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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03257/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto che aveva ottenuto in sede penale una sentenza irrevocabile con condanna generica al risarcimento dei danni e una provvisionale agiva poi in sede civile per la liquidazione dei danni ulteriori e per far dichiarare inefficace nei propri confronti il trasferimento, compiuto in sede di separazione consensuale, della proprietà di un immobile adibito a casa coniugale da un coniuge all'altro. La Corte d'appello aveva escluso la prescrizione dell'azione risarcitoria, ritenendo applicabile il termine decennale ex art. 2953 c.c. dalla irrevocabilità della sentenza penale, e aveva accolto l'azione revocatoria. I soccombenti ricorrevano per cassazione con due motivi: con il primo denunciavano violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti eventus damni, scientia damni e consilium fraudis, sostenendo anche che il creditore avrebbe abusato del diritto lasciando decorrere i termini per impugnare la concessione del mutuo ipotecario; con il secondo lamentavano violazione degli artt. 91, 92 e 366 c.p.c. per la riforma della disciplina delle spese di primo grado senza specifica impugnazione e nonostante la soccombenza sostanziale della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a contestare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito circa la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria; ha inoltre osservato che la presenza di un'ipoteca non impedisce l'esperimento dell'azione revocatoria. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché la regolamentazione e la compensazione delle spese rientrano nel potere del giudice di merito nei limiti di legge. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2947, terzo comma, c.c.

    richiamato dalla sentenza di primo grado come termine di prescrizione ritenuto non applicabile dalla Corte d'appello alla successiva azione di liquidazione del danno

  • art. 2953 c.c.

    ritenuto dalla Corte d'appello applicabile alla successiva azione di quantificazione del danno quando vi sia stata sentenza penale irrevocabile con condanna generica al risarcimento

  • art. 2901 c.c.

    norma sull'azione revocatoria, la cui applicazione dipende dalla verifica dei presupposti di eventus damni e consapevolezza del pregiudizio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sui presupposti dell'azione revocatoria

  • art. 360, I comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazioni di legge

  • artt. 91, 92 e 366 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti per contestare la regolazione delle spese e il difetto di specifica impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che mira a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove quando il giudice di merito abbia già accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria.
  • La presenza di un'ipoteca sul bene non esclude, di per sé, la proponibilità o l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, se l'atto dispositivo sia comunque idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore.
  • La regolazione delle spese processuali, compresa la valutazione sulla compensazione, è rimessa al giudice di merito nei limiti di legge e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di violazione dei criteri legali.
  • Quando il ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 è dichiarato inammissibile, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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