Sentenza del 27/10/2020 n. 23513 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla decadenza prevista dal DPR 29/9/1973 n.602, art.17 (termine per l'iscrizione a ruolo e conseguente decadenza per mancata iscrizione) dopo che l'Agenzia aveva presentato un'istanza di insinuazione tardiva al passivo del fallimento per crediti IVA. La questione è se l'insinuazione al passivo impedisca la decadenza connessa alla mancata iscrizione a ruolo e alla successiva notificazione della cartella di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, ritenendo che l'istanza di ammissione al passivo impedisca la decadenza connessa alla mancata iscrizione a ruolo perché l'accertamento del diritto al concorso è rimesso al giudice fallimentare; inoltre l'iscrizione a ruolo non è necessaria per l'ammissione del credito tributario al passivo e il curatore viene a conoscenza della pretesa con l'istanza di insinuazione. La Corte ha rilevato che, durante la pendenza del fallimento, l'Agenzia non poteva notificare la cartella al socio fallito senza violare il principio di universalità soggettiva; dopo la chiusura del fallimento la nuova disciplina (D.L. 17/6/2005 n.106, conv. L.156/2005) era già entrata in vigore. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla CTR Lazio in diversa composizione per ulteriori questioni e per le spese.
Norme richiamate
DPR 29 settembre 1973, n. 602, articolo 17
La Corte ha ritenuto erroneo considerare l'iscrizione a ruolo entro termini prescrizionali come condizione necessaria e perentoria per l'esercizio del credito tributario quando è pendente il fallimento e sia stata presentata l'istanza di insinuazione al passivo; inoltre la disciplina di tale articolo era soppiantata dalla normativa successiva al momento della chiusura del fallimento.
D.L. 17 giugno 2005, n. 106, conv. L. 156/2005
D.L. 106/2005, L.156/2005
Ha introdotto la nuova disciplina dei termini di decadenza relativi alla notificazione della cartella di pagamento che ha sostituito il precedente sistema imperniato sull'iscrizione a ruolo; la Corte segnala che, al momento della chiusura del fallimento, tale normativa era già applicabile.
Legge fallimentare (articoli 92 e ss., art. 94, art. 120, art. 88)
art. 92 e ss.; art. 94; art. 120; art. 88, comma 1
L'insinuazione al passivo è il rito competente per la verifica e l'ammissione dei crediti concorsuali; anche per crediti tributari l'ammissione al passivo spetta al giudice fallimentare e può essere proposta indipendentemente dall'iscrizione a ruolo o dalla notificazione della cartella; il giudice fallimentare valuta opponibilità e prelazioni; l'ammissione può avvenire con riserva anche se la domanda è tardiva.
Legge Fallimentare (articoli 51 e 52)
Richiamati a fondamento del principio di universalità soggettiva della procedura concorsuale; non è consentita all'amministrazione la notificazione e l'esecuzione individuale nei confronti del fallito durante la pendenza del fallimento.
Codice civile, articolo 2291
Rilevato nel ragionamento della Corte come base della responsabilità illimitata dei soci: l'ammissione del credito al passivo può legittimare, dopo l'insinuazione, l'azione contro i soci illimitatamente responsabili.
Massime di principio
- L'istanza di ammissione al passivo del fallimento è idonea a sottrarre il credito tributario alle conseguenze della mancata iscrizione a ruolo: il termine per la riscossione connesso alla iscrizione a ruolo non decorre mentre resta pendente la procedura fallimentare.
- Per l'ammissione di un credito tributario al passivo non è necessaria l'iscrizione a ruolo né la preventiva notificazione della cartella al curatore o al fallito in bonis; il giudice fallimentare è il soggetto competente a valutare l'opponibilità del credito e le ragioni di prelazione.
- La presentazione dell'istanza d'insinuazione costituisce notitia del credito per il curatore e sostituisce la funzione informativa dell'iscrizione a ruolo; eventuali contestazioni competono al curatore e possono dar luogo ad ammissione con riserva.
- Durante la fase di fallimento la notificazione di cartelle e l'avvio di esecuzioni individuali sono preclusi per rispettare il principio di universalità della procedura; i termini per azioni esecutive/comunicazioni partono in genere dalla chiusura della procedura o secondo la nuova disciplina applicabile al momento della chiusura.
- Il creditore che sceglie di non iscrivere il credito a ruolo può comunque ottenere tutela attraverso l'insinuazione al passivo, ma assume il rischio di iniziative non efficaci in caso di contestazione; l'iscrizione a ruolo resta uno strumento utile ma non esclusivo.
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