Ordinanza n. 2476/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, di reiezione della domanda cautelare proposta contro un diniego dell’Amministrazione, con riferimento alla conservazione del contratto di supplenza
Esito
Favorevole al ricorrente (docente supplente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda un diniego dell’Amministrazione, le cui motivazioni, secondo il Consiglio di Stato, necessitano di approfondimento nel giudizio di merito. L’appellante ha inoltre dedotto l’esigenza di conservare il contratto di supplenza in essere fino al 30 giugno 2026.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando la celere fissazione dell’udienza pubblica di merito davanti al TAR. Ha ritenuto che l’ordinanza appellata facesse un generico riferimento alle motivazioni del diniego, da approfondire nel merito. Per il resto, non ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile con riguardo alla conservazione del contratto di supplenza fino al 30 giugno 2026, poiché l’Amministrazione non aveva adottato provvedimenti risolutori. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di ordinare la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando le esigenze di approfondimento della controversia rendono preferibile la definizione accelerata del giudizio di primo grado.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando le motivazioni dell’atto amministrativo impugnato richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione sommaria, il giudice può accogliere l’appello ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ordinando la celere fissazione dell’udienza di merito davanti al giudice di primo grado.
- La mera pendenza di un contratto di supplenza in scadenza a una data determinata non dimostra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile, soprattutto quando l’Amministrazione non abbia adottato provvedimenti di risoluzione del contratto.
- L’accoglimento dell’appello cautelare limitato alla sollecita trattazione del merito non comporta necessariamente la concessione di una misura cautelare conservativa sul rapporto sostanziale.
Come è indicizzato
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