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Sentenza

Sentenza n. 8807/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1425 del 2025: in parte qua, - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, Direzione Generale dell’ippica del Ministero delle Poltiche Agricole Alimentari e Forestali (in seguito, MASAF), prot. n. 577473 del 31.10.2024, di approvazione del Calendario nazionale delle corse per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2025 unitamente al calendario nazionale dei Grandi premi trotto delle corse di Gruppo, Listed ed Handicap principali del galoppo in piano ed in ostacoli, delle corse principali per cavalli angloarabi e purosangue arabi, nella parte in cui assegna alla ricorrente un numero di giornate di corsa con un taglio maggiore del 15% rispetto alle giornate assegnate per l’anno 2024; - della relazione tecnica istruttoria relativa alla predisposizione del calendario tecnico delle corse ippiche per l’anno 2025, prot. n. 575429 del 31.10.2024, allo stato non conosciuta; - del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale dell'ippica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prot. n.675606 del 23.12.2024 con cui sono state approvate le modifiche al Calendario nazionale delle corse ordinarie per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, in modifica del decreto direttoriale prot. 577473 del 31.10.2024 la classificazione degli ippodromi in attività, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto; quanto al ricorso n. 7021 del 2025: per l'annullamento - del Decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (in seguito, MASAF), prot. n. 136224 del 25.3.2025, recante i criteri per l’assegnazione di sovvenzioni e di contributi in conto capitale alle società di corse riconosciute per l’organizzazione di corse ippiche; - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica, Direzione Generale dell’Ippica del MASAF prot. 200598 del 7.5.2025, con cui è stata approvata la determinazione della sovvenzione assegnata complessivamente e per singola società di corse per l’anno 2025; - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, Direzione Generale dell’ippica del MASAF prot. n.200045 del 7.5.2025 con cui sono stati definiti i criteri di accesso e ripartizione tra le società di corse del contributo in conto capitale di cui al capitolo di bilancio 7763 p.g.1. per l’anno 2025 e le relative modalità di attuazione; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale anche allo stato non conosciuto; quanto al ricorso n. 7406 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento del Decreto del Direttore dell’Ufficio Direzione Generale dell’Ippica, Dipp IV del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (inseguito, MASAF) prot. n. 155204 del 3.4.2025, recante l’approvazione della “procedura di controllo della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse, al pubblico e all’allenamento negli ippodromi – anno 2025”; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IPPODROMO DEI FIORI S.P.A. il 15\1\2026 : per l’annullamento: del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l’Ippica, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 585229 del 30.10.2025, recante l’aggiornamento della classificazione degli ippodromi in attività alla data del 30.10.2025 valida per l’annualità 2026; del Documento Esplicativo di istruttoria per la classificazione degli ippodromi in attività per l’anno 2026 del Direttore della Direzione Generale per l’ippica del MASAF prot. 585043 del 30.10.2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto. Quanto al ricorso n. 2647 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - del decreto del Sottosegretario di Stato dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con cui sono stati definiti i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi in attività, di cui al prot. 644641 del 6.12.2024; - del decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica - Direzione Generale dell’Ippica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prot. n. 662731 del 16.12.2024, con cui è stata definita la classificazione degli ippodromi in attività; - del documento esplicativo di istruttoria per la classificazione degli ippodromi in attività alla data del 16.12.2024, prot. n. 662496 del 16.12.2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IPPODROMO DEI FIORI S.P.A. il 16\10\2025, per l’annullamento: - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica – Direzione Generale per l’Ippica del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di approvazione dell’elenco delle Società di corse ammesse alla ripartizione per l’erogazione del contributo in conto capitale di cui al dm 136224 del 25.3.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202507406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti ministeriali relativi al calendario delle corse ippiche 2025, alla classificazione degli ippodromi, ai criteri e alla ripartizione delle sovvenzioni e dei contributi in conto capitale per il 2025, nonché alla procedura di controllo della qualità degli ippodromi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società ippica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto quattro ricorsi riuniti contro gli atti ministeriali di programmazione e finanziamento del settore ippico. Con il primo ha contestato la riduzione delle giornate di corsa assegnate per il 2025, superiore o comunque asseritamente lesiva dell’autovincolo del 15%, l’adozione del calendario prima della classificazione degli ippodromi, l’assenza di criteri oggettivi e la disparità rispetto agli ippodromi di Milano e Torino. Con il secondo ha impugnato i criteri e la graduatoria degli ippodromi, lamentando la mancata applicazione dei criteri qualitativi dell’Allegato B, la violazione della procedura autoimposta, l’attribuzione di un punteggio qualitativo uniforme e l’incomprensibile collocazione dell’impianto ricorrente al diciannovesimo posto rispetto all’ippodromo di Milano. Con il terzo ha censurato i criteri e gli importi delle sovvenzioni e dei contributi in conto capitale, deducendo incompetenza del Sottosegretario nell’abrogazione del precedente decreto ministeriale, violazione dell’art. 12 l. 241/1990, difetto di criteri oggettivi, violazione degli autovincoli, disparità di trattamento, illogicità dei costi standard e illegittimità derivata dalla classificazione e dal calendario. Con il quarto ha impugnato la procedura di controllo della qualità degli impianti, contestando l’omessa considerazione autonoma dell’agibilità e della normativa antincendio e l’utilizzo del metodo empirico denominato “scala di Bacharach”, nonché gli atti successivi di classificazione 2026 per illegittimità derivata. Il Ministero e le società controinteressate hanno eccepito, tra l’altro, l’ampia discrezionalità tecnica e politica dell’Amministrazione, la natura transitoria della mancata applicazione dell’Allegato B, l’assenza della prova di resistenza e la genericità delle censure.

La decisione

Il TAR ha riunito i quattro giudizi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha respinto il ricorso sul calendario 2025, ritenendo che la ricorrente non avesse dimostrato che l’applicazione dei criteri invocati avrebbe comportato l’assegnazione di un numero maggiore di giornate. Il limite del 15% non è stato interpretato come rigido vincolo quantitativo, ma come direttiva suscettibile di adeguamento in sede applicativa; inoltre, la precedente sentenza del TAR non aveva imposto il recupero delle due giornate nei calendari successivi. Il ricorso sulla procedura di controllo della qualità è stato respinto perché l’agibilità e la conformità antincendio costituiscono requisiti preliminari già verificati dalle autorità competenti, mentre la procedura impugnata considera comunque la relativa documentazione; la censura sul metodo Bacharach è stata ritenuta generica e non collegata a una concreta lesione della ricorrente. Il ricorso sulla classificazione degli ippodromi è stato accolto parzialmente. È stata ritenuta legittima la disciplina transitoria che, per la prima applicazione, prevedeva l’utilizzo dei soli criteri dell’Allegato A e l’attribuzione uniforme del punteggio qualitativo; tuttavia, il raffronto tra le schede dell’ippodromo ricorrente e di quello di Milano non consentiva di comprendere il fondamento della notevole differenza di punteggio e di collocazione, con conseguente difetto sostanziale di motivazione e necessità di riesame comparativo. Il difetto di motivazione non è stato considerato meramente formale, poiché non risultava percepibile il collegamento tra i criteri predeterminati e la graduatoria concreta. È stato accolto parzialmente anche il ricorso sulle sovvenzioni. È stata respinta la censura di incompetenza del Sottosegretario, essendo stata conferita una delega specifica in materia di sviluppo dell’ippica. È stata invece ritenuta illegittima, nei limiti dell’interesse della ricorrente, la ripartizione delle risorse fondata su una suddivisione degli ippodromi in categorie strategiche, nazionali, regionali e promozionali priva di criteri normativi, oggettivi e predeterminati quanto al differenziale di finanziamento. Il calendario, invece, poteva legittimamente fungere da parametro per il costo standard, perché governato da criteri predeterminati e non meramente discrezionali. Gli atti relativi alla classificazione e alla ripartizione dei contributi sono stati annullati nei limiti e ai fini del riesame della posizione della ricorrente. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., gli atti continuano provvisoriamente ad avere efficacia per assicurare la continuità del servizio e dei finanziamenti, con obbligo dell’Amministrazione di rieditare il potere entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il riesame dovrà consentire la partecipazione della società, motivare la classificazione e chiarire il fondamento della suddivisione in categorie. In caso di modifica della graduatoria, dovranno essere ricalcolate le sovvenzioni, tenendo conto della mancata celebrazione delle giornate e dei relativi costi, con riduzione del 20% in mancanza di accordo tra le parti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 169/1998

    Attribuisce al Ministero poteri di programmazione e disciplina dell’ippica, compresa la determinazione dei criteri per le sovvenzioni; il principio di remuneratività dei costi impone il riesame della posizione dell’impianto secondo criteri coerenti e motivati.

  • art. 2 d.lgs. 449/1999

    Riconduce al Ministero le attività già svolte da Unire e Assi e consente l’utilizzo delle società di corse per l’organizzazione delle corse ippiche.

  • art. 1 d.P.R. 169/1998

    Richiamato quale fondamento del quadro normativo di organizzazione e programmazione dell’ippica nazionale.

  • art. 11 l. 241/1990

    Le convenzioni tra Ministero e società di corse sono qualificate come accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, limitati agli aspetti organizzativi e finanziari, mentre riconoscimento e programmazione restano espressione del potere amministrativo.

  • art. 12 l. 241/1990

    Impone la predeterminazione di criteri e modalità per l’attribuzione di sovvenzioni e richiede che la selezione dei beneficiari sia trasparente, verificabile e non arbitraria.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione si applica agli atti applicativi della classificazione e della ripartizione delle risorse quando occorre rendere percepibile il collegamento tra criteri predeterminati e posizione concreta del beneficiario.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato per affermare che non esiste un diritto soggettivo al mantenimento sine die di una sovvenzione, potendo l’Amministrazione modificare o eliminare il beneficio in presenza di un mutamento della situazione o di una diversa valutazione dell’interesse pubblico, nel rispetto di ragionevolezza e non discriminazione.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di modulare gli effetti dell’annullamento per ragioni di pubblico interesse e di mantenere temporaneamente efficaci gli atti caducati, prescrivendo la riedizione del potere entro un termine determinato.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito di ritenere non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei giudizi in cui le ragioni della decisione rendevano superfluo tale adempimento.

  • art. 3, comma 2, l. 241/1990

    La sottrazione degli atti amministrativi generali all’obbligo di motivazione non esclude la motivazione degli atti applicativi che traducono criteri generali in una graduatoria concreta.

  • art. 107 TFUE

    Richiamato nel quadro della qualificazione delle sovvenzioni, che devono lasciare al beneficiario una residua alea economica e non tradursi in un integrale sostegno selettivo dell’attività imprenditoriale.

Massime di principio

  • Nelle procedure di attribuzione di sovvenzioni pubbliche, la scelta generale degli obiettivi e dei criteri può esprimere discrezionalità amministrativa o politico-amministrativa; tuttavia, una volta predeterminati i criteri di selezione, la loro applicazione concreta costituisce attività vincolata o tecnico-discrezionale, sottoposta al controllo pieno del giudice amministrativo quanto all’effettiva sussistenza e corretta valutazione dei presupposti.
  • La classificazione dei beneficiari di sovvenzioni in categorie gerarchiche, cui corrispondano differenti livelli di finanziamento, è illegittima se non è fondata su criteri normativi, oggettivi, trasparenti e predeterminati, idonei a rendere percepibile il collegamento tra caratteristiche concrete dei beneficiari e misura del beneficio.
  • Il divieto di motivazione postuma non impedisce al giudice di verificare, anche attraverso la documentazione del procedimento e il contraddittorio processuale, se l’Amministrazione abbia effettivamente applicato i criteri predeterminati. Se invece il difetto riguarda la mancata ponderazione sostanziale degli elementi della fattispecie, l’atto deve essere annullato ai fini della riedizione del potere.
  • Quando una graduatoria tecnica presenta una significativa differenza di collocazione tra due beneficiari e dagli atti non è ricostruibile il collegamento tra criteri stabiliti e punteggi attribuiti, sussiste un difetto sostanziale di motivazione che impone il riesame comparativo, anche se il ricorrente non ha dimostrato con certezza quale sarebbe stata la posizione finale spettantegli.
  • L’aggiudicazione o attribuzione periodica di giornate e sovvenzioni nel settore ippico non determina un diritto al mantenimento indefinito delle condizioni dell’anno precedente; l’Amministrazione può modificare criteri e importi, purché operi secondo regole predeterminate, ragionevoli, non discriminatorie e adeguatamente applicate.
  • In presenza di un annullamento circoscritto di atti incidenti sulla continuità di un servizio di interesse collettivo, il giudice può mantenerne provvisoriamente l’efficacia e ordinare la riedizione del potere entro un termine, stabilendo criteri conformativi e salvaguardando, nei limiti indicati, gli effetti ormai esauriti sugli altri beneficiari.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRevoca e recupero dei contributiServizi sociali ed educativi
RamiContributi e finanziamenti pubbliciServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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