Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48081/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato la decisione di patteggiamento del G.U.P. del 18/05/2023 lamentando: 1) carenza di motivazione nella determinazione della somma loro liquidata a titolo di spese processuali, in quanto il giudice non ha indicato le voci considerate, non ha motivato la congruità rispetto all'attività svolta e ha fissato un importo molto inferiore ai valori medi tabellari; 2) violazione dell'art. 13, comma 10, legge 31/12/2012, n. 247, per la mancata liquidazione del 15% forfettario sulle spese di lite e mancato rimborso delle marche da bollo versate, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 30/05/2002, n. 115.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso relativo alla liquidazione delle spese delle parti civili (poiché tale statuizione è estranea all'accordo di patteggiamento) e lo ha giudicato fondato. Ha accertato la violazione degli obblighi di motivazione (art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p.): la sentenza impugnata non ha fornito adeguata motivazione né ripartizione delle voci delle spese. Perciò la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, demandando a quel giudice anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Le restanti statuizioni del patteggiamento (applicazione della pena) sono rimaste inalterate.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul ritiro dell'accordo di applicazione della pena (patteggiamento): qui rilevante perché la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di tale articolo e la Corte distingue le parti dell'accordo dalle statuizioni estranee ad esso (es. liquidazione spese parte civile)

  • art. 113 e art. 589 cod. pen.

    art. 113; art. 589, commi 1 e 2 c.p.

    Indicano il titolo di reato per cui è stata applicata la pena nel patteggiamento; la Corte non ha modificato la parte sostanziale della condanna relativa al reato indicato

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita i motivi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena; la Corte chiarisce che tale limitazione non opera per le statuizioni estranee all'accordo (quali la liquidazione delle spese a favore della parte civile), che restano impugnabili secondo le regole ordinarie

  • art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina generale dei motivi di ricorso per cassazione applicabile alle questioni (come la liquidazione delle spese) non ricomprese nell'accordo di patteggiamento

  • art. 111, comma 6 Cost.; art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 111 Cost.; art. 125, comma 3 c.p.p.

    Principi sul dovere di motivazione delle decisioni: la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita sia stata insufficiente rispetto all'obbligo di motivare la liquidazione delle spese per la parte civile

  • art. 13, comma 10, legge 31/12/2012, n. 247

    art. 13, comma 10, l. 247/2012

    Norma citata dalla parte civile relativa al trattamento forfettario di alcune voci di spesa (15%); i ricorrenti hanno lamentato la mancata applicazione di tale previsione, che dovrà essere valutata dal giudice cui si rinvia

  • art. 30 D.P.R. 30/05/2002, n. 115

    Prevede il rimborso delle marche da bollo in determinate ipotesi; i ricorrenti hanno chiesto il rimborso che il giudice non ha liquidato, questione da riesaminare in sede di rinvio

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Stabilisce criteri di rinvio in caso di annullamento da parte della Cassazione: la Corte ha applicato il principio secondo cui, annullando la liquidazione o il diritto alla liquidazione delle spese di parte civile, il rinvio va al giudice civile competente per valore in grado d'appello

  • art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Riferimento procedurale utilizzato per la presentazione sintetica dei motivi in ricorso; segnalato in motivazione ma non centrale rispetto alla decisione

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le parti possono accordarsi sulla pena, ma le statuizioni che esulano dall'accordo (quali la liquidazione delle spese a favore delle parti civili) sono autonome e rimangono impugnabili secondo le regole ordinarie.
  • La liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile è un autonomo capo di decisione: il giudice deve motivare specificamente le voci considerate e la congruità dell'importo rispetto all'attività svolta; la mera indicazione di un importo senza ripartizione e giustificazione è insufficiente e può determinare annullamento per violazione del dovere di motivazione.
  • Se la Corte di Cassazione annulla la decisione solo con riguardo al diritto o al 'quantum' delle spese della parte civile, il rinvio per nuovo giudizio va al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 c.p.p.).
  • Le richieste accessorie avanzate dalla parte civile (es. percentuale forfettaria prevista da normativa speciale, rimborso di marche da bollo) devono essere esaminate e motivate dal giudice nella liquidazione delle spese; la mancata valutazione può costituire motivo di cassazione.
  • Per evitare annullamenti, le parti civili dovrebbero documentare e dettagliare le singole voci di attività e i relativi onorari/giustificativi; il giudice, a sua volta, deve comparare e motivare la liquidazione rispetto a criteri e parametri (es. parametri ministeriali/tabella).
  • Nel presentare ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena, va ricordato che le limitazioni di impugnabilità introdotte dall'art. 448 c.p.p. non ostano a contestare le statuizioni estranee all'accordo (per esempio le spese delle parti civili).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.