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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46086/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha riconosciuto responsabile del reato di ricettazione (artt. 81 e 648 c.p.), formulando tre motivi principali: 1) carenza di motivazione circa il mancato esercizio officioso del potere di concessione della sospensione condizionale della pena (beneficio ex art. 163 c.p.); 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo della ricettazione, rilevando che l'imputato aveva collaborato e non era stata ricevuta una spiegazione credibile sull'origine dei beni, sicché avrebbe dovuto essere premiata la collaborazione; 3) omissione di motivazione su una specifica doglianza relativa alle dichiarazioni rese da Giuseppe Andretti. In aggiunta, altro difensore ha censurato che la collaborazione offerta escluderebbe l'elemento soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al beneficio ex art. 163 c.p., la Corte ha ritenuto che il ricorrente non poteva dolersi del mancato esercizio del potere di concessione in cassazione perché non ne aveva chiesto l'applicazione nel corso del giudizio di merito, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 22533/2018). Sulla sussistenza del dolo di ricettazione, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, richiamando l'orientamento secondo cui chi detiene refurtiva e non fornisce una spiegazione attendibile circa l'origine può essere ritenuto responsabile; non è ammessa una nuova rivalutazione delle prove. La censura sulle dichiarazioni di Andretti è stata ritenuta generica e quindi inammissibile. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Riguarda la sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che il mancato esercizio di tale potere non possa essere censurato in cassazione se il beneficio non è stato richiesto nel giudizio di merito

  • artt. 81 e 648 cod. pen.

    Indicano il tipo di reato (concorso e ricettazione) rispetto al quale è stata pronunciata la pena; la Corte ha confermato la valutazione del dolo richiesta per la ricettazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria per ricorsi infondati o inammissibili; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e €3.000 alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza, Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018

    Principio richiamato: l'imputato non può impugnare in cassazione il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione del beneficio ex art. 163 c.p. se non ne ha fatto richiesta nel corso del giudizio di merito

Massime di principio

  • Per ottenere la sospensione condizionale della pena è necessario formulare espressa richiesta e dedurre i presupposti nel giudizio di merito; non è ammissibile sollevare la questione per la prima volta in cassazione
  • La Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione delle prove: se la motivazione dei giudici di merito è congrua e non viziata sul piano logico-giuridico, le deduzioni che impongano una rivalutazione del materiale probatorio saranno inammissibili
  • Nel reato di ricettazione, la mancata fornitura di una spiegazione attendibile sull'origine della cosa rinvenuta può integrare il dolo richiesto; la sola collaborazione con la polizia giudiziaria non necessariamente esclude l'elemento soggettivo se non dimostra l'origine lecita della disponibilità
  • Le doglianze in appello e in cassazione devono essere specifiche: censure generiche o aspecifiche sulle dichiarazioni di terzi sono insuperabili per genericità
  • Ricorrere in cassazione con motivi manifestamente infondati o inammissibili può comportare condanne al pagamento delle spese e di somme a titolo di sanzione (art. 616 c.p.p.); è quindi importante valutare la rilevanza e la specificità dei motivi prima di proporre il ricorso

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