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Sentenza

Sentenza del 04/07/2019 n. 5882 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

TRIBUTI LOCALI - IMU - ESENZIONI - Abitazione principale - Condizioni - Dimora abituale e residenza anagrafica - Coesistenza - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2014 e 2015, riferiti a tre unità immobiliari, contestando il mancato riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale su due subalterni contigui. Ha sostenuto di avere già ottenuto decisioni favorevoli per precedenti annualità ICI e IMU e ha chiesto anche l'annullamento delle sanzioni, ritenendo sussistente una situazione di incertezza interpretativa.

La decisione

L'appello è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha confermato che, ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, devono coesistere la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare. Non è stata ritenuta ammissibile la prova contraria alle risultanze anagrafiche, salvo dimostrare che la mancata registrazione della residenza sia dipesa esclusivamente da disservizi o inefficienze della pubblica amministrazione, circostanza non provata nel caso concreto. È stato invece accolto il motivo relativo alle sanzioni, dichiarate non dovute per l'incertezza normativa e giurisprudenziale e per l'esistenza di precedenti decisioni favorevoli alla contribuente. Gli avvisi sono quindi rimasti validi quanto all'imposta, mentre sono state annullate le sanzioni. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

    L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

    Per l'esenzione IMU le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica devono coesistere. La residenza anagrafica non costituisce una presunzione superabile con la sola prova dell'effettiva dimora, salvo il caso eccezionale di mancata registrazione imputabile a disservizi della pubblica amministrazione.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2

    Norma relativa alla detrazione ICI per l'abitazione principale.

    Nel regime ICI la nozione di abitazione principale poteva essere dimostrata anche mediante prova dell'effettiva dimora abituale, superando le risultanze anagrafiche. Tale orientamento non è stato ritenuto automaticamente applicabile all'IMU.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173

    La disposizione è richiamata in relazione alla disciplina ICI e alla possibilità, secondo la giurisprudenza allora formatasi, di fornire prova contraria rispetto alla residenza anagrafica.

Massime di principio

  • Per l'esenzione IMU sull'abitazione principale, dal 2012, devono normalmente sussistere contemporaneamente residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare.
  • La prova di vivere effettivamente nell'immobile non è generalmente sufficiente a ottenere l'esenzione se manca la residenza anagrafica formalmente registrata.
  • Il fatto che più unità immobiliari siano contigue o utilizzate complessivamente come abitazione non comporta automaticamente il riconoscimento dell'esenzione per tutte; occorre rispettare i requisiti catastali e normativi dell'abitazione principale.
  • Le decisioni favorevoli riferite a precedenti annualità o al diverso regime ICI non garantiscono automaticamente l'esenzione per annualità IMU successive.
  • Le sanzioni possono essere annullate quando esiste una obiettiva incertezza normativa o giurisprudenziale, soprattutto se il contribuente si è conformato a precedenti decisioni giudiziarie favorevoli, anche se il tributo principale resta dovuto.
  • Un'eccezione può configurarsi quando il contribuente dimostri documentalmente che la mancata registrazione anagrafica è dipesa esclusivamente da un errore, ritardo o disservizio della pubblica amministrazione.

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