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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03524/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal G.I.P. per furto in abitazione aggravato. Con tre motivi ha dedotto: 1) violazione di legge in relazione alla revoca del provvedimento con cui era stata subordinata all'espletamento di una ricognizione personale l'ammissione al giudizio abbreviato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla rilevanza della ricognizione di persona effettuata dalla persona offesa; 3) vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla configurabilità della circostanza aggravante e sulla quantificazione della pena. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché ripetitivi delle censure già svolte in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo perché generico e aspecifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i primi due motivi non si confrontavano con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale, limitandosi a reiterare le doglianze già dedotte in appello, in violazione del requisito di specificità dell'atto di impugnazione ex artt. 581 e 591 c.p.p. Il terzo motivo è stato ritenuto del tutto generico e aspecifico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a base della richiesta; la mancanza di specificità determina inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inosservanza dei requisiti di specificità e confrontabilità dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 625-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve costituire una critica argomentata del provvedimento impugnato: non è sufficiente riproporre le stesse doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di secondo grado.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione, se non indica puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della censura.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la mera reiterazione di censure già respinte determina l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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