Cassazione Penale, Sentenza n. 50716/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia che aveva dichiarato cessato il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Saimir Prenga, in ragione del suo arresto a fini estradizionali su provvedimento dell'Autorità giudiziaria albanese per associazione transnazionale di traffico di stupefacenti, reato anteriore rispetto a quello per il quale era in esecuzione la condanna. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio della motivazione, sostenendo che non ricorressero le ipotesi di cessazione previste dall'art. 51 ord. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., rilevando che il ricorrente aveva terminato di espiare la pena il 13/07/2023 e dunque non aveva più interesse concreto, attuale e utile a ottenere una pronuncia sul merito dell'impugnazione. Per tale motivo la Corte non ha esaminato le questioni di merito relative alla legittimità della cessazione dell'affidamento. Non sono state disposte condanne per spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente in quanto la sopravvenuta carenza d'interesse non configura soccombenza.
Norme richiamate
art. 51 ord. pen.
Disciplina i casi di cessazione dell'affidamento in prova al servizio sociale; nel caso in esame il Tribunale di Sorveglianza ha basato il provvedimento su un arresto per estradizione connesso a reato anteriore, ma la Cassazione non ha valutato il merito per la sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; consente la declaratoria di inammissibilità quando viene meno l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito soggettivo dell'interesse a impugnare; la Corte richiama il principio secondo cui l'interesse deve essere utilitaristico, immediato, concreto e sussistere sia al momento della proposizione che della decisione dell'impugnazione.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Giurisprudenza richiamata sul concetto di interesse a impugnare e sulla categoria della 'carenza d'interesse sopravvenuta', che giustifica l'inammissibilità del ricorso quando l'interesse si estingue prima della decisione.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
Richiamata per il principio che l'interesse all'impugnazione deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della sua decisione.
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves) e altre pronunce (Scaricaciottoli, Oliverio)
Giurisprudenza che chiarisce come la sopravvenuta carenza d'interesse non configuri ipotesi di soccombenza e pertanto non comporti la condanna alle spese o l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse (es. perché il ricorrente ha terminato di espiare la pena) determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione: il giudice non entra nel merito se l'interesse non sussiste al momento della decisione.
- L'interesse ad impugnare va valutato in termini utilitaristici: deve essere immediato, concreto e presente sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta automaticamente condanna alle spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Se si contesta la cessazione di misure alternative (es. affidamento in prova) occorre agire tempestivamente: il ricorso perde efficacia se l'evento sopravvenuto rende priva di utilità la pronuncia favorevole.
- Per preservare l'interesse quando esistono rischi di sopravvenuta perdita (per es. decorso della pena), valutare misure cautelari o istanze che sospendano l'efficacia del provvedimento impugnato.
- Se il tema centrale è l'applicabilità di norme che impongono la cessazione di una misura per fatti esteri o successivi, tali questioni devono essere sollevate e decise prima che sopraggiunga l'estinzione dell'interesse; altrimenti restano inammissibili per carenza di interesse.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50480/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50484/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50485/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50486/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50487/2023 del 19/12/2023
- Sentenza penale · 19 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 50488/2023 del 19/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →