto commissorio. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con condanna al pagamento in favore del fallimento controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2744 c.c.

    Il divieto di patto commissorio può essere integrato anche in operazioni di sale and lease back; la verifica della sua violazione richiede un accertamento in fatto non sindacabile se adeguatamente motivato.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure che contestano la valutazione delle prove e degli indizi si risolvono in un sindacato di merito non consentito in cassazione quando mirano a rimettere in discussione l'accertamento fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla ponderazione degli elementi indiziari non è ammissibile se non denuncia un vero vizio di violazione dei criteri legali di valutazione della prova, ma mira solo a contestare il fatto accertato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel provvedimento finale.

Massime di principio

  • Nel sale and lease back la violazione del divieto di patto commissorio può sussistere anche quando il bene sia formalmente venduto e concesso in leasing tramite soggetti distinti, se l'operazione, valutata nel suo complesso, realizza di fatto una funzione di garanzia del credito.
  • L'accertamento dell'esistenza di un collegamento negoziale tra vendita e leasing e della ricorrenza di indici sintomatici del patto commissorio è un accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri legali di valutazione della prova, non attraverso una semplice rilettura del materiale istruttorio.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non aggredisca tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, poiché la mancata censura di una ratio sufficiente a sorreggere la decisione rende irrilevanti le doglianze sulle altre.
  • Le doglianze che mirano a contestare la sussistenza concreta degli indici presuntivi valorizzati dal giudice di merito si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto e non sono proponibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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